Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 2.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 27 del 9 marzo 2022


"Servizio idrico integrato - Adempimenti obbligatori per impegni con il Governo"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

 

Art. 1

Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 (Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano)

1. Alla legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 (Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, il numero "6", riportato prima della parola "Ambiti" è soppresso; 

b) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 6 (Ambiti distrettuali)

1. Per conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, nel rispetto dei criteri di differenziazione territoriale e socioeconomica, e dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza, rispetto alle caratteristiche del servizio, l'affidamento del servizio idrico integrato è organizzato per Ambiti distrettuali.

2. In attuazione del comma 1, il territorio dell'ATO regionale è ripartito in Ambiti distrettuali individuati con deliberazione di Giunta regionale.

3. La Giunta regionale, anche in conseguenza dell'istituzione di nuovi Comuni o della modificazione di Comuni esistenti, può modificare la composizione o il numero degli Ambiti distrettuali individuati, fermo il rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 152/2006. Con la stessa delibera, la Giunta regionale assegna all'Ente Idrico Campano un termine non superiore a trenta giorni per l'approvazione delle conseguenti modifiche al proprio Statuto.".


 

 

Art. 2

(Norma transitoria)

1. Sino alla approvazione della deliberazione di Giunta istitutiva degli Ambiti territoriali prevista dall'articolo 6 della legge regionale 15/2015, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, continua a trovare applicazione l'articolazione degli Ambiti distrettuali istituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 15/2015, nel testo vigente alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.


 

 

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca