Legge Regionale 23 febbraio 1982, n. 12.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 4 novembre 1991, n. 16 e 2 luglio 1997, n. 18.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


Testo vigente della Legge Regionale 23 febbraio 1982, n. 12.


«Riserva alloggi a favore dei componenti le forze di ordine pubblico»


Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1 (1)

1) Nei programmi di edilizia convenzionata ed agevolata una percentuale non superiore al 15% dei relativi stanziamenti in contributi è riservata alle Cooperative edilizie i cui soci siano in servizio, all'atto della pubblicazione del bando, nelle Forze dell'Ordine, nelle Forze Armate e nel Corpo dei Vigili del Fuoco.

2) Si intendono per Forze dell'Ordine gli appartenenti al Corpo della Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, al Corpo delle Guardie di Custodia, al Corpo Forestale dello Stato.

3) Per Forze Armate si intendono i militari di carriera dipendenti dall'Esercito, dall'Aeronautica Militare e della Marina Militare.

 

(1) Articolo così sostituito dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 4 novembre 1991, n. 16.


 

Art. 2

In favore degli addetti di cui al precedente articolo, singolarmente considerati, è riservata la medesima percentuale aliquota del 15% degli stanziamenti in contributi da erogare in attuazione dell' art. 9 del DL 15 dicembre 1979, n. 629, convertito nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, nonchè a tutte le integrazioni e modificazioni successive.


 

Art. 3

[Nei bandi di concorso per l'assegnazione in locazione degli alloggi costruiti in attuazione di programmi di edilizia sovvenzionata è riservata una aliquota del 15% degli alloggi in favore degli addetti alle Forze dell' Ordine alle Forze Armate ed ai Vigili del Fuoco.] (1)

 

(1) Articolo dapprima sostituito dall'articolo 2, comma 1 della legge regionale 4 novembre 1991, n. 16 successivamente abrogato dall'articolo 13, comma 2 legge regionale 2 luglio 1997, n. 18.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 23 febbraio 1982

Fantini