Legge Regionale 21 dicembre 2012, n. 37.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 8 agosto 2016, n. 22.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

 

 

Testo vigente della Legge Regionale 21 dicembre 2012, n. 37.

 

"Disciplina per la promozione, il sostegno e lo sviluppo della cooperazione in Campania"

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

 

Ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

PROMULGA

La seguente legge:

 

Art.1

(Principi generali)

1. La Regione, in attuazione dei principi previsti dall'articolo 45 della Costituzione, riconosce la funzione sociale ed il ruolo economico della cooperazione, quale idoneo strumento di coesione sociale e quale fattore di sviluppo economico, di occupazione e di radicamento territoriale.

2. Le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore"), al pari delle altre organizzazioni di categoria, concorrono alla determinazione della politica regionale e partecipano agli organismi di concertazione permanente.


 

 

Art. 2

(Finalità)

1. La Regione, per perseguire le finalità di sviluppo del sistema della cooperazione, riconosce particolare rilevanza alle seguenti attività:

a) l'attuazione di progetti che interessano lo sviluppo di particolari aree territoriali o di specifici settori produttivi, compresi i programmi integrati di sviluppo locale ed i contratti di recupero produttivo;

b) il consolidamento e lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e gestionali, nonché della cultura cooperativa;

c) la realizzazione di ricerche e di analisi di settore;

d) l'attuazione di progetti a carattere sperimentale;

e) il consolidamento e lo sviluppo dei servizi creditizi offerti dal sistema della cooperazione;

f) gli interventi per la salvaguardia dell'occupazione;

g) l'inserimento lavorativo dei giovani di cui all'articolo 3, comma 3, delle donne e delle persone svantaggiate di cui all'articolo 2, lettera f) del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione.


 

 

Art. 3

(Soggetti beneficiari)

1. La Regione concede contributi, nei limiti delle risorse disponibili, alle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative riconosciute per progetti finalizzati alle attività previste dall'articolo 2.

2. Sono soggetti beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge le cooperative, le loro reti d'imprese, i loro consorzi iscritti, se previsto dalla normativa vigente, all'Albo nazionale degli enti cooperativi, sezione a mutualità prevalente, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 220/2002, nonché le organizzazioni regionali del movimento cooperativo riconosciute ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo 220/2002.

3. Sono considerate cooperative di giovani le cooperative che, all'atto della presentazione delle domande di ammissione al finanziamento, ai sensi della presente legge, sono costituite prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 (Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144).


 

 

Art. 4

(Interventi finanziabili)

1. La Regione, nell'ambito dei piani attuativi triennali ed annuali degli interventi a favore della cooperazione previsti dagli articoli 6 e 7, promuove le seguenti azioni:

a) la capitalizzazione delle cooperative e dei loro consorzi;

b) il sostegno ai progetti di sviluppo cooperativo;

c) i contributi in favore degli investimenti;

d) il sostegno alla costituzione di cooperative di giovani;

e) il sostegno alle nuove cooperative;

f) gli interventi sperimentali;

g) il sostegno ai consorzi di garanzia collettiva dei fidi.

2. La Regione interviene prevedendo contributi, nei limiti delle risorse disponibili, anche su altre tipologie di intervento a favore dei soggetti previsti dal comma 2 dell'articolo 3, quali:

a) la formazione professionale dei dipendenti;

b) l'introduzione e lo sviluppo dei sistemi di certificazione e la promozione di marchi;

c) la creazione di reti commerciali di vendita, anche per via telematica, in Italia ed all'estero;

d) gli investimenti, compresi i servizi dei centri di ricerca pubblici e privati, per la rinnovazione di processo o di prodotto;

e) i processi di integrazione tra cooperative in forma di fusione, tra gruppo cooperativo paritetico, tra consorzio e contratto di rete, comunque volti alla creazione di aggregazioni economiche d'imprese.

3. I progetti ammissibili e l'importo del contributo sono definiti annualmente nei piani attuativi previsti dagli articoli 6 e 7.

4. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana apposito regolamento recante le disposizioni, i criteri e gli indirizzi per la redazione dei piani attuativi, triennali ed annuali, nonché degli interventi di promozione della cooperazione.


 

 

Art. 5

(Criteri di valutazione)

1. Nella valutazione dei progetti e nella determinazione dell'entità del contributo, il regolamento, previsto dall'articolo 4, comma 4, tiene conto dei seguenti criteri di priorità:

a) la partecipazione all'impresa cooperativa dei giovani, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, delle donne e delle persone svantaggiate, di cui all'articolo 2, lettera f) del regolamento (CE) 2204/2002;

b) il numero delle cooperative coinvolte;

c) l'esperienza acquisita dalle associazioni direttamente o attraverso propri enti o strutture delegate nelle specifiche materie oggetto dei singoli progetti;

d) la rappresentatività delle associazioni cooperative regionali.


 

 

Art. 6

(Piano triennale per la cooperazione)

1. La Regione, per programmare gli interventi previsti dall'articolo 4, adotta il piano triennale per la cooperazione, di seguito denominato piano triennale, entro sessanta giorni dall'avvenuto insediamento della Consulta regionale prevista dall'articolo 8.

2. Il piano triennale è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, previo parere della Consulta.


 

Art. 7

(Piani annuali di attuazione)

1. Il piano triennale per la cooperazione è attuato mediante i piani annuali di attuazione, di seguito denominati piani annuali.

2. Il piano annuale è adottato con delibera di Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di approvazione del piano triennale, acquisito il parere previsto dall'articolo 8, comma 2, lett. b).

3. Il piano annuale, tenuto conto del piano triennale, indica:

a) lo stato di attuazione del piano triennale;

b) gli interventi che la Regione intende attuare prioritariamente;

c) i soggetti attuatori degli interventi;

d) i tempi e le modalità di attuazione degli interventi;

e) i tempi e le modalità di verifica dello stato di attuazione degli interventi;

f) le risorse economiche disponibili.

4. Il piano annuale determina i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge, i limiti massimi dei relativi importi, la percentuale di ripartizione dei fondi e le ipotesi di revoca o di decadenza per i diversi tipi di benefici.

5. È data priorità alle proposte presentate dai soggetti previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera a).

6. Gli ulteriori criteri per la selezione degli interventi sono:

a) la creazione di nuova occupazione stabile, con particolare riferimento alla qualità professionale e alla composizione di genere;

b) la validità sociale dell'iniziativa;

c) la compatibilità e la valorizzazione della risorsa ambientale;

d) il numero dei lavoratori coinvolti, compresi i soci-lavoratori, con particolare riferimento alla qualità professionale e alla composizione di genere.


 

Art. 8

(Istituzione della Consulta regionale per la cooperazione)

1. È istituita presso il Consiglio regionale la Consulta regionale per la cooperazione, di seguito denominata Consulta. (1)

2. La Consulta svolge i seguenti compiti:

a) valuta lo stato della cooperazione e gli effetti degli interventi regionali a sostegno della medesima cooperazione;

b) esprime il parere obbligatorio sulle proposte dei piani regionali triennali ed annuali per la cooperazione;

c) avanza le proposte per l'impiego e per la ripartizione dei fondi regionali destinati allo sviluppo economico della cooperazione;

d) concorre alla verifica del raggiungimento dei risultati programmati per la cooperazione.

 

(1) Comma così integralmente sostituito dall'articolo 16, comma 8, lettera a) della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22.


 

Art. 9

(Composizione della Consulta)

[1. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' assessore regionale per le attività produttive.] (1)

2. La Consulta è composta dai seguenti membri:

a) un consigliere regionale, individuato dal Presidente del Consiglio regionale, che la presiede; (2)

b) due componenti della commissione consiliare permanente per le attività produttive, uno in rappresentanza della maggioranza ed uno in rappresentanza dell'opposizione;

[c) un direttore generale competente in materia; ] (3)

d) tre esperti di problemi della cooperazione designati dal Consiglio regionale, la cui nomina avviene con votazione limitata a due nominativi;

e) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni regionali del movimento cooperativo di cui all'articolo 1, comma 2.

3. La Consulta resta in carica per la durata dell'intera legislatura ed è rinnovata entro sessanta giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale.

4. La partecipazione dei membri ai lavori della Consulta è a titolo gratuito. Alle riunioni della Consulta può essere invitato l'Assessore regionale competente. (4)

5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale definisce le modalità di funzionamento della Consulta. (5)

 

(1) Comma abrogato dall'articolo 16, comma 8, lettera b), numero 1) della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22.

(2) Lettera così integralmente sostituita dall'articolo 16, comma 8, lettera b), numero 2) della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22.

(3) Lettera abrogata dall'articolo 16, comma 8, lettera b), numero 3) della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22.

(4) Comma così sostituito dall'articolo 16, comma 8, lettera b), numero 4) della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22.

(5) Comma così integralmente sostituito dall'articolo 16, comma 8, lettera c), numero 5) della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22.


 

 

Art. 10

(Fondo speciale)

1. La Regione, per realizzare gli interventi previsti dall'articolo 4, istituisce un apposito Fondo speciale per la promozione ed il sostegno della cooperazione, di seguito denominato Fondo speciale.

2. Le spese connesse alla gestione per il fondo speciale previsto dal comma 1 gravano sul medesimo fondo.


 

 

Art. 11

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte, per i successivi esercizi finanziari, con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, dotati della necessaria disponibilità finanziaria ai sensi di quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, lettera a) della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76).


 

 

Art. 12

(Efficacia delle disposizioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'espletamento delle procedure e degli adempimenti previsti per l'attuazione degli interventi, con esclusione soltanto degli atti di concessione e di erogazione che restano subordinati all'adozione della decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi e per gli effetti degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

2. La decisione della Commissione dell'Unione europea è pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

3. I finanziamenti rivolti allo sviluppo della cooperazione di cui alla presente legge sono erogati nel rispetto dei limiti, dei criteri e delle procedure previste dalla normativa dell'Unione europea.


 

 

Art. 13

(Attività di monitoraggio)

1. La Giunta regionale, trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale una relazione con i seguenti dati di natura statisticovalutativa:

a) le dotazioni finanziarie attribuite a ciascuna tipologia degli interventi economici previsti dall'articolo 4 ed il rispettivo tasso di utilizzo;

b) la tipologia ed il numero dei beneficiari e la descrizione qualitativa e quantitativa dei progetti ritenuti meritevoli di finanziamento;

c) la tipologia ed il numero delle domande non ammesse a contributo e le motivazioni dell'esclusione;

d) le attività di promozione e di informazione promosse ed adottate per divulgare la conoscenza degli incentivi.


 

 

Art. 14

(Abrogazione di norme)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 7 luglio 1977, n. 32 (Istituzione della Consulta regionale della cooperazione. Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione in Campania) in materia di legislazione regionale sulla cooperazione ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15.


 

 

Art. 15

(Disposizioni transitorie)

1. Sono fatti salvi i procedimenti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in corso di perfezionamento a seguito di avvenuta istruttoria, ai sensi della legge regionale 32/1977.


 

 

Art. 16

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro