Legge Regionale 26 aprile 2023, n. 5.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 31 del 27 aprile 2023


"Disposizioni per la prevenzione del maltrattamento sui minori"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

 

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge prevede misure sistemiche finalizzate a garantire la prevenzione del maltrattamento dei bambini e degli adolescenti fino al compimento della maggiore età (di seguito minori) nonché la risposta tempestiva, la protezione e la cura dei minori vittime di maltrattamento.

2. Ai fini della presente legge, per maltrattamento si intendono tutte le forme di cattivo trattamento fisico o emotivo, abuso sessuale, incuria o trattamento negligente, nonché sfruttamento sessuale o di altro genere, che provocano un danno reale o potenziale alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo del minore o alla sua dignità, nell'ambito di una relazione di responsabilità, fiducia o potere.

3. Le misure di prevenzione e di cura efficaci e l'attuazione dei relativi interventi hanno la finalità di eliminare o ridurre le conseguenze a breve, medio e lungo termine del maltrattamento sulla condizione psico-fisica dei minori, nonché i relativi costi sociali, sanitari, educativi e giudiziari per il bilancio dello Stato, della Regione e per la società.


 

Art. 2

(Programma triennale per la prevenzione del maltrattamento dei minori)

1. La Giunta regionale adotta il programma triennale per la prevenzione del maltrattamento dei minori (di seguito programma triennale), comprendente gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, nonché la promozione e il coordinamento degli interventi di formazione e aggiornamento, attraverso le università con esperti del settore, del personale e degli operatori dei settori sociosanitario, scolastico e del terzo settore previsti dalla normativa vigente, definiti con deliberazione di cui all'articolo 7.



Art. 3

(Interventi di prevenzione primaria)

1. Gli interventi di prevenzione primaria sono garantiti dalla Regione e dagli enti locali e consistono in servizi e attività di informazione e di sensibilizzazione, in favore delle famiglie, atti a prevenire l'insorgenza del maltrattamento.

2. La Regione promuove l'informazione e la sensibilizzazione delle famiglie sull'importanza del benessere psico-fisico e affettivo del minore. Tali misure sono altresì comprese nel piano sanitario regionale, nel piano sociale regionale, nei programmi delle attività territoriali e nel programma triennale.

3. La Regione promuove:

a) l'informazione e la sensibilizzazione per la prevenzione del maltrattamento dei minori, rivolte agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, sulla base di apposite linee guida, adottate con deliberazione di cui all'articolo 7;

b) la formazione e l'aggiornamento, attraverso le università con esperti del settore, dei medici, degli operatori dei consultori familiari, dei servizi educativi per la prima infanzia e degli operatori scolastici per la rilevazione precoce del maltrattamento dei minori e per la relativa segnalazione alle autorità competenti per i profili di loro competenza;

c) il supporto alla genitorialità in adolescenza, anche mediante la previsione di specifici percorsi di informazione e accompagnamento rivolti ai genitori di minore età;

d) la realizzazione di programmi informativi e di sensibilizzazione per la prevenzione del maltrattamento dei minori e per la promozione della genitorialità positiva, con il coinvolgimento di esperti del settore, anche attraverso il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;

e) la definizione e l'adozione di politiche per la protezione e il benessere dell'infanzia, in linea con gli standard internazionali indicati e richiesti dalla Commissione europea per le agenzie che lavorano a tutela dei minori;

f) l'attuazione di interventi di home visiting rivolti a nuclei familiari selezionati in base alla tipologia dei fattori di rischio.   



Art. 4

(Interventi di prevenzione secondaria)

1. Gli interventi di prevenzione secondaria sono garantiti dalla Regione e dagli enti locali e consistono in servizi e attività di rilevazione di segnali di possibili maltrattamenti o abusi sessuali e di accompagnamento, supporto, consulenza e presa in carico dei minori e delle famiglie a rischio di maltrattamento o che abbiano vissuto esperienze infantili sfavorevoli.

2. Gli enti di cui al comma 1 assicurano, per la parte di propria competenza, l'attivazione di sistemi locali di rilevazione e di segnalazione del maltrattamento e dei suoi fattori di rischio, attraverso specifiche misure da attuare presso i servizi sociali dei comuni e degli ambiti territoriali, i consultori familiari, le istituzioni scolastiche, i servizi educativi per la prima infanzia, gli ospedali e le strutture di pronto soccorso, di ginecologia, di neonatologia e di pediatria, i pediatri e i medici di libera scelta e i servizi pubblici e privati che operano con i minori.

3. I pediatri di libera scelta e i medici di base, con cadenza annuale, trasmettono alla direzione generale competente in materia di sanità, l'elenco dei loro assistiti di età compresa tra 0 e 17 anni con i quali nell'anno precedente non hanno avuto alcun contatto. Con la deliberazione di cui all'articolo 7 sono definite le modalità per contattare i minori inclusi nell'elenco per verificare le loro condizioni psico-fisiche.

4. La Regione, le aziende sanitarie locali e gli enti locali istituiscono servizi sociosanitari di consulenza pedagogica e psicologica domiciliare, in favore di minori, rilevati dai sistemi locali di cui al comma 2, e delle loro famiglie, in cui si ravvisa il rischio di un maltrattamento per il minore.

5. Al fine di rafforzare la prevenzione del maltrattamento dei minori a rischio, la Regione e gli enti locali promuovono idonee misure per assicurare alle famiglie di cui al comma 4, già in carico al servizio di cure domiciliari l'accesso agevolato o gratuito ai servizi educativi per la prima infanzia e agli asili nido.

6. La Regione, attraverso gli enti locali, promuove programmi integrati di informazione e di consulenza rivolti ai genitori durante l'intero arco di sviluppo del minore, secondo livelli di intensità proporzionali al rischio di maltrattamento rilevato.

7. Le misure e gli interventi di cui al presente articolo prevedono una specifica attenzione con prassi mirate di prevenzione in favore dei minori con disabilità.


 

Art. 5

(Interventi di prevenzione terziaria)

1. I servizi di protezione dei minori, quali interventi di prevenzione terziaria, forniscono prestazioni integrate e multidisciplinari di valutazione, di supporto e di cura per le famiglie e per i minori in situazione di grave rischio o vittime di maltrattamento, in un'ottica di cooperazione interistituzionale, in collaborazione con i servizi sociali e sanitari del territorio, con l'autorità giudiziaria competente, con le istituzioni scolastiche ed educative e con i rappresentanti degli interessi del minore, come definiti dalle disposizioni vigenti, avvalendosi delle risorse pubbliche e private del territorio. I servizi sono erogati assicurando l'ascolto e la partecipazione del minore, compatibilmente con l'attività giudiziaria in corso.

2. La Regione, attraverso gli enti locali, garantisce l'attivazione di un numero congruo di servizi di protezione dei minori dimensionato sulla base della popolazione residente. I servizi di protezione dei minori sono organizzati e gestiti, sulla base di accordi fra i servizi sociali e sanitari del territorio, con l'autorità giudiziaria competente, con le istituzioni scolastiche ed educative e le organizzazioni del terzo settore con competenze specifiche in materia di protezione e di cura dei minori maltrattati.

3. La Giunta regionale, con deliberazione di cui all'articolo 7, definisce gli standard minimi dei servizi previsti al comma 1, prevedendo, in particolare, l'obbligo di individuazione di un responsabile di riferimento per ciascun minore preso in carico dal servizio.

4. I servizi di cui al comma 1 sono individuati anche come centri di promozione e di coordinamento degli interventi territoriali previsti agli articoli 3 e 4.



Art. 6

(Garanzie delle cure per i minori che vivono fuori dalla famiglia d'origine)

1. I minori per i quali sia stata disposta l'applicazione dell'articolo 403 del Codice civile hanno il preminente diritto di essere curati attraverso l'istituto dell'affidamento familiare, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), o attraverso l'inserimento in una comunità di tipo familiare ai sensi del medesimo articolo 2, comma 2.

2. Al fine di garantire un'efficace promozione dell'affidamento familiare, la Regione, in collaborazione con gli enti locali e le aziende sanitarie locali, promuove le seguenti attività:

a) campagne di formazione, sensibilizzazione e di informazione per le famiglie;

b) promozione di forme di affidamento familiare estese anche all'intero nucleo familiare e ispirate a flessibilità oraria e organizzativa.



Art. 7

(Cabina di regia e attuazione degli interventi)

1. La Direzione generale politiche sociali e sociosanitarie, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce, presso la propria struttura amministrativa, una cabina di regia, per favorire la piena integrazione delle politiche regionali a sostegno dei destinatari previsti all'articolo 1 ed assicurare la più ampia condivisione di obiettivi, interventi ed azioni. Essa dura in carica l'intera legislatura.

2. La cabina di regia è composta da:

a) l'assessore regionale competente in materia di politiche sociali e per l'istruzione e il direttore generale della direzione competente;

b) l'assessore regionale competente in materia di politiche sanitarie e il direttore generale della direzione competente;

c) l'assessore regionale competente in materia di politiche di formazione professionale e il direttore generale della direzione competente;

d) il presidente della commissione consiliare competente in materia di politiche sociali.

3. La cabina di regia:

a) promuove e formula proposte in ordine alle azioni e alle politiche per la piena attuazione della presente legge, anche sulla base di motivati orientamenti di intervento avanzati dalle associazioni o organizzazioni che si occupano della prevenzione e contrasto al maltrattamento sui minori e dall'Osservatorio sul benessere dell'infanzia e dell'adolescenza di cui all'articolo 42 della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5 (Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021-2023. Collegato alla stabilità regionale per il 2021);

b) promuove e monitora lo stato di attuazione degli interventi previsti agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6.

4. Per perseguire le finalità di cui alla presente legge possono essere invitati a partecipare alle riunioni della cabina di regia esperti con competenze specifiche nelle materie trattate. La partecipazione ai lavori della cabina di regia è a titolo gratuito e non comporta, in ogni caso, indennità aggiuntive o rimborsi spese.

5. La Giunta regionale, a conclusione dei lavori della cabina di regia di cui al comma 3, lettera a), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente per materia, approva, con apposita deliberazione, le modalità di attuazione degli interventi previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6.

6. La struttura amministrativa regionale presso la quale è istituita la cabina di regia garantisce adeguato supporto organizzativo per l'espletamento delle sue funzioni e dei suoi compiti nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


 

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri previsti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione del Fondo regionale per la prevenzione del maltrattamento dei minori, la cui dotazione è stabilita in euro 500.000,00 mediante prelievo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1, e contestuale incremento di pari importo della Missione 12, Programma 1, Titolo 1, per ciascun esercizio del bilancio di previsione 2023/2025.

2. Per gli interventi previsti dagli articoli 3 e 6 si provvede mediante dotazione finanziaria di euro 500.000,00 mediante prelievo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1, e contestuale incremento di pari importo della Missione 15, Programma 3, Titolo 1, per ciascun esercizio del bilancio di previsione 2023/2025.


 

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca