Legge Regionale 12 settembre 1980, n. 61.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 12 novembre 1980, n. 69.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

 


Testo vigente della Legge Regionale 12 settembre 1980, n. 61.

 

«Assistenza post - penitenziaria»


Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

 

Art. 1

Al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni comunali relative all'Assistenza post - penitenziaria, la Regione Campania stanzia un fondo di L. 500 .000.000 per l'esercizio finanziario 1980. (1)

Il fondo è assegnato con deliberazione della Giunta regionale ai Comuni nel cui territorio abbiano la residenza almeno 100 dimessi dagli istituti di reclusione.

 

(1) Comma così sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 1980, n. 69.


 

 

Art. 2

Il Comune destinatario del contributo regionale, al fine di consentire il più pieno recupero sociale e lavorativo dei dimessi dalle istituzioni penitenziarie, è tenuto a coordinare l'organizzazione di cooperative tra residenti dimessi dagli istituti di reclusione, nonchè a facilitarne la formazione ai sensi delle vigenti leggi statali.


 

 

Art. 3

L'erogazione dei contributi regionali è subordinata alla stipula di apposita convenzione con le Amministrazioni provinciali, avente ad oggetto interventi di pubblica utilità, previsti e programmati dalle stesse Amministrazioni.

Per assicurare la tempestività degli interventi, la Giunta Regionale è autorizzata a concedere ai Comuni anticipazioni per i primi adempimenti organizzativi, nelle more della stipulazione delle previste convenzioni. (1)

 

(1) Comma aggiunto dall'articolo 2 della legge regionale 12 novembre 1980, n. 69.


 

 

Art. 4

La presente legge cessa di avere vigore il 1º gennaio successivo all'inizio di funzionamento degli organi di gestione delle Unità locali dei Servizi Sociali e sanitari.

A decorrere dalla stessa data la Regione provvede ad assegnare i fondi che saranno all'epoca iscritti in bilancio alle Unità locali dei Servizi Sociali e Sanitari operanti nella Regione.


 

 

Art. 5 (1)

All'onere derivante dall'attuazione della presente Legge, stabilito in L. 500.000.000, si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo 1299 di nuova istituzione dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980. Fondo da assegnare ai Comuni ad integrazione dell'assistenza post - penitenziaria, prelevando l'occorrente importo dei capitoli 61 e 905 del medesimo stato di previsione, che si riducono rispettivamente di L. 300.000.000 e di 200.000.000.

 

(1) Articolo così sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 12 novembre 1980, n. 69.


 

 

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del II comma dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 12 settembre 1980

Emilio De Feo