Legge Regionale 24 giugno 2020, n. 15.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 133 del 25 giugno 2020

Il presente testo tiene conto dell'avviso di rettifica pubblicato sul BURC n. 155 del 30 luglio 2020

 

"Legge a sostegno delle buone pratiche per le politiche integrate di sicurezza. Istituzione di Punti Lettura rivolti alle bambine e ai bambini dalla nascita fino a sei anni di età e ai loro genitori"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

 

INDICE 

Art. 1  Oggetto e finalità

Art. 2  Interventi

Art. 3  Monitoraggio e Valutazione

Art. 4  Norma finanziaria

Art. 5  Entrata in vigore


 

 

Art.1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione Campania, in conformità all'articolo 1, comma 2 dello Statuto, ispira la propria azione ai principi della democrazia, dello stato di diritto e della centralità della persona umana, garantisce e promuove i principi di uguaglianza, solidarietà, libertà, giustizia sociale e pari opportunità tra donne e uomini.

2. La Regione, in attuazione della legge regionale 13 giugno 2003, n. 12 (Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza) e della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 11 (Misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità) e successive modifiche, attraverso la collaborazione permanente, nell'ambito delle rispettive competenze, con lo Stato e gli enti locali:

a) persegue condizioni ottimali di sicurezza delle città e del territorio extraurbano e di tutela dei diritti di sicurezza dei cittadini;

b) promuove la realizzazione dei servizi integrati di sicurezza e di tutela sociale;

c) promuove interventi nel contesto di politiche volte a incentivare la lotta alla criminalità diffusa, la prevenzione della criminalità, la diffusione della legalità, il maggiore presidio del territorio e la fruibilità dei servizi.

3. La Fondazione Politiche integrate di sicurezza, di seguito Fondazione Pol.i.s., in conformità all'articolo 16 della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria anno 2009), è individuata quale soggetto di riferimento per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

4. La Regione, per il tramite della Fondazione Pol.i.s., aderisce al Programma nazionale di promozione della lettura in età precoce e di sostegno alla genitorialità denominato "Nati per Leggere" che, dal 1999, promuove la lettura alle bambine e ai bambini dalla nascita fino a sei anni di età e ai loro genitori, al fine di consolidare la buona pratica in famiglia, e ne sostiene l'implementazione su tutto il territorio regionale. 

5. Gli interventi previsti dalla presente legge rappresentano un servizio universale rivolto a tutti i minori fino a sei anni di età e ai loro genitori o adulti di riferimento, con particolare attenzione alle famiglie che vivono in contesti vulnerabili, dove è necessario intervenire per contrastare la povertà educativa e la devianza sociale, applicando dispositivi educativi di sviluppo umano e sociale già dai primi mesi di vita, nonché modelli di comunità generative centrate sulla prima infanzia e sul sostegno alla genitorialità.

6. La Regione, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 16 aprile 2012, n. 7 (Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata) e successive modifiche, nell'ambito degli obiettivi definiti dall'articolo 8, comma 1, lettera c) dello Statuto, riconosce il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata, quale strumento di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali, promozione dei principi di legalità, solidarietà e inclusione sociale, occasione per un modello di sviluppo territoriale sostenibile e inclusivo e, laddove le condizioni lo consentono, si riserva la possibilità di realizzare gli interventi previsti dalla presente legge in beni confiscati alla criminalità organizzata, al fine di riqualificarli e restituirli alla collettività. 

7. La Regione si impegna a garantire la qualità degli interventi educativi rivolti ai minori fino a sei anni di età e alle loro famiglie e a porre le migliori condizioni formative per qualificare e aggiornare gli operatori.


 

 

Art. 2

(Interventi)

1. La Regione, si impegna a istituire un sistema capillare di Punti Lettura, considerati presìdi di legalità e dispositivi di prevenzione del disagio sociale.

2. I Punti Lettura sono spazi educativi specificamente allestiti e dotati di libri per le bambine e i bambini fino a sei anni di età, dove promuovere buone pratiche per lo sviluppo nei primi anni di vita, accrescere il potenziale umano, sostenere le competenze dei genitori attraverso la lettura di relazione intesa come strumento di efficacia scientificamente riconosciuto.

3. La Regione promuove e sostiene i Punti Lettura in spazi istituzionali, biblioteche, istituti scolastici, sedi di organizzazioni del Terzo settore, servizi materno-infantili e presìdi sanitari territoriali, strutture ospedaliere, istituti penitenziari, beni confiscati alla criminalità organizzata.

4. La Regione promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori e dei volontari che collaborano o intendono collaborare alle attività dei Punti Lettura, al fine di acquisire le competenze adeguate per svolgere attività socio-educative di lettura di relazione con i bambini, i loro genitori o adulti di riferimento.

5. La Regione si impegna a istituire un Albo degli operatori socio-educativi specializzati nella lettura di relazione, dal quale attingere per consentire le attività dei Punti Lettura.

6. Le risorse per la realizzazione delle misure previste dalla presente legge sono integrate da eventuali entrate provenienti dallo Stato, da persone fisiche o giuridiche e con regolamento adottato dalla Giunta regionale sono disciplinate i criteri e le modalità di erogazione.  


 

 

Art. 3

(Monitoraggio e Valutazione)

1. La Giunta regionale, dalla data di entrata in vigore, relaziona annualmente al Consiglio regionale sull'attuazione della legge e valuta i risultati conseguiti rispetto all'obiettivo di istituire una rete capillare di Punti Lettura per le bambine e i bambini fino a sei anni di età e i loro genitori.

2. La Fondazione Pol.i.s., per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, elabora strumenti di rilevazione finalizzati al monitoraggio degli interventi e alla valutazione dei risultati e dell'impatto del sistema dei Punti Lettura sul territorio regionale.


 

 

Art. 4

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede con le seguenti azioni contabili:

a) per euro 100.000,00 con le risorse prelevate ed allocate nella Missione 12, Programma 07, Titolo 1 per l'esercizio finanzio 2020 del bilancio di previsione finanziario della Regione Campania per il triennio 2020/2022;

b) per euro 1.000.000,00 con le risorse prelevate ed allocate nella Missione 12, Programma 07, Titolo 1 per ciascuno degli anni 2021 e 2022 del bilancio di previsione finanziario della Regione Campania per il triennio 2020/2022. (1)

 

(1) Lettera modificata con avviso di rettifica pubblicato sul BURC n. 155 del 30 luglio 2020.



 

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

                                                                                                           De Luca