Legge Regionale 8 agosto 1977, n. 44.

  Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 35 del 13 agosto 1977

 

«Normativa per la istituzione dei consultori familiari»

 

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

 

Art. 1

La Regione Campania, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi sociali e sanitari di base, promuove e coordina nel suo territorio il servizio di assistenza alla famiglia, al singolo, alla coppia, alla maternità ed alla paternità responsabile per conseguire le finalità di cui alla Legge dello Stato 29 luglio 1975, n. 405.


 

 

Art. 2

Le finalità del servizio di cui all'art. 1 sono:

a) l'informazione sui problemi della sessualità sia a mezzo di consulenza diretta sia con iniziative inerenti il settore sanitario e sociale anche attraverso l'organizzazione di idonei corsi da attuarsi con la collaborazione di organi collegiali della scuola ed anche tramite la promozione di corsi pubblici;

b) l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità ed alla paternità responsabile, per la soluzione dei problemi della famiglia, della coppia e del singolo anche in ordine alla problematica minorile;

c) la tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento, nel contesto del principio costituzionale di tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e come irrinunciabile bene sociale;

d) la divulgazione delle informazioni sui metodi idonei a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza;

e) la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e della integrità fisica degli utenti;

f) l'informazione ai fini della prevenzione della patologia materno - infantile nel periodo prenatale, perinatale, postnatale;

g) l'assistenza alla donna in caso di interruzione spontanea della gravidanza e nei casi d'interruzione ammessi dall'ordinamento giuridico vigente avvalendosi delle strutture abilitate a tale scopo;

h) ogni altro intervento volto al conseguimento degli scopi di cui all'art. 2 della Legge 29 luglio 1975, n. 405.


 

 

Art. 3

La Regione esercita le sue funzioni in materia delegandole ai Comuni o loro aggregazioni, riservandosi i compiti di programmazione del servizio e di formazione del piano annuale di finanziamento, nonchè compiti di alta vigilanza e poteri sostitutivi in caso di inadempienza degli Enti obbligati.


 

 

Art. 4

Le finalità di cui agli articoli che precedono sono realizzate dai consultori familiari.

Detti organismi hanno funzione di consulenza in relazione ai servizi sanitari e psicosociali a struttura pluridisciplinare nel contesto della programmazione socio - sanitaria regionale.

I Consultori sono istituiti da parte dei Comuni, dei loro Consorzi, delle Comunità Montane, quali strutture delle istituende unità sanitarie locali.

Possono, altresì, essere istituiti da istituzioni o da Enti pubblici e privati che abbiano finalità sociali, sanitarie o assistenziali senza scopo di lucro, quali presidi di gestione diretta o convenzionata delle unità sanitarie locali quando queste saranno istituite.


 

 

 Art. 5

Gli Enti obbligati all'istituzione dei Consultori per l'assolvimento dei compiti di cui alla presente legge possono convenzionarsi con istituzioni o Enti pubblici e privati che abbiano finalità sociali, sanitarie o assistenziali senza scopo di lucro il cui servizio consultoriale risponda alle finalità ed ai criteri gestionali e organizzativi previsti dalla presente legge.

La convenzione dovrà comunque definire:

- la durata della stessa;

- l'onere a carico dell'ente obbligato;

- le modalità di eventuale uso di attrezzature pubbliche;

- le modalità di controllo gestionale e di attuazione dei principi della presente legge;

- la pubblicità dei bilanci.


 

 

Art. 6

Il servizio dei Consultori disciplinati dalla presente legge è gratuito per tutti i cittadini italiani e per gli stranieri residenti o che comunque soggiornino sul territorio nazionale.

La scelta del Consultorio è libera.


 

 

Art. 7

Il personale di consulenza ed assistenza addetto ai consultori familiari disciplinati dalla presente legge deve essere in possesso di titoli specifici inerenti le discipline previste dall'articolo 3 della Legge 29 luglio 1975, n. 405.

Presso ogni consultorio operano, in conformità dell'art. 3 della legge innanzi richiamata, quattro specialisti di cui almeno uno ginecologo.

Presta servizio presso ogni Consultorio un'infermiera professionale.

Il personale di consulenza del Consultorio opera prevalentemente secondo il metodo del lavoro di gruppo e della interdisciplinarietà .

Il personale che opera nei Consultori è tenuto al segreto professionale.


 

 

Art. 8

I Consultori pubblici, ai fini degli opportuni interventi e della somministrazione dei mezzi necessari si avvalgono degli uffici sanitari dei Comuni, dei loro Consorzi e delle Comunità Montane, delle condotte mediche ed ostetriche, dei servizi di medicina scolastica e di quelli socio - sanitari del territorio campano, nonchè del personale già appartenente alla disciolta Opera Nazionale Maternità e Infanzia e di quello risultante disponibile per effetto dello scioglimento degli Enti mutualistici.

I Consultori di cui all'ultimo comma dell'art. 4 adempiono alle funzioni della presente legge mediante convenzioni con le unità sanitarie locali e, fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria, con gli Enti sanitari operanti nel territorio.

I Consultori pubblici e privati possono avvalersi degli enti operanti nel territorio sia per gli esami di laboratorio e radiologici, sia per ogni altra ricerca strumentale idonea al conseguimento delle finalità previste dalla presente legge.

Gli Enti ospedalieri ed i presidi specialistici degli Enti pubblici di assistenza sanitaria sono tenuti a fornire le prestazioni di cui al comma che precede ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386. La Regione rimborserà gli enti di cui al comma precedente per le prestazioni erogate a coloro che non usufruiscono di assistenza sanitaria a carico di enti pubblici.

Resta a carico della Regione o dell'Ente mutualistico tenuto all'assistenza sanitaria a favore dell'utente, l'onere delle prescrizioni di prodotti farmaceutici.


 

 

Art. 9

La Regione promuove corsi di formazione professionale ed aggiornamento per il personale dei Consultori attraverso intese con le Università e con gli Enti ospedalieri nel rispetto delle normative statali attinenti l'istruzione universitaria e la formazione del personale sanitario e sanitario ausiliario.


 

 

Art. 10

Fino alla istituzione delle unità sanitarie locali, i Comuni, i loro Consorzi e le Comunità Montane gestiscono i servizi consultoriali garantendo il pieno diritto alla partecipazione democratica sulla base dell'art. 47 dello Statuto della Regione Campania .

Gli Enti gestori approvano con deliberazione consiliare o consortile il regolamento dei servizi consultoriali.

Il regolamento dei servizi consultoriali deve prevedere forme di partecipazione delle forze sociali organizzate sul territorio per quanto concerne la programmazione, la metodologia dell'intervento ed il controllo dell'attività da assicurare, in ogni caso, la consultazione delle associazioni familiari, delle associazioni femminili, delle organizzazioni sindacali.

I Consultori di cui al quarto comma dell'art. 4 della presente legge sono istituiti e gestiti in conformità di propri Statuti che ne assicurino la rispondenza alle finalità ed alle modalità stabilite dalla presente legge ed altresì la gestione democratica con la partecipazione degli utenti.


 

 

Art. 11

La Regione esercita la vigilanza tecnico - sanitaria sui Consultori a mezzo dei Comuni competenti per territorio i quali ogni anno dovranno inviare relazione sull'uso della delega.

Il Consiglio Regionale esamina le relazioni annuali dei Comuni unitamente ad un giudizio complessivo della Giunta Regionale.


 

 

Art. 12

Il Consiglio Regionale approva entro il mese di marzo di ogni anno, su proposta della Giunta, la programmazione del servizio dei Consultori nell'ambito del territorio, tenendo conto delle necessità locali, delle indicazioni dei Comuni, dei loro Consorzi e delle Comunità Montane e della preesistenza di strutture sanitarie.

La Giunta presenta la proposta di piano al Consiglio Regionale entro il mese di febbraio.

I criteri da assumersi a base della predisposizione nel piano annuale di intervento dovranno scaturire dalla valutazione:

a) della situazione socio - economica;

b) dello stato dei servizi sanitari e sociali;

c) dei tassi di natalità, morbilità e mortalità perinatale ed infantile;

d) delle condizioni della viabilità e dei trasporti.

In sede di programmazione va assicurata comunque la presenza di un consultorio per ogni unità sanitaria locale e di servizi sociali.


 

 

Art. 13

Il programma assegna i finanziamenti annuali agli Enti obbligati.

Le somme vengono trasferite con versamento semestrale agli enti obbligati che provvedono alla spesa e ne rendono annualmente conto.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le quote annuali attribuite alla Regione ai sensi della legge statale 29 luglio 1975, n. 405 e con appositi stanziamenti integrativi della Regione.

Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in L. 1.261.050.975 per il 1976, si provvede con lo stanziamento di cui al Capitolo 3544 - Titolo II - Sez. XIII - Rubrica 26 dello stato di previsione della spesa, istituito con il 3º provvedimento di variazione al bilancio 1976 con la denominazione «Istituzione e funzionamento dei Consultori familiari».

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1977 si fa fronte con lo stanziamento di cui al Capitolo 720 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1977, previamente integrato della somma di L. 100 milioni mediante prelievo di pari ammontare dallo stanziamento di cui al Capitolo 784 «Fondo globale per spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione» dello stato di previsione medesimo, che per l'effetto si riduce di pari importo.

All'onere per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 8 agosto 1977

Russo