Legge Regionale 1 dicembre 2017, n. 34.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 29 dicembre 2017, n. 3828 dicembre 2021, n. 31 e 29 dicembre 2022, n. 18

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


 

 

Testo vigente della Legge Regionale 1 dicembre 2017, n. 34.


"Interventi  per  favorire  l'autonomia  personale,  sociale  ed  economica  delle donne vittime di  violenza  di  genere  e  dei  loro  figli  ed  azioni  di  recupero  rivolte   agli  uomini  autori della  violenza"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

       

INDICE

Articolo 1 Finalità

Articolo 2 Destinatari

Articolo 3 Competenze della Regione

Articolo 4 Interventi

Articolo 5 Tavolo Permanente

Articolo 6 Interventi per gli uomini autori della violenza

Articolo 7 Clausola valutativa

Articolo 8 Norma finanziaria

Articolo 9 Entrata in vigore


 

 

Art.1

(Finalità)

1. La Regione Campania, in conformità alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 2000, n. 328), e alla legge regionale 11 febbraio 2011, n. 2 (Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere), riconosce che la violenza di genere, inclusa anche la violenza domestica, come definita nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta ad Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77 è una grave violazione dei diritti umani, in particolare nei confronti delle donne, dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona.

2. La Regione garantisce alle donne vittime di violenza di genere ed ai loro figli minori o diversamente abili, l'accoglienza, l'assistenza psico-fisica e il sostegno per consentire loro di recuperare la propria autonomia e l'indipendenza personale, sociale ed economica, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato.

3. La Regione sostiene interventi di prevenzione nonchè misure dirette a far emergere la violenza di genere sommersa nei confronti delle donne e a contrastare le difficoltà sociali delle donne vittime di violenza e dei loro figli, finalizzati all'acquisizione o riacquisizione dell'autonomia personale come strumento per recuperare la stima e la coscienza del proprio valore personale e di partecipazione attiva alla vita sociale.

4. La Regione, nell'ambito delle iniziative e delle azioni di contrasto alla violenza di genere nei confronti delle donne, realizza programmi di intervento per il recupero degli uomini autori della violenza.


 

 

Art. 2

(Destinatari)

1. Le azioni e gli interventi della presente legge sono rivolti:

a) alle donne vittime di violenza di genere italiane e straniere residenti in Campania;

b) ai figli delle donne vittime di reati di violenza di genere;  

c) agli uomini autori della violenza.

2. La Giunta regionale, con delibera, disciplina le modalità ed i criteri di individuazione dei destinatari, sentita la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (1)

 

(1) Comma modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera a) della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 38.


 

 

Art. 3

(Competenze della Regione)

1. La Regione, nei luoghi di istruzione formale ed informale, favorisce e sostiene l'attività di informazione, di prevenzione, di tutela, di solidarietà, di sostegno alle donne vittime di violenza di genere, ai loro figli ed agli uomini autori della violenza ed i relativi interventi, nonché i percorsi culturali di formazione e sensibilizzazione sul fenomeno della violenza di genere.

2. La Regione, in applicazione della legge regionale 2/2011 sostiene sul territorio regionale la presenza e le attività delle Case di accoglienza e dei Centri antiviolenza.

3. La Regione sensibilizza le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ad un'educazione alle relazioni non discriminatorie nei confronti delle donne, alla parità tra i sessi, per il superamento dei ruoli e degli stereotipi di genere.

4. La Regione sensibilizza le reti territoriali dei servizi educativi e di formazione, i Servizi per il lavoro (SIL) e le Associazioni datoriali per assicurare l'inserimento o il reinserimento delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli in un ambiente di vita che garantisce la protezione dal riproporsi di eventi traumatici e sostiene la persona vittima nel percorso scolastico, formativo e lavorativo.

4-bis. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sentita la competente commissione consiliare, disciplina con apposita deliberazione i criteri e le modalità per l'individuazione di un soggetto attuatore cui affidare la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge. (1)


(1) Comma aggiunto dall'articolo 10, comma 1, lettera a) della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31.



 

Art. 4

(Interventi)

1. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1:

a) favorisce interventi a tutela dei figli delle donne vittime di violenza di genere, se minori, per il completamento del percorso scolastico e formativo;

b) promuove percorsi e tirocini formativi per le donne vittime di violenza di genere e per i loro figli se maggiorenni, per agevolare il loro inserimento lavorativo e sviluppare la rete territoriale all'interno di nuovi ambiti di intervento;

c) promuove i tirocini formativi finalizzati all'inserimento e all'inclusione socio-lavorativa dei destinatari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b);

d) detta linee guida per la predisposizione di progetti di inclusione e di inserimento lavorativo dei destinatari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) sostenuti dalle reti territoriali dei servizi educativi, di formazione e dei Servizi per il lavoro (SIL), in coerenza con la normativa e la programmazione regionale;

e) favorisce la realizzazione di interventi specifici di trattamento per gli uomini autori della violenza, come previsto all'articolo 6;

f) predispone, ad integrazione ed in coerenza con la programmazione sociale regionale e locale, azioni integrate per il contrasto alla violenza di genere, in particolare nei confronti delle donne, che prevedono il concorso al finanziamento delle diverse aree di policy coinvolte;

g) promuove protocolli di intesa ed operativi tra gli Enti pubblici, le Forze dell'ordine, l'Autorità giudiziaria, i Centri antiviolenza, l'Ufficio scolastico regionale ed altri soggetti che operano nel campo del contrasto alla violenza di genere per il raggiungimento di obiettivi condivisi negli interventi di prevenzione, protezione, tutela e cura.


 

 

Art. 4 bis (1)

(Misure di sostegno per le donne vittime di violenza di genere)

1. Per favorire l'autonomia economica delle donne vittime delle violenze di genere e dei loro figli la Regione provvede alla concessione di contributi finalizzati alla copertura delle spese necessarie alla fuoriuscita dall'originario nucleo familiare per un anno e avvia azioni per il supporto psicologico e l'inserimento nel mondo professionale delle donne vittime di violenza di genere.

1bis. Al fine di favorire la crescita e l'autonomia degli orfani di femminicidio, è istituito un apposito fondo pari ad euro 150.000,00, finalizzato all'erogazione di un contributo mensile, anche per il tramite del tutore, fino al compimento del ventiquattresimo anno di età o all'impiego lavorativo se precedente, allo scopo di garantire un sostegno economico costante. (2)

1ter. Il contributo di cui al comma 1bis è cumulabile con altri sostegni erogati dalla Regione o dallo Stato aventi medesimi oggetto e finalità, anche se riferiti allo stesso periodo di spesa. (2)

2. La Giunta regionale, con la deliberazione prevista all'articolo 2, comma 2, fissa i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo. (3)

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 9, comma 1, lettera b) della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 38.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 16, comma 2, lettera a) della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18.

(3) Comma modificato dall'articolo 16, comma 2, lettera b) della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18.


 

 

Art. 5

(Cabina di regia)

1. È istituita, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso la struttura amministrativa regionale competente in materia di pari opportunità, la Cabina di regia, per favorire la piena integrazione delle politiche regionali a sostegno dei destinatari previsti all'articolo 2 ed assicurare la più ampia condivisione di obiettivi, interventi ed azioni.

2. La Cabina di regia:

a) promuove e formula proposte, anche tenuto conto di motivati orientamenti di intervento avanzati dalle associazioni o organizzazioni che si occupano della prevenzione e contrasto alla violenza di genere contro le donne, in ordine alle azioni e alle politiche per la piena attuazione della presente legge; 

b) identifica, sulla base delle informazioni più significative raccolte attraverso una rilevazione sistematica, appropriati indicatori per monitorare i percorsi di protezione e sostegno attivati in ambito sanitario, sociale e scolastico a favore dei destinatari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b;

c) promuove e monitora lo stato di attuazione dei protocolli d'intesa previsti all'articolo 4.

3. La Cabina di regia è composta da:  

a) l'assessore regionale competente in materia di Pari opportunità, o suo delegato, che la presiede;

b) l'assessore regionale competente in materia di Politiche sociali e per l'istruzione, o suo delegato;

c) l'assessore regionale competente in materia di Politiche del lavoro, o suo delegato;

d) l'assessore regionale competente in materia di Politiche giovanili e fondi europei, o suo delegato;

e) un consigliere regionale della maggioranza e uno dell'opposizione designati dal Consiglio regionale.

4. Per perseguire le finalità della presente legge possono essere invitati a partecipare alle riunioni della Cabina di regia esperti con competenze specifiche nelle materie trattate.

5. La partecipazione ai lavori della Cabina di regia è a titolo gratuito e non comporta, in ogni caso, indennità aggiuntive o rimborsi spese. Essa dura in carica l'intera legislatura.

6. La struttura regionale competente garantisce le funzioni di supporto organizzativo per l'espletamento delle funzioni e dei compiti della Cabina di regia nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


 

 

Art. 6

(Interventi rivolti agli uomini autori della violenza)

1. La Regione promuove e sostiene la realizzazione di appositi interventi di recupero e accompagnamento rivolti agli uomini autori della violenza, per prevenire o almeno limitare il reiterarsi delle azioni di violenza maschile e le conseguenze fisiche e psicologiche che le stesse producono sulla salute delle donne e dei loro figli, favorendo l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali.

2. I programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento per gli uomini già autori della violenza o potenziali tali, anche per prevenire l'eventuale recidiva, sono destinati a favorire l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali.


 

 

Art. 7

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette ogni anno, alla Commissione consiliare permanente competente in materia, una relazione sull'attuazione della legge, sugli interventi e sui risultati da essa ottenuti.


 

 

Art. 8 (1)

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari ad euro 500.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con le risorse stanziate alla Missione 12, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022- 2024.

 

(1) Articolo sostituito dapprima dall'articolo 9, comma 1, lettera c) della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 38 in seguito dall'articolo 10, comma 1, lettera b) della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31.


 

 

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca