Legge Regionale 26 aprile 2023, n. 7.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 31 del 27 aprile 2023

 

"Rete regionale per la conservazione e il monitoraggio delle tartarughe marine e dei cetacei della Regione Campania"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

 

Art. 1

(Rete regionale per la conservazione e il monitoraggio delle tartarughe marine e dei cetacei della Regione Campania)

1. È istituita la Rete regionale per la conservazione e il monitoraggio delle tartarughe marine e dei cetacei della Regione Campania (di seguito Rete regionale) con la finalità di coordinare le attività di monitoraggio, recupero, soccorso, affidamento ai fini della riabilitazione e delle attività diagnostiche nei confronti di tartarughe marine e dei cetacei vivi e morti nonché di favorire le attività di ricerca e gli interventi atti a minimizzare gli impatti antropici sul ciclo di vita delle specie in oggetto. Sono favoriti processi compartecipativi e di assunzione di responsabilità che coinvolgono tutti gli enti e soggetti privati portatori di interesse.



Art. 2

(Obiettivi)

1. Al fine di realizzare un efficace piano per la tutela e per il monitoraggio dello stato di conservazione delle tartarughe marine e dei cetacei in Campania è necessario sviluppare azioni a lungo termine che hanno come obiettivi:

a) definire i requisiti strutturali organizzativi e strumentali che le strutture di soccorso, terapia e riabilitazione devono possedere per essere riconosciuti di interesse regionale;

b) coordinare le strutture di soccorso dislocate sul territorio regionale e potenziarne la capacità di intervento;

c) promuovere attività costanti di monitoraggio sullo stato di conservazione delle popolazioni di tartarughe marine e di cetacei e sullo stato qualitativo dell'ambiente marino e dei loro habitat;

d) promuovere attività di ricerca e di conservazione delle specie finalizzate all'individuazione delle aree critiche per la loro salvaguardia e alla mitigazione del conflitto con le attività antropiche;

e) favorire le attività diagnostiche dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno sullo stato di salute e sulle cause di morte delle tartarughe marine e dei cetacei;

f) potenziare le banche dati telematiche regionali dedicate ai ritrovamenti delle tartarughe marine e dei cetacei in collegamento con le banche dati e le reti nazionali, migliorando e perfezionando la raccolta dati e il successivo invio;

g) formare personale qualificato da coinvolgere nelle diverse attività intraprese dalla Rete regionale;

h) divulgare le azioni e le attività svolte dalla Rete regionale;

i) coinvolgere e sensibilizzare tutti i soggetti che operano nell'ambiente marino e costiero;

l) instaurare collaborazioni a livello nazionale ed internazionale allo scopo di predisporre azioni congiunte ed efficaci volte alla tutela delle tartarughe marine e dei cetacei;

m) organizzare o partecipare a tavoli tecnici, workshop, seminari, congressi nazionali ed internazionali al fine di aggiornare e diffondere le conoscenze in materia di tutela delle tartarughe marine e dei cetacei;

n) elaborare e produrre rapporti, studi e strumenti di comunicazione destinati agli operatori in ambiente marino e costiero al fine di ridurre gli impatti antropici nei confronti delle specie in oggetto e del loro habitat;

o) attivare azioni di sensibilizzazione ed educazione ambientale a livello scolastico e degli operatori coinvolti nella problematica;

p) mantenere collegamenti con le altre reti regionali di futura istituzione.

2. Il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 è definito in un piano di azione operativo, predisposto dal Tavolo di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 4, in coerenza con quanto definito dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.



Art. 3

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) attività di soccorso e di recupero: attività condotte con le finalità di soccorrere, riabilitare e reintrodurre in natura esemplari di tartarughe marine e cetacei feriti, debilitati o comunque rinvenuti in difficoltà;

b) attività diagnostiche: attività aventi come finalità l'accertamento dello stato sanitario e delle cause di morte nonché il controllo delle malattie infettive delle tartarughe marine e dei cetacei anche a tutela della salute pubblica;

c) attività di conservazione: attività che, tramite effetti diretti o indiretti, hanno una probabilità di influire positivamente sulla crescita in situ della popolazione delle tartarughe marine o dei cetacei, interrompendo o invertendo o impedendo il manifestarsi di un trend negativo;

d) attività di ricerca: attività svolte nell'ambito di un progetto di ricerca autorizzato dall'autorità competente (con obiettivi e metodi definiti), escluse le attività che prevedono pratiche sperimentali invasive, che abbiano come prodotto ultimo la comunicazione dei risultati alla comunità scientifica o ai soggetti interessati tramite comunicazione congressuale, pubblicazione su riviste scientifiche, o reportistica.



Art. 4

(Struttura della Rete regionale)

1. La Rete regionale è costituita dal Nucleo regionale di coordinamento, composto dal direttore generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali, o da un suo delegato, dal direttore generale Difesa del suolo e ecosistema, o da un suo delegato, e dal direttore generale Tutela salute e coordinamento del sistema sanitario, o da un suo delegato.

2. Le strutture di intervento, distinte in funzione delle competenze, dei livelli di operatività e della dotazione di personale e tecnologica, sono:

a) operatori di primo intervento;

b) centri di primo soccorso;

c) centro di referenza regionale per la terapia e riabilitazione;

d) centro di referenza regionale per l'attività diagnostica su tartarughe e cetacei.

3. Ai fini della presente legge:

a) la Stazione zoologica Anton Dohrn, ente pubblico di ricerca, è individuata quale centro di riferimento regionale per attività di soccorso e di recupero delle tartarughe marine e dei cetacei nonché centro di coordinamento regionale per il monitoraggio delle nidificazioni di tartaruga marina;

b) l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, ente sanitario di diritto pubblico, è individuato quale centro di riferimento regionale per le attività diagnostiche e l'accertamento dello stato sanitario e delle cause di morte, nonché per il controllo delle malattie infettive delle tartarughe marine e dei cetacei anche a tutela della salute pubblica;

c) le aree marine protette insistenti sul territorio regionale sono individuate quali centri di riferimento per le attività di sensibilizzazione nei confronti dei pescatori e di divulgazione verso i portatori di interesse e le comunità locali nonché quali operatori di pronto intervento.

4. Sono strutture di intervento della Rete i seguenti enti pubblici:

a) Stazione zoologica Anton Dohrn;

b) Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno;

c) Agenzia regionale protezione ambientale Campania;

d) Direzione marittima di Napoli;

e) Comando regione carabinieri forestale Campania;

f) Centro di riferimento regionale per la sicurezza sanitaria del pescato;

g) Centro di riferimento regionale per l'igiene urbana veterinaria;

h) Area marina protetta (AMP) Punta Campanella;

i) AMP Parco sommerso di Gaiola;

l) AMP Regno di Nettuno;

m) AMP Santa Maria di Castellabate;

n) AMP Costa Infreschi e della Masseta;

o) Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni;

p) Ente riserva naturale Foce Volturno – Costa di Licola, Lago Falciano.

I compiti e le funzioni di ciascun soggetto pubblico sono definiti dal Protocollo di intesa da sottoscrivere tra gli enti pubblici aderenti alla Rete e che è adottato dal Nucleo regionale di coordinamento della Rete entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

5. L'adesione alla Rete come strutture di intervento è aperta ad enti ed associazioni pubbliche e private, previa richiesta da parte degli stessi e a seguito di apposita formazione effettuata dalla Stazione zoologica Anton Dohrn. Le modalità di partecipazione sono disciplinate con apposito regolamento, elaborato dal Tavolo di indirizzo e coordinamento di cui al comma 6.

6. Il Tavolo di indirizzo e coordinamento è presieduto dal direttore generale le Politiche agricole, alimentari e forestali, o da un suo delegato, coadiuvato dal direttore generale Difesa del suolo e ecosistema, o da un suo delegato, e dal direttore generale Tutela salute e coordinamento del sistema sanitario, o da un suo delegato.

7. Ogni ente che partecipa alla Rete individua un referente per ciascun gruppo tassonomico (cetacei e tartarughe) quale componente del Tavolo.



Art. 5

(Compiti del Nucleo regionale di coordinamento)

1. Al Nucleo regionale di coordinamento sono demandati i compiti di:

a) coordinamento della Rete regionale;

b) convocazione degli incontri del Tavolo di indirizzo e coordinamento;

c) verifica della rispondenza dei centri di primo soccorso e del centro di terapia e riabilitazione con i requisiti di conformità delle linee guida e delle normative nazionali;

d) autorizzazione delle istanze di partecipazione alla Rete;

e) progettazione e svolgimento di attività di formazione per i soggetti che operano in mare sugli aspetti veterinari e di benessere animale;

f) promozione attività finalizzate a ridurre gli impatti delle attività di pesca e acquacoltura sulle specie marine protette;

g) attività di raccordo e coinvolgimento degli attori di settore;

h) definizione delle risorse economiche e dei criteri per la concessione di contributi per le attività della Rete, acquisito il piano di azione operativo elaborato dal Tavolo di indirizzo e coordinamento.



Art. 6

(Compiti del Tavolo di indirizzo e coordinamento)

1. Il Tavolo di indirizzo e coordinamento:

a) redige entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge uno specifico regolamento per il funzionamento della Rete regionale, nel rispetto della normativa nazionale ed internazionale e con le specifiche linee guida redatte dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

b) propone le procedure operative di intervento e le successive modifiche;

c) predispone il piano di azione operativo relativo alle attività che la Rete regionale intende condurre, contenente in dettaglio le modalità e le tempistiche di realizzazione delle stesse e la specificazione delle competenze di ciascun ente coinvolto nella Rete. In particolare, il piano deve prevedere:

1) il monitoraggio della distribuzione e dell'abbondanza delle specie target lungo la fascia marino-costiera campana per l'individuazione dei siti prioritari;

2) il monitoraggio delle nidificazioni di tartaruga marina;

3) la riduzione degli impatti antropici;

4) il monitoraggio dello stato sanitario;

5) le campagne di informazione e sensibilizzazione nei confronti dei gestori degli stabilimenti balneari, al fine di ridurre l'utilizzo di mezzi meccanici per la pulizia dei tratti di spiaggia nei periodi da giugno a luglio di ciascun anno.

2. Il piano di cui al comma 1, lettera c) indica gli interventi da adottare con le indicazioni delle modalità, dei costi e delle relative priorità necessarie per il funzionamento della Rete.



Art. 7

(Centri di primo soccorso e centri di terapia e riabilitazione per tartarughe e cetacei)

1. La Giunta regionale autorizza l'istituzione di centri di primo soccorso e di centri di recupero per tartarughe marine e per cetacei con le finalità di soccorrere, riabilitare e reintrodurre esemplari di fauna selvatica feriti. Tali autorizzazioni possono essere concesse ai carabinieri forestali, ai dipartimenti scientifici degli enti di ricerca e delle università, alle AMP, agli enti parco nazionali e alle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che operano in Campania.

2. L'autorizzazione è subordinata al possesso di autorizzazione in deroga da parte del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) per il prelievo, la detenzione e la manipolazione finalizzata al soccorso e cura di esemplari di tartarughe marine e dei cetacei ed alla predisposizione di un progetto esecutivo che illustri nel dettaglio le strutture, le funzioni e le risorse, sia finanziarie sia professionali, e di un dettagliato programma di gestione.

3. La Giunta regionale, a seguito di parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, autorizza l'istituzione di centri di primo soccorso e di centri di recupero e con delibera stabilisce l'assegnazione di eventuali contributi da versare annualmente ai suddetti centri.



Art. 8

(Banca dati regionale)

1. La Regione provvede a raccogliere i dati relativi ai ritrovamenti delle tartarughe marine e dei cetacei, attraverso l'istituzione di una banca dati telematica, suddivisa in sezioni provinciali, gestita dalla Stazione zoologica Anton Dohrn e dall'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno.

2. La banca dati è resa accessibile ai soggetti della Rete regionale individuati ai sensi dell'articolo 4.



Art. 9

(Risorse finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari a euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante prelevamento dalla Missione 20 (Fondi di riserva), Programma 03, Titolo 1, ed incremento della medesima somma, della Missione 9, Programma 05, Titolo 1, sul bilancio di previsione finanziaria per il triennio 2023-2025.



Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca