Legge Regionale 7 agosto 2017, n. 25.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 8 agosto 2018, n. 28 e 3 agosto 2020, n. 35.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

 

Testo vigente della Legge regionale 7 agosto 2017, n. 25.

 

"Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

 

La seguente legge:     

 

 

Art. 1

(Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità)

1. È istituito, presso il Consiglio Regionale della Campania, il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, di seguito denominato Garante, al fine di assicurare il rispetto della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità) e della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

2. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.


 

 

Art. 2

(Destinatari)

1. Si definiscono persone con disabilità tutte quelle residenti, domiciliate anche temporaneamente o aventi stabile dimora sul territorio regionale, la cui condizione di handicap è stata accertata ai sensi della legge 104/1992.


 

 

Art. 3

(Funzioni del Garante)

1. Il Garante nell'ambito delle funzioni provvede:

a) all'affermazione del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità, promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;

b) alla piena accessibilità dei servizi e delle prestazioni per la prevenzione, cura e riabilitazione delle minorazioni, alla tutela giuridica ed economica della persona con disabilità e alla piena integrazione sociale;

c) a promuovere ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza della normativa in materia e dei relativi strumenti di tutela, in collaborazione con gli enti territoriali competenti e con le associazioni delle persone con disabilità iscritte al registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

d) ad agevolare l'obbligo scolastico da parte degli alunni disabili che vivono in contesti sociali a rischio di esclusione, in collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche;

e) a raccogliere le segnalazioni in merito alle violazioni dei diritti dei disabili per sollecitare le amministrazioni competenti a realizzare interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela e il rispetto dei diritti;

f) ad assicurare il rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, attraverso la promozione di azioni positive in raccordo con la Consigliera regionale di parità;

g) a promuovere tramite gli opportuni canali di comunicazione e d'informazione la sensibilizzazione nei confronti dei diritti delle persone con disabilità;

h) a facilitare il sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali e propone alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione;

i) al coinvolgimento e alla partecipazione attiva dei familiari, mediante azioni di sostegno al ruolo genitoriale e del caregiver familiare;

l) a segnalare interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli enti locali a tutela dei disabili;

m) a istituire un elenco regionale di tutori o curatori a cui possano attingere anche i giudici competenti;

n) a formulare proposte e pareri su atti normativi e di indirizzo che riguardano le disabilità, di competenza della Regione e degli enti locali;

o) ad effettuare ispezioni negli uffici pubblici o nelle sedi di servizi aperti al pubblico al fine di valutare l'assenza di barriere architettoniche.

2. Il Garante:

a) collabora con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 18/2009, alla raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla condizione delle persone con disabilità;

b) riceve, tramite apposita sezione del sito istituzionale della Regione, segnalazioni in merito a violazioni dei diritti delle persone con disabilità, in ordine alla presenza di barriere architettoniche e comunicative e rappresenta, alle amministrazioni competenti, la necessità dell'adozione di interventi adeguati alla rimozione delle cause che le determinano.

3. Il Garante per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1:

a) segnala alle direzioni provinciali del lavoro l'inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), da parte dei datori di lavoro pubblici e privati o da parte di coloro che risultano essere aggiudicatari di appalti pubblici ai sensi dell'articolo 17 della legge 68/1999;

b) svolge attività di informazione nei riguardi dei soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità, ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni);

c) riferisce semestralmente alla Giunta regionale e alle Commissioni consiliari permanenti competenti sull'attività svolta.

4. Il Garante collabora con le associazioni delle persone con disabilità iscritte al registro regionale delle associazioni di promozione sociale, con la Giunta Regionale, con il Consiglio regionale e con tutte le loro articolazioni.


 

 

Art. 4

(Il Garante)

1. Il Garante è eletto, tra i candidati in possesso dei requisiti richiesti con apposito bando pubblico, con esperienza documentata almeno triennale nell'ambito delle politiche sociali ed educative, dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei voti favorevoli nelle prime due votazioni e con la maggioranza semplice nella terza votazione. Il Garante dura in carica cinque anni, indipendentemente dalla durata del Consiglio regionale e può essere rieletto una sola volta. Le funzioni del titolare sono prorogate sino all'insediamento del successore. (1)

2. Il bando per la presentazione delle domande è pubblicato, a cura del Presidente del Consiglio regionale, sul Bollettino ufficiale della Regione Campania entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le volte successive alla prima, il bando è pubblicato entro trenta giorni dalle dimissioni o dalla scadenza di mandato.

3. Al Garante si applica la disciplina prevista dall'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 (Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania). Non può essere eletto Garante colui che presenta carichi pendenti o riporta condanne passate in giudicato, indipendentemente dal tipo di reato contestato.

 

(1) Comma modificato dapprima dall'articolo 1, comma 63 della legge regionale 8 agosto 2018, n. 28 in seguito dall'articolo 8, comma 1 della legge regionale 3 agosto 2020, n. 35.

 

 

Art. 5

(Incompatibilità)

1. Il Garante, per tutto il periodo del mandato, non può rivestire cariche pubbliche anche elettive, oppure incarichi in partiti politici, né può svolgere le funzioni di amministratore di ente, impresa o associazione che riceve, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.

2. L'incarico presso il Garante è incompatibile con l'espletamento di qualunque attività di lavoro che possa presentare conflitto di interessi con le attribuzioni proprie dell'incarico.

3. Quando vi siano fondati motivi per ritenere che una causa di incompatibilità dell'incarico di Garante sia sopravvenuta all'elezione oppure che esista al momento dell'elezione, il Presidente del Consiglio regionale la contesta all'interessato che ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o rimuovere la causa di incompatibilità. Entro i dieci giorni successivi il Consiglio regionale delibera definitivamente sulla decadenza dall'incarico.

4. Il Garante può essere revocato per gravi e comprovati motivi di ordine morale o per gravi violazioni di legge dal Consiglio regionale.


 

 

Art. 6

(Indennità)

1. Al Garante è riconosciuta un'indennità mensile di funzione pari al 35 per cento dell'indennità di carica dei Consiglieri regionali.


 

 

Art. 7

(Ufficio)

1. L'Ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio provvede per le risorse umane e strumentali nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale, determinando annualmente il fondo a disposizione per le spese di funzionamento. 


 

 

Art. 8

(Stati generali dei diritti delle persone con disabilità)

1. Per promuovere e rafforzare una più diffusa sensibilità sui temi e le problematiche delle persone con disabilità, il Garante può farsi promotore degli Stati generali dei diritti delle persone con disabilità.


 

 

Art. 9

(Regolamento per la composizione e il funzionamento dell'Ufficio)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale approva il regolamento per la composizione e il funzionamento dell'ufficio del Garante.


 

 

Art. 10

(Clausola valutativa)

1. Il Garante, entro il 31 marzo di ciascun anno, a partire dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione e sulla efficacia della legge. La relazione deve contenere gli interventi realizzati, i risultati raggiunti, le forme di collaborazione instaurate con i soggetti istituzionali competenti, le criticità emerse e le esigenze prioritarie di promozione e tutela dei diritti rilevate.


 

 

Art. 11

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, per il corrente esercizio finanziario, mediante incremento della somma di euro 45.000,00, a valere sulla Missione 1, Programma 1, Titolo 1 e corrispondente riduzione di pari importo della Missione 20, Programma 1, Titolo 1 del Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2017-2019.

2. Per i successivi esercizi finanziari si provvede con legge di bilancio.


 

 

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca