Legge Regionale 4 dicembre 2019, n. 23.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 73 del 5 dicembre 2019

 

"Interventi regionali per la cooperazione allo sviluppo sostenibile e la solidarietà internazionale"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:     

 

INDICE

Art. 1 Finalità

Art. 2 Interventi regionali in materia di cooperazione internazionale

Art. 3 Obiettivi dell'attività regionale

Art. 4 Soggetti della cooperazione allo sviluppo sostenibile e alla solidarietà internazionale

Art. 5 Elenco regionale delle Associazioni di cooperazione allo sviluppo sostenibile e alla solidarietà internazionale

Art. 6 Ambiti di intervento

Art. 7 Cooperazione internazionale allo sviluppo e cooperazione territoriale

Art. 8 Interventi di emergenza e solidarietà internazionale

Art. 9 Conferenza regionale sulla cooperazione allo sviluppo sostenibile

Art. 10 Programmazione

Art. 11 Organizzazione e attività amministrativa

Art. 12 Comitato tecnico-scientifico

Art. 13 Erogazione dei fondi

Art. 14 Adesione all'Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo

Art. 15 Norma transitoria

Art. 16 Norma finanziaria

Art. 17 Entrata in vigore


 

 

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione promuove e sostiene interventi di cooperazione allo sviluppo sostenibile per garantire la promozione dei diritti dell'uomo, delle libertà democratiche, della pace e dello sviluppo dei popoli quali valori accolti dal proprio Statuto ed in coerenza con i principi della Costituzione, del diritto europeo ed internazionale.

2. La Regione promuove la cooperazione allo sviluppo sostenibile mediante iniziative culturali, d'informazione, di ricerca, di formazione, di cooperazione territoriale ed aiuto umanitario.

3. Le azioni della Regione Campania si ispirano alle raccomandazioni ed ai principi sanciti dalle Nazioni Unite, con particolare riferimento all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

4. È escluso qualsiasi intervento che possa essere utilizzato, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento o il finanziamento di attività militari.



 

Art. 2

(Interventi regionali in materia di cooperazione internazionale)

1. Gli interventi della Regione nelle materie oggetto della presente legge sono effettuati nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, nonché dei princìpi e delle procedure previste  per l'attuazione degli interventi di partenariato territoriale di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo), favorendo le iniziative dei soggetti pubblici e privati del territorio campano.

2. Nelle materie di propria competenza, nel rispetto del quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione, la Regione provvede anche all'esecuzione ed all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea.

3. La Regione stipula accordi con gli Stati ed intese con gli enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate dalle leggi dello Stato.



 

Art. 3

(Obiettivi dell'attività regionale)

1. La Regione orienta la propria attività in base ai seguenti obiettivi:

a) promuovere e valorizzare il contributo dei soggetti e delle istituzioni che operano sul territorio regionale;

b) favorire il coordinamento e l'armonizzazione delle iniziative;

c) diffondere nella comunità regionale la conoscenza dei soggetti attivi nelle materie di cui alla presente legge e delle relative iniziative;

d) promuovere la responsabilità sociale di impresa, l'internazionalizzazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese campane nell'ambito della cooperazione e del partenariato territoriale, secondo principi di sostenibilità e solidarietà internazionale.

2. La Regione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, favorisce l'accesso e la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 4 ai programmi di cooperazione allo sviluppo sostenibile promossi a livello nazionale, comunitario e internazionale, in particolare, attraverso:

a) l'individuazione di strumenti di cofinanziamento per favorire sinergie con risorse europee e multilaterali;

b) la promozione delle attività di co-programmazione e co-progettazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);

c) forme di sostegno, anche mediante partenariati territoriali pubblico-privati, alle iniziative dei soggetti del mondo profit e non profit, incluse le associazioni di immigrati presenti sul territorio della regione, i progetti di co-sviluppo e le reti di auto-coordinamento, le iniziative delle Università e dei soggetti di cui all'articolo 4;

d) la realizzazione e l'aggiornamento di una banca dati regionale sulle attività di cooperazione territoriale in collegamento con la banca dati dell'Osservatorio Interregionale sulla cooperazione allo sviluppo.


 

 

Art. 4

(Soggetti della cooperazione allo sviluppo sostenibile e alla solidarietà internazionale)

1. La Regione riconosce e sostiene quali promotori delle attività di cooperazione i soggetti individuati dall'articolo 23 della legge 125/2014.



 

Art. 5

(Elenco regionale delle Associazioni di cooperazione allo sviluppo sostenibile e alla solidarietà internazionale)

1. Presso la struttura amministrativa competente, è istituito l'Elenco regionale delle Associazioni di cooperazione allo sviluppo sostenibile e alla solidarietà internazionale, di seguito denominato Elenco.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina con apposito regolamento le procedure per l'iscrizione e la cancellazione dall'Elenco, nonché le modalità di tenuta e aggiornamento dello stesso.

3. L'iscrizione all'Elenco è condizione per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 13.


 

 

Art. 6

(Ambiti di intervento)

1. La Regione, per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, interviene nell'ambito delle proprie competenze promuovendo e sostenendo, anche mediante la concessione di contributi:

a) iniziative di cooperazione allo sviluppo sostenibile, d'intesa e nel rispetto degli atti di indirizzo e programmazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con i paesi in via di sviluppo;

b) iniziative di educazione e sensibilizzazione della comunità regionale ai temi di solidarietà internazionale e della cooperazione allo sviluppo sostenibile anche in ambito scolastico, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, per attività di educazione alla cittadinanza globale e di scambio interculturale;

c) iniziative di formazione in ciascun settore, anche in collaborazione con le Università, realizzando un approccio trasversale e interdisciplinare alla formazione del personale destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo sostenibile e per favorire l'accesso ai relativi finanziamenti europei ed internazionali.

2. L'intervento regionale è attuato avvalendosi della collaborazione dei soggetti territoriali, nazionali ed internazionali attraverso le iniziative promosse dai soggetti previsti dall'articolo 4.



 

Art. 7

(Cooperazione internazionale allo sviluppo e cooperazione territoriale)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera a), nell'ambito della decentralizzazione delle politiche di sviluppo internazionale, promuove progetti di cooperazione internazionale d'intesa con il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale con le competenti istituzioni dello Stato e con le regioni italiane.

2. I progetti di cui al comma 1 hanno ad oggetto:

a) lo sviluppo e l'attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario, fatta esclusione per la raccolta e la costituzione dei fondi, avvalendosi, eventualmente, degli Istituti di credito di finanza etica nazionali ed internazionali;

b) la formazione professionale per i cittadini residenti in Campania che intendono svolgere attività di cooperazione allo sviluppo sostenibile;

c) la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia ed i Paesi in via di sviluppo, con particolare attenzione agli scambi culturali tra i giovani;

d) il supporto informativo e di coordinamento alle attività dei soggetti di cui all'articolo 4;

e) il sostegno, anche mediante la concessione di contributi, alle attività dei soggetti di cui all'articolo 4.

3. Nell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è assicurata l'opportuna integrazione con le altre politiche regionali dirette alle medesime aree, con particolare riferimento alle politiche di collaborazione economica, produttiva, tecnologica e commerciale.



 

Art. 8

(Interventi di emergenza e solidarietà internazionale)

1. La Regione, in caso di eventi eccezionali determinati da calamità naturali o da conflitti armati, promuove e sostiene iniziative finalizzate ad alleviare la sofferenza delle popolazioni colpite per ristabilirne dignitose condizioni di vita.

2. L'intervento regionale consiste nella diffusione di informazioni sulle azioni di aiuto e di emergenza organizzate da soggetti regionali, nonché azioni finalizzate al loro raccordo con le richieste e le iniziative dell'amministrazione statale e degli organismi internazionali.



 

Art. 9

(Conferenza regionale sulla cooperazione allo sviluppo sostenibile)

1. La Giunta regionale, periodicamente e con cadenza triennale, tramite la competente struttura amministrativa, convoca ed organizza la Conferenza regionale sulla cooperazione allo sviluppo sostenibile, di seguito denominata Conferenza, con lo scopo di:

a) facilitare il dialogo sui temi della presente legge tra i soggetti di cui all'articolo 4;

b) monitorare il dibattito sull'evoluzione e le metodologie dei programmi di cooperazione allo sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo;

c) fornire le indicazioni per il documento di indirizzo programmatico triennale sulla cooperazione allo sviluppo sostenibile previste dall'articolo 10.

2. La Conferenza è costituita dai componenti del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 12 e dai soggetti di cui all'articolo 4.



 

Art. 10

(Programmazione)

1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, il Documento di indirizzo programmatico triennale, di seguito denominato Documento, per l'attuazione della presente legge.

2. Il Documento, predisposto dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 12, indica gli obiettivi generali, le priorità di intervento, la definizione dei criteri di valutazione per l'ammissibilità al finanziamento dei progetti presentati dai soggetti di cui all'articolo 4.

3. Il Documento è composto di due parti:

a) il dispositivo di piano;

b) il programma finanziario.

4. Il dispositivo di piano contiene:

a) i riferimenti introduttivi di analisi sull'evoluzione del quadro dei rapporti internazionali, in relazione agli indirizzi politici statali e dell'Unione europea;

b) l'analisi delle prospettive delle politiche regionali e locali in Europa e nel mondo;

c) l'analisi della situazione nei Paesi e nelle aree nelle quali si svolgono i programmi di cooperazione allo sviluppo internazionale;

d) la verifica di attività dei programmi di cooperazione allo sviluppo internazionale già avviati in precedenza da parte di soggetti campani;

e) la specificazione delle determinazioni programmatiche del programma regionale di sviluppo in materia di cooperazione allo sviluppo internazionale;

f) le indicazioni di priorità geografiche e tematiche per la realizzazione degli interventi di cooperazione internazionale;

g) i criteri per l'individuazione dei soggetti degli Enti locali e di soggetti pubblici o privati, senza finalità di lucro, da coinvolgere nella predisposizione e nella realizzazione delle azioni progettuali;

h) i programmi e le iniziative statali ed europei a cui la Regione partecipa.

5. Il programma finanziario contiene:

a) l'individuazione delle risorse da impegnare complessivamente;

b) i criteri di ripartizione delle risorse tra le iniziative e i progetti di interesse regionale ed i contributi agli Enti locali ai soggetti pubblici o privati senza finalità di lucro.

6. I programmi e i progetti che la Regione intende finanziare ai sensi della presente legge prevedono l'accertamento di compatibilità ambientale. Tale valutazione è estesa al medio e lungo periodo con particolare attenzione alle tecnologie utilizzate che devono risultare appropriate alla situazione socioeconomica del Paese partner ed avere effettive possibilità di successiva gestione economica con impiego di sole risorse locali.



 

Art. 11

(Organizzazione e attività amministrativa)

1. La Giunta regionale, in osservanza delle norme generali stabilite dall'articolo 2, comma 1 della legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 (Norme per garantire l‘efficienza e l'efficacia dell'organizzazione della Giunta regionale e delle nomine di competenza del Consiglio regionale) e in coerenza con le speciali esigenze organizzative derivanti dall'attuazione della presente legge, apporta le conseguenti modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 15 dicembre 2011, n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania).

2. La struttura amministrativa regionale competente garantisce il necessario supporto organizzativo per l'espletamento dei compiti e delle funzioni previste dalla presente legge, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

3. In sede di attuazione dei progetti e delle iniziative di cui alla presente legge la Giunta regionale assicura la massima trasparenza e pubblicizzazione di tutti gli atti adottati mediante la loro pubblicazione in apposita sezione sul sito web istituzionale regionale al fine di garantire la conoscenza delle attività condotte e dei risultati conseguiti.



 

Art. 12

(Comitato tecnico-scientifico)

1.  La Regione istituisce, presso la competente struttura amministrativa, il Comitato tecnico-scientifico in materia di Cooperazione allo sviluppo sostenibile e alla solidarietà internazionale, di seguito denominato Comitato, avente funzioni consultive e propositive in ordine ai programmi e alle attività previste dalla presente legge, come la redazione del Documento da proporre alla Giunta. 

2. Il Comitato, di cui al comma 1, è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale. Nel medesimo decreto è nominato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un segretario scelto tra i funzionari della Giunta regionale.

3. Sono componenti del Comitato tecnico-scientifico:

a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato;

b) tre componenti designati dalla Giunta regionale individuati tra esperti ed operatori del settore, di comprovata competenza e pluriennale esperienza;

c) tre componenti, designati ai sensi della normativa vigente dal Consiglio regionale, individuati tra esperti ed operatori del settore, di comprovata competenza e pluriennale esperienza;

d) quattro componenti eletti in sede di Conferenza di cui all'articolo 9 di comprovata competenza e pluriennale esperienza.

4. Il funzionamento del Comitato è regolato da apposito regolamento interno, adottato entro sessanta giorni dalla data della sua costituzione.

5. Il Comitato scientifico, per favorire il coordinamento degli interventi e della programmazione regionale, può convocare periodicamente, tavoli di lavoro con i soggetti di cui all'articolo 4 interessati agli interventi relativi ad una determinata area geografica o ambito tematico.

6. Il Comitato dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale e le sue funzioni sono prorogate fino all'insediamento del nuovo Comitato.

7. La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito e non comporta, in alcun caso, il riconoscimento di indennità o rimborsi spesa.



 

 Art. 13

(Erogazione dei fondi)

1. L'intervento regionale è attuato con iniziative promosse dai soggetti iscritti all'Elenco di cui all'articolo 5.

2. In sede di assegnazione del contributo, la struttura amministrativa competente, sulla base del progetto presentato e della sua durata, indica i termini entro cui lo stesso deve essere realizzato, disponendo l'erogazione di una prima quota di finanziamento, pari al massimo del cinquanta per cento del contributo complessivo assegnato.

3. È comunque vietata l'ammissione ai finanziamenti di soggetti aventi finalità di lucro, che svolgono o sostengono, anche indirettamente, attività di:

a) produzione o esportazione di armi;

b) sperimentazione di farmaci;

c) produzione di sostanze inquinanti o altre attività che comunque non garantiscono la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale.



 

Art. 14

(Adesione all'Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo)

1. Per la funzione di banca dati e di supporto la Regione aderisce all'Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo, di seguito denominato OICS.

2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari per perfezionare l'adesione della Regione all'OICS e per versare le quote di partecipazione previste dallo Statuto.



 

 Art. 15

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente legge la struttura amministrativa competente provvede alla raccolta delle richieste ed alla predisposizione della lista dei soggetti ammessi all'iscrizione nell'Elenco di cui all'articolo 5.


 

 

Art. 16

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con lo stanziamento di euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 con incremento della Missione 12, Programma 7, Titolo 1 e contestuale prelevamento di pari importo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021.


 

 

Art. 17

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca