Legge Regionale 19 febbraio 1996, n. 2.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 8 agosto 2016, n. 22 e 29 dicembre 2022, n. 18.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


 

Testo vigente della Legge Regionale 19 febbraio 1996, n. 2.

 

"Interventi regionali in favore dei cittadini campani residenti all'estero"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

 

ART. 1

Finalità degli interventi

1. La Regione, in attuazione dei principi del proprio Statuto, nell'ambito delle proprie competenze ed in armonia con le iniziative dello Stato in questa materia, promuove:

a) forme di partecipazione, di solidarietà e di tutela dei lavoratori campani residenti all'estero e delle loro famiglie;

b) la diffusione della cultura tra gli emigrati per sostenere e rafforzare l'identità originaria e rinsaldare i rapporti con la terra di origine;

c) interventi, nel quadro della politica di programmazione e della massima occupazione, per agevolare l'inserimento e il reinserimento nelle attività produttive regionali degli emigrati che ritornano;

d) il superamento delle difficoltà sociali e culturali inerenti la condizione dei lavoratori campani residenti all'estero.    


 

 

ART. 2

Campi in cui si esplica l'iniziativa

1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 la Regione

a) assume, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri, adeguate iniziative per l'assistenza e la promozione culturale e sociale dei lavoratori emigrati della Campania e delle loro famiglie residenti all'estero, per mantenere e rinsaldare il legame con la terra di origine;

b) svolge studi, indagini ed inchieste sui movimenti migratori che interessano la Regione, nonché promuove ogni utile iniziativa per lo studio dei problemi connessi all'emigrazione;

c) interviene nei settori dell'edilizia abitativa, dell'occupazione, della formazione e della riqualificazione professionale, dell'istruzione e delle attività culturali per rimuovere gli ostacoli legati alla condizione di emigrato;

d) favorisce il reinserimento sociale dei lavoratori rimpatriati, mediante incentivi e misure di sostegno alla realizzazione di attività, in forma singola, associata o cooperativistica, nei settori dell'artigianato, del commercio, dell'agricoltura, del turismo e di ogni settore produttivo;

e) sostiene, anche finanziariamente, l'attività delle associazioni del Campani all'estero e delle loro Federazioni, nonché di Enti, Associazioni, Patronati ed Istituti degli emigrati;

f) favorisce ogni utile iniziativa degli emigrati e delle loro famiglie nel contesto socio - economico e culturale del paese di emigrazione nonché il loro reinserimento all'atto del rimpatrio;

g) organizza nel territorio regionale, anche tramite gli Enti Locali, soggiorni, vacanze culturali, viaggi di studio e di lavoro per i figli degli emigrati della Regione;

h) cura e sostiene un servizio di costante informazione sulle iniziative regionali che dispongono provvidenze nei vari settori, nonché sulla situazione occupazionale regionale;

i) concede borse di studio ai figli di emigrati all'estero che intendono frequentare in Campania l'Università ovvero Istituti di Istruzione superiore;

l) promuove iniziative per accogliere e mantenere nei soggiorni marini e montani, nei campeggi giovanili i figli e gli orfani dei lavoratori emigrati all'estero. 


 

 

ART. 3

Consulta Regionale dell'Emigrazione

1. Per l'attuazione delle finalità della presente legge la Giunta Regionale si avvale della collaborazione della Consulta Regionale dell'Emigrazione, istituita presso il Consiglio regionale. (1)

 

(1) Comma modificato dall'articolo 16, comma 10, lettera a) della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22.


 

 

ART. 4

Programma triennale

1. La Giunta provvede, su proposta dell'Assessore competente alla definizione del programma triennale di massima degli interventi previo parere della Consulta Regionale dell'Emigrazione, nonché della Commissione Consiliare Regionale competente, la quale esprimerà parere entro trenta giorni dalla data di ricezione della proposta; trascorso inutilmente tale periodo, il parere si intende acquisito favorevolmente.

2. Il programma triennale di massima definisce:

a) le linee e gli obiettivi da conseguire;

b) la priorità degli interventi;

c) i criteri per la formazione dei piani annuali di cui al successivo art. 5.

3. Il programma individua altresì le attività di documentazione, di studio, d'informazione nonché ogni altra iniziativa, anche a carattere interregionale, sui problemi dell'emigrazione. Esso è attuato ed aggiornato mediante il piano annuale di cui al successivo articolo 5.


 

 

ART. 5

Piano annuale

1. La Giunta Regionale su proposta dell'Assessore competente approva il piano annuale degli interventi, che deve definire il riparto delle somme disponibili sui capitoli di spesa 8002 ed 8012 relativamente alla tipologia degli interventi da realizzare tenuto conto dei criteri fissati dal programma triennale.

2. L'adozione del piano annuale avviene previo parere del Comitato Direttivo della Consulta.   


 

 

ART. 6

Composizione della Consulta

1. La Consulta regionale dell'emigrazione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio regionale ed è composta:

a) dal Presidente del Consiglio regionale che la presiede;           

b) dall'assessore regionale delegato in materia, con funzioni di vice presidente;

c) da 3 consiglieri regionali di cui 1 designato dai gruppi consiliari di minoranza;

d) da 16 rappresentanti dei campani residenti stabilmente all'estero, scelti tra quelli proposti dalle federazioni e associazioni di cui all'articolo 29; (2)

e) da 3 rappresentanti delle Associazioni dell'emigrazione e dell'immigrazione, aventi i requisiti indicati dall'articolo 30 ed iscritti nel registro delle Associazioni;

f) da 3 rappresentanti dei Patronati regionali a carattere nazionale, aventi una sede nella Regione e operanti nei paesi stranieri. (1)

2. Le designazioni dovranno essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta.

3. Trascorso tale termine la Consulta sarà costituita sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti la Consulta stessa e fatte comunque salve le successive integrazioni. (3)

4. Non sono designabili e decadono dall'incarico i componenti della consulta che riportano in Italia od all'Estero condanne penali che comportino: (4)

a) la perdita dei diritti civili o politici;

b) l'interdizione dai pubblici uffici.

5. I 16 rappresentanti dei Campani residenti all'estero sono ripartiti territorialmente dando la precedenza alle comunità dei Campani dei vari paesi esteri con maggior consistenza numerica, se il numero delle Federazioni sia superiore al predetto numero di Consultori, previsto dalla presente legge.

6. Il Presidente della Consulta può, ogni qual volta lo ritenga utile, far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti di Amministrazioni ed Enti interessati ai problemi del settore, ovvero esperti dell'emigrazione.


(1) Comma così integralmente sostituito dall'articolo 16, comma 10, lettera b) della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22.

(2) Lettera sostituita dall'articolo 57, comma 1, lettera a), punto 1 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18.

(3) Comma modificato dall'articolo 57, comma 1, lettera a), punto 2 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18.

(4) Alinea modificato dall'articolo 57, comma 1, lettera a), punto 3 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18.


 

 

[ART. 7] (1)

[Elezioni dei Consultori esteri]

[1. I Consultori esteri sono eletti nei Congressi Nazionali, cui partecipano i delegati eletti nelle assemblee delle Associazioni di Campani all'estero, iscritte nel registro delle Associazioni. I Congressi Nazionali si terranno presso la sede della Federazione delle Associazioni o in mancanza, presso la sede dell'Associazione più rappresentativa.

2. Il Presidente della Federazione convoca le assemblee delle Associazioni per l'elezione dei delegati al Congresso nazionale. Ogni Associazione elegge un delegato ogni cento iscritti o frazione superiore a cinquanta.

3. Le Associazioni che non ottemperano alle operazioni nei termini fissati dal Comitato Direttivo della Consulta, non sono rappresentate.

4. Nei Congressi Nazionali la verifica poteri sarà effettuata da una Commissione di tre persone presieduta dal Presidente della Consulta o da un suo delegato sulla scorta dei verbali delle assemblee approvati dal Comitato Direttivo della Consulta.

5. Ogni ricorso, trasmesso nel termine perentorio di 48 ore, deve essere inviato al Segretariato della Consulta. Il Comitato Direttivo della Consulta deciderà definitivamente.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 57, comma 1, lettera b) della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18.


 

 

[ART. 8] (1)

[Il Consultore estero]

[1. Il Consultore eletto dai Campani residenti all'estero assume incarico di rappresentanza e di coordinamento presso le comunità campane costituite in Associazioni nel Paese estero di provenienza.

2. Egli, in collaborazione con il Direttivo della Federazione, coordina tutte le attività e le richieste di contributi e di interventi operativi delle Associazioni federate. Tali richieste, una volta definite, saranno dallo stesso Consultore presentate alla Regione.

3. All'atto della nomina, a cura della Segreteria della Consulta, si provvederà a darne opportuna notizia all'Ambasciata, al Consolato Generale Italiano ed alle Istituzioni italiane culturali e di servizio presenti nello stato estero di residenza.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 57, comma 1, lettera b) della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18.


 

 

ART. 9

Compiti della Consulta

1. La Consulta è obbligatoriamente chiamata a esprimere pareri su:

- ogni disegno di legge in materia di emigrazione e sul programma triennale;

- l'indicazione della Conferenza Regionale per l'Emigrazione.

2. Formula proposte:

- di studi e ricerche sulle materie di competenza;

- di interventi di carattere culturale, economico ed assistenziale degli emigrati e delle loro famiglie;

- di interventi di formazione professionale ed aggiornamento, riconversione e riqualificazione dei rimpatriati;

- per la diffusione a mezzo stampa ed altri media di notizie sulla vita, sull'attività e sulla legislazione regionale ai corregionali emigrati all'estero;

- per la partecipazione alle conferenze regionali, interregionali ed internazionali sull'emigrazione;

- sui principi generali cui devono uniformarsi le Federazioni e le Associazioni dei Campani residenti all'estero nella redazione dei rispettivi statuti.


 

 

ART. 10

Segretariato della Consulta

1. È istituito il Segretariato della Consulta per l'espletamento dei compiti connessi all'applicazione della presente legge.

2. Esso è assunto dal funzionario responsabile della sezione Consulta Regionale dell'Emigrazione. Fa parte dell'organico il segretariato della Consulta il personale dell'omonima sezione nonché il responsabile della gestione del fondo di cui all'articolo 32 della presente legge.    


 

 

ART. 11

Funzionamento della Consulta

1. La Consulta Regionale dell'emigrazione dura in carica quattro anni e comunque fino all'insediamento della nuova Consulta.

2. In sede di prima attuazione della presente legge si procede alla ricostituzione della consulta con le modalità in essa previste entro sei mesi dalla sua approvazione.

[3. Il Presidente della Giunta Regionale provvede, con proprio decreto e su proposta dell'Assessore competente, alla nomina dei componenti ed alla loro sostituzione.] (1)

4. La Consulta elegge nel proprio seno due Vice Presidenti ed il Comitato Direttivo di cui al successivo art. 12.

[5. La Consulta ha sede presso l'Assessorato Regionale competente. Essa, tuttavia, può essere localizzata anche altrove e può riunirsi anche in località diversa da quella ove ha sede.] (1)

6. La Consulta si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno; in seduta straordinaria quando il Presidente, sentito il Comitato Direttivo, lo ritenga necessario o, la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

7. Le convocazioni della Consulta sono fatte dal Presidente, almeno trenta giorni prima della seduta. Nella convocazione devono essere indicati gli argomenti all'ordine del giorno con allegata documentazione relativa.

8. Le sedute della Consulta sono valide quando sia presente in prima convocazione la metà più uno dei suoi componenti; almeno un terzo in seconda convocazione. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e votanti.

9. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario della Consulta o da un suo delegato.

10. Nel bilancio della Regione sarà previsto un apposito fondo designato alla copertura degli oneri per il funzionamento della Consulta e del suo Direttivo.      

 

(1) Comma abrogato dall'articolo 57, comma 1, lettera c) della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18.


 

 

ART. 12

Comitato Direttivo della Consulta

1. Il Comitato Direttivo della Consulta è composto dal Presidente della Consulta che lo presiede, dai due Vice Presidenti e da 4 componenti eletti dalla Consulta nel proprio seno con composizione e modalità di elezione di cui al successivo articolo 13.

2. Il Comitato ha i compiti di:

a) collaborare con il Presidente della Consulta e l'Amministrazione regionale per la realizzazione delle determinazioni della Consulta;

b) curare i rapporti della Consulta con gli Organi Istituzionali dei vari livelli e gli Organismi, gli Enti e le Associazioni interessati ai problemi dell'emigrazione;

c) esprimere pareri sul piano annuale e sui provvedimenti deliberativi di carattere generale;

d) nell'ambito dei criteri di massima fissati annualmente dalla Consulta, inoltre, il Comitato ha i compiti di:

1) esprimere parere sulla partecipazione a convegni, conferenze, incontri ed altre manifestazioni interessanti l'emigrazione e sulla composizione delle relative delegazioni della Consulta;

2) proporre l'effettuazione di convegni, incontri, seminari, indagini ed altre iniziative interessanti il Settore.

3. Esso è convocato almeno ogni quattro mesi.

4. Le sedute sono convocate dal Presidente con almeno venti giorni di preavviso, riducibili a cinque in caso di urgenza.

Alla lettera di convocazione deve essere allegata copia dell'ordine del giorno. Le sedute sono valide quando è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti e votanti, in caso di parità il voto del Presidente sarà determinante per la decisione.

5. Il Presidente può , ogni qual volta sia ritenuto utile, far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti di Amministrazioni ed Enti interessati ai problemi del settore, Dirigenti Regionali od Esperti.

6. Verbalizza le sedute il Segretario della Consulta o un suo delegato.    


 

 

ART. 13

Elezione dei Vice Presidenti e del Comitato Direttivo

1. Nella seduta di insediamento della Consulta vengono eletti:

- i due Vice Presidenti;

- il Comitato Direttivo della Consulta.

2. Per le elezioni dei Vice Presidenti, i Consultori possono esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i due Consultori che avranno ottenuto il maggior numero dei voti.

3. Per le elezioni del Comitato Direttivo, di cui devono far parte 2 Consultori all'estero residenti, ogni Consultore potrà esprimere sino ad un massimo di 2 preferenze, in due distinte votazioni per eleggere i 2 Consultori esteri e i restanti 2 residenti in Italia. Ad Ambedue le votazioni partecipano tutti i componenti della Consulta. Risulteranno eletti membri del Comitato Direttivo i 2 Consultori residenti all'estero ed i 2 Consultori residenti in Italia che avranno ottenuto il maggior numero di voti.    


 

 

ART. 14

Rimborsi ed indennità ai componenti la Consulta

1. Ai componenti della Consulta ed eventuali invitati od esperti per la partecipazione alle sedute della Consulta stessa e del Comitato Direttivo, nonché per la partecipazione in Italia ed all'estero a convegni, conferenze, incontri di carattere internazionale, interregionali, nazionali, regionali, compete, previa deliberazione di autorizzazione ed impegno della spesa da parte della Giunta Regionale ai sensi delle vigenti disposizioni, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione previsto dalla legge regionale per i dirigenti della Giunta Regionale.

2. Ai fini dell'individuazione della sede di provenienza agli effetti dei rimborsi e delle indennità di cui al presente articolo si fa riferimento alla sede di lavoro o, in assenza, alla residenza anagrafica.  


 

 

ART. 15

Destinatari degli interventi

1. Destinatari degli interventi sono cittadini campani trasferiti all'estero per motivi di lavoro.

2. Agli effetti della presente legge sono considerati emigrati i cittadini già residenti nella Regione, nonché i figli ed il coniuge, che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro dipendente od autonomo, non inferiore ai tre anni negli ultimi cinque anni e che eleggano la residenza in un comune della Campania.

3. Per il computo del periodo di permanenza all'estero le frazioni di anno superiori a sei mesi sono considerate anno intero.

4. Le certificazioni relative allo stato di emigrato devono essere rilasciate dalle apposite autorità consolari o, in mancanza, da Enti Previdenziali italiani o stranieri.

5. Possono usufruire dei benefici della presente legge gli emigrati che siano rientrati nella Regione da non oltre due anni. 


 

 

ART. 16

Accesso dei cittadini campani residenti all'estero alla legislazione regionale

1. Nelle singole leggi regionali che dispongono gli interventi in materia di agricoltura, artigianato, commercio, industria, turismo, pesca, nonché in materia di edilizia abitativa, di formazione professionale, di sanità , di assistenza e di servizi sociali, saranno definiti criteri di applicazione che tengano conto della particolare condizione degli emigrati, singoli o associati, che rientrano definitivamente nella Regione.


 

 

ART. 17

Fondo regionale per l'emigrazione

1. L'Amministrazione Regionale, anche avvalendosi degli altri Enti locali e degli Enti, Associazioni ed Istituzioni degli Emigrati, promuove, coordina e realizza interventi organici, anche in concorso con programmi nazionali e comunitari, mediante l'istituzione del " Fondo regionale per l'emigrazione", nonché assume, incoraggia e sviluppa iniziative di carattere sociale e culturale a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie, aventi lo scopo di assicurare la conservazione, la tutela e lo sviluppo dell'identità della cultura di origine. 


 

ART. 18

Interventi del fondo

1. Sono a carico del Fondo gli interventi dell'Amministrazione Regionale in favore dei lavoratori residenti all'estero, dei rimpatriati e dei loro familiari, aventi lo scopo di perseguire gli obiettivi di cui all'art. 2.      


 

ART. 19

Interventi socio - assistenziali

1. Ai lavoratori residenti all'estero, che rientrano definitivamente nella Regione, possono essere destinate le seguenti provvidenze;

a) concorso alle spese di prima sistemazione;

b) concorso alle spese di viaggio ed al trasporto delle masserizie per sé e per i propri familiari;

c) concorso alle spese per il trasporto delle salme dei lavoratori residenti all'estero e dei loro familiari.

2. Dal periodo di permanenza di cui all'art. 15 si prescinde in caso di rientro per invalidità o infortunio.

3. Le richieste di cui al presente articolo vengono presentate ai Comuni di residenza, che le istruiscono.   


 

 

ART. 20

Incentivazione di attività produttive

1. La Giunta Regionale è autorizzata ad intervenire con la dotazione del Fondo di cui all'Art. 17 della presente legge, per concedere i benefici agli emigrati in possesso dei requisiti di cui all'art. 15 della presente legge, che rientrano definitivamente nella Regione ed avviano attività produttive singole, associate, o cooperativistiche nei settori dell'agricoltura, artigianato, commercio, industria, pesca, turismo e servizi.

2. Le istanze per la concessione dei benefici, di cui al precedente comma, dovranno essere inviate nella fase progettuale dell'attività produttiva da avviare per il parere e l'approvazione, riservando l'erogazione del contributo finanziario ad avvenuta realizzazione dell'attività produttiva e con le modalità ed i criteri di cui al successivo art. 22.

3. La Giunta regionale può, inoltre, concedere un contributo per le spese documentate di trasporto di macchinari e di strumenti di lavoro posseduti dagli emigrati e trasferiti nel territorio regionale per l'avvio dell'attività al rientro, nella misura del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Sono esclusi dallo stesso le eventuali spese per diritti doganali.   


 

 

ART. 21

Inserimento scolastico

1. L'Amministrazione Regionale è autorizzata ad istituire assegni e borse di studio in favore dei figli di emigrati in possesso dei requisiti di cui all'art. 15 della presente legge e degli orfani di emigrati privi di altra assistenza, per la frequenza anche convittuale, nella Regione, di scuole pubbliche e parificate di istruzione superiore e di corsi universitari e di corsi di specializzazione post - universitaria.

2. Allo scopo di assicurare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale e la frequenza alla scuola dell'obbligo dei ragazzi rientrati nella Regione, l'Amministrazione Regionale, in concorso con i programmi nazionali e comunitari e con altri Enti locali, Istituti ed Organizzazioni, che istituzionalmente operano nel settore scolastico ed in quello dell'emigrazione, organizza:

a) corsi di recupero linguistico;

b) corsi di lingua e cultura italiana. 


 

 

ART. 22

Attuazione interventi

1. Per l'attuazione degli interventi di cui al primo comma del precedente articolo 21, nonché, quelli di cui agli articoli 19 e 20, saranno, con deliberazione di Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore  all'Emigrazione, definiti i criteri e le modalità applicative.    


 

 

ART. 23

Soggiorni - Scambi - Turismo sociale

1. La Regione potrà attivare, anche in concorso con altre Regioni ed Amministrazioni Pubbliche, Enti ed Associazioni, d'intesa con le autorità di Governo, iniziative di turismo sociale a favore di collettività di emigrati.

2. Tali iniziative debbono riguardare, in particolare, viaggi e soggiorni nella Regione, con preferenza per gli emigrati giovani ed anziani, e viaggi di istruzione per giovani e possono essere estese anche ai nati nella Regione e loro discendenti che abbiano assunto una cittadinanza straniera.

3. Al fine di contribuire all'integrazione degli emigrati nelle comunità ospitanti, la Regione potrà assumere iniziative di interscambio con cittadini dei paesi di emigrazione.   


 

 

ART. 24

Conferenza regionale

1. Con cadenza quadriennale la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente e sentita la Consulta Regionale, è autorizzata ad indire apposita Conferenza regionale per l'Emigrazione.

2. La Giunta Regionale è autorizzata, altresì, sentito il Comitato Direttivo della Consulta Regionale per l'Emigrazione e su proposta dell'Assessore competente, ad assumere gli oneri per l'effettuazione degli studi, delle indagini, delle ricerche previste dalla presente legge e proposti dalla Consulta Regionale o dal suo Direttivo.    


 

 

ART. 25

Iniziative culturali

1. La Regione, di intesa ove necessario con il Governo, può svolgere all'estero iniziative di contatti ed incontri con le comunità ivi residenti per la diffusione del proprio patrimonio culturale ed artistico, nonché iniziative che si prefiggono scopi di studio, di informazione e di rafforzamento della cultura di origine.

2. Tali iniziative saranno assunte anche in concorso con altre Regioni, Amministrazioni pubbliche, gli Istituti italiani di cultura, le Associazioni dell'emigrazione ed altre istituzioni culturali.

3. La Regione promuove, altresì, iniziative culturali a favore degli emigrati.     


 

 

ART. 26

Informazione

1. La Giunta Regionale è autorizzata a sostenere le spese per la pubblicazione e la diffusione di un periodico di informazione sulle attività legislative ed amministrative della Regione nonché su quanto possa avere rilevanza ed interesse per i cittadini campani residenti all'estero.

2. La gestione e la diffusione del periodico fanno capo al Direttivo della Consulta che ne cura la redazione.

3. Per conseguire le finalità del presente articolo potranno essere utilizzati anche i media radio - televisivi. 


 

 

ART. 27

Diploma di benemerenza ai cittadini campani residenti all'estero

1. La Giunta Regionale, sentito il Comitato Direttivo della Consulta per l'Emigrazione, su proposta  dell'Assessore competente conferisce un diploma di benemerenza ai lavoratori campani residenti all'estero che, in almeno trenta anni di emigrazione, hanno onorato il nome della Campania in Italia e nel mondo.   


 

 

ART. 28

Registro Regionale delle Associazioni

1. È istituito presso l'Assessorato Regionale per l'Emigrazione il registro delle Associazioni e delle Federazioni dei Campani residenti all'estero, delle Associazioni, degli Enti e delle Istituzioni che operano in favore dei Campani residenti all'estero od in rientro in Campania.     


 

 

ART. 29

Federazioni ed Associazioni dei Campani residenti all'estero

1. La Regione riconosce le Federazioni delle Associazioni dei Campani all'estero e le singole Associazioni che abbiano almeno 50 iscritti e che svolgono attività da almeno due anni.

2. Le Federazioni e le Associazioni, di cui al precedente comma, a domanda sono iscritte previo parere del Comitato Direttivo della Consulta per l'Emigrazione, al " registro" di cui all'art. 28 della presente legge.

3. La domanda deve essere corredata da:

a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) indicazione dell'organismo direttivo, del legale rappresentante e della sede;

c) elenco dei soci vidimato dall'autorità consolare competente per il territorio.

4. Le Associazioni dei Campani residenti all'estero si costituiscono in Federazioni quando nel paese estero siano presenti più di due Associazioni.

5. Le Federazioni coordinano le iniziative e le manifestazioni delle singole Associazioni d'intesa con il loro rappresentante nella Consulta.

6. Alle Federazioni delle Associazioni dei Campani all'estero e alle Associazioni con almeno 100 iscritti possono essere riconosciuti:

a) contributi annuali per le spese di funzionamento sino al 50 per cento delle spese sostenute e documentate;

b) contributi per attività sociali, culturali e formative riconosciute qualificanti.

7. Tutte le spese relative ai contributi di cui al presente articolo devono essere documentate con idonea documentazione giustificativa vidimata dalla competente Autorità Consolare.   


 

 

ART. 30

Associazioni - Enti - Istituzioni

1. Nel registro di cui all'art. 28, sono iscritte, a domanda, previo parere del Comitato Direttivo della Consulta Regionale, le Associazioni, gli Enti e le Istituzioni a carattere nazionale aventi sede nella Regione e che operino con carattere di continuità da almeno due anni a favore degli emigrati della Regione e delle loro famiglie.

2. La domanda per l'iscrizione al Registro deve essere corredata da:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) indicazione delle sedi all'estero e nella Regione, la loro struttura, le modalità e le scadenze dei loro organi direttivi;

c) relazione documentata dell'attività svolta.

3. Alle Associazioni, Enti ed Istituzioni iscritte nel "registro" di cui al primo comma del presente articolo, la Regione può concedere contributi per la realizzazione di specifici progetti d'intervento in favore degli emigrati della Regione e delle loro famiglie.

4. L'assegnazione dei contributi è fatta dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente, sentito il Comitato Direttivo della Consulta Regionale per l'Emigrazione, sulla base delle domande presentate entro il 15 febbraio di ciascun anno.

5. Contestualmente alla domanda dovranno essere presentati:

a) il programma, corredato dal preventivo di spesa delle iniziative per le quali si chiede la sovvenzione;

b) una relazione documentata sulla attività svolta nell'anno precedente.       


 

 

ART. 31

Contributi Regionali

1. Le Federazioni, le Associazioni, gli Enti e le Istituzioni, cui la Regione riconosce la possibilità di ricevere contributi per le attività svolte a favore dei lavoratori campani residenti all'estero, debbono presentare al Segretariato della Consulta documentata informativa sulle iniziative che intendono realizzare e con allegato analitico preventivo di spesa entro il 15 febbraio di ogni anno. L'erogazione dei contributi avverrà per il 50 per cento entro trenta giorni dalla data di assegnazione e per il restante 50 per cento entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute.

2. I contributi concessi sono ridotti, con deliberazione della Giunta Regionale, qualora in sede di verifica venga accertata una diminuzione della spesa ammessa.

3. Con le stesse modalità la concessione del contributo può essere revocata e l'eventuale somma erogata sarà recuperata se:

a) l'iniziativa non venga realizzata in conformità a quanto previsto nel provvedimento di concessione;

b) vengono accertate irregolarità nella contabilizzazione delle spese.

4. L'inosservanza delle norme e la diversa destinazione dei fondi comportano l'esclusione dai contributi negli anni successivi e, nei casi più gravi, la cancellazione dal registro di cui all'art. 28 della presente legge.


 

 

ART. 32

Fondo economale

1. Con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente, è nominato responsabile del fondo, di cui al successivo comma, un dipendente della Giunta Regionale appartenente a fasce funzionali non inferiori al settimo livello.

2. All'inizio di ogni esercizio finanziario, con provvedimento di Giunta, si provvede ad anticipare al funzionario di cui al precedente comma, una dotazione di fondi per il funzionamento della Consulta e per consentire l'immediata erogazione delle somme relative al trattamento di missione ed al rimborso delle spese di viaggio a favore dei componenti la Consulta.    


 

 

ART. 33

Copertura di bilancio

1. Alla copertura degli oneri di cui alla presente legge, si provvede per l'anno 1996 con gli appositi stanziamenti di bilancio di cui ai capitoli 8000, 8002, 8004 e 8012 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1996.

2. La denominazione dei predetti capitoli viene così modificata:

- 8000. "Fondi per gli interventi in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie";

- 8002. "Spese per la Consulta Regionale per l'Emigrazione, per le sovvenzioni a favore delle Associazioni e delle Federazioni dei Campani all'estero residenti, nonché delle Associazioni, Enti ed Istituzioni che operano nel campo dell'emigrazione e per iniziative culturali e di ricerca";

- 8004. "Spese enti a favore di emigrati per incentivare iniziative ed attività produttive singole, associate e cooperativistiche della immigrazione di ritorno";

- 8012. "Borse di studio, scambi culturali, viaggi e soggiorni per i figli dei campani residenti all'estero nonché soggiorni per anziani".

3. Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio la cui entità sarà determinata dalla legge di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della Legge 16 maggio 1970 n. 281.    


 

 

ART. 34

Norma abrogativa

1. La presente legge abroga le leggi regionali 1 marzo 1984, n. 10 e 2 gennaio 1987, n. 4 ed ogni altra norma con essa incompatibile.  


 

 

ART. 35

Norma transitoria

1. Nelle more della costituzione della Consulta Regionale per l'Emigrazione secondo le modalità previste dalla presente legge, il Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto conferma nell'incarico i componenti della precedente Consulta limitatamente al periodo suindicato.      


 

 

ART. 36

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

19 febbraio 1996          

                                                                                                                          Rastrelli