Legge Regionale 6 aprile 1995, n. 15.

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 18 del 18 aprile 1995

 

"Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 23 dicembre 1986, n. 41 concernente – Interventi per favorire il funzionamento degli organi e delle strutture delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini mutilati, invalidi ed handicappati"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

 

ART. 1

Dopo l'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1986, n. 41 si aggiunge il seguente:

"ART 1 bis

1. È altresì beneficiaria ogni altra Fondazione, Ente morale o Federazione tra esse, che operi a favore dei cittadini portatori di handicap e ne abbia fatto regolare istanza ai sensi della presente legge".


 

ART. 2

L'articolo 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 41 è così modificato:

"Lo stanziamento, previsto dalla norma finanziaria, viene ripartito dalla Giunta regionale sulla base di un piano di riparto articolato così come segue:

a) il 20% a favore dei soggetti di cui all'articolo 1 bis della presente legge.

b) l'importo residuo viene ripartito a favore dei soggetti e nella misura così come di seguito indicati:

- il 10% dello stanziamento regionale viene erogato all'ANMIG;

- il 10% dello stanziamento regionale viene erogato all'UNMS;

- il 5% dello stanziamento regionale viene erogato all'ANVCG;

- il 30% dello stanziamento regionale viene erogato all'ANMIC;

- il 30% dello stanziamento regionale viene erogato all'ANMIL:

- il 15% dello stanziamento regionale viene erogato all'ENS.

La Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, con proprio atto provvede ogni due anni dall'entrata in vigore della presente legge alla revisione delle aliquote percentuali di cui al comma precedente, sulla base del numero degli assistiti di ciascuna associazione e del volume dell'attività svolta da valutare in base al consuntivo di cui al successivo articolo".


 

 

ART. 3

Il finanziamento degli interventi previsti dalla legge 23/12/86, n. 41, è assicurato dallo stanziamento dell'importo di lire 300.000.000 che si assegna al capitolo 1914 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1995, nei termini di competenza e cassa, con contestuale prelievo dal capitolo 1030 che si riduce di pari importo.


 

 

ART. 4

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

6 aprile 1995

Grasso