Legge Regionale 25 novembre 1994, n. 39.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 58 del 29 novembre 1994

 

"Integrazione alla legge regionale 15 marzo 1984, n. 11 concernente: - Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicap e per l'inserimento nella vita sociale – ed al relativo regolamento di attuazione"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

 

la seguente legge:

 

ART. 1

Dopo l'articolo 14 della legge regionale 15 marzo 1984, n. 11 è aggiunto il seguente articolo:

ART. 14/bis

Ricovero in strutture specifiche per la riabilitazione psichica non convenzionate, operanti sul territorio nazionale

1. Fino al 31 dicembre 1995, i cittadini disabili psichici residenti nella Regione Campania possono essere autorizzati a ricorrere, per cure, a strutture di ricovero specifiche per la riabilitazione psichica non convenzionate, operanti sul territorio nazionale, nei casi in cui non vi sia disponibilità presso le strutture pubbliche o convenzionate del territorio regionale.

2. La indisponibilità delle prestazioni presso le strutture pubbliche o convenzionate regionali deve essere documentata in conformità di quanto andrà a stabilire la Giunta Regionale ai sensi del successivo articolo 3 della presente legge.


 

 

ART. 2

Dopo l'articolo 14/bis, aggiunto con il precedente articolo 1 all'articolo 14 della legge regionale 15 marzo 1984, n. 11 è aggiunto il seguente articolo:

ART. 14/ter

Norma transitoria per l'autorizzazione al rimborso spese

1. La Giunta Regionale, sulla base della preventiva autorizzazione regionale rilasciata all'atto della prima fase istruttoria della pratica, sentiti i Centri di riferimento di cui al successivo articolo 3 della presente legge autorizza il rimborso agli interessati delle spese sostenute per cure mediche in regime di ricovero nelle strutture di cui all'articolo 1, effettuate nel periodo dal primo luglio 1992 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'entità del rimborso per ogni giornata di ricovero, non può superare l'importo giornaliero delle rette definite, per l'anno di riferimento. Dal Ministero della Sanità, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, articolo 26, per i centri di riabilitazione convenzionati relativamente ai trattamenti di internato, comprensive delle integrazioni previste per gli assistiti in condizione di particolare gravità.


 

 

ART. 3

Dopo l'articolo 9 del Regolamento di attuazione della legge regionale 15 marzo 1984, n. 11, è aggiunto il seguente articolo:

ART. 9/bis

Modalità per il ricovero in strutture specifiche per la riabilitazione psichica non convenzionate, operanti sul territorio nazionale

1. La preventiva autorizzazione al ricovero in strutture specifiche per la riabilitazione psichica non convenzionate, operanti sul territorio nazionale, è concessa dai Dipartimenti di salute mentale delle Unità Sanitarie Locali, n. 4 di Avellino, n. 5 di Benevento, n. 15 di Caserta, n. 43 di Napoli, n. 53 di Salerno, che sono, pertanto, individuati quali Centri di riferimento regionale per le rispettive province.

2. Il parere di ciascun Centro di riferimento, debitamente motivato è vincolante.

3. La Giunta Regionale stabilisce indirizzi, modalità e termini ai quali i Centri di riferimento sono obbligati ad attenersi, nonché la documentazione che l'assistito deve inoltrare, tramite l'Unità Sanitaria Locale di appartenenza, per richiedere l'autorizzazione al ricovero.

4. Le prestazioni sono concesse in forma indiretta. Le modalità di rimborso sono quelle di cui all'articolo 2, comma 2 della presente legge.


 

 

ART. 4

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il biennio 1994/1995 si farà fronte con l'imputazione della Spesa al Cap. 7234, di nuova istituzione, denominato "Fondi alle Unità Sanitarie Locali per gli oneri relativi a rimborsi a cittadini disabili psichici residenti nella Regione Campania per ricoveri in strutture specifiche per la riabilitazione psichica non convenzionate, operanti sul territorio nazionale".

2. All'onere di Lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1994 si fa fronte, in termini di competenza e di cassa, mediante prelievo dell'occorrente somma, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, dal Cap. 1030 dello stato di previsione della Spesa per l'anno finanziario 1993, che si riduce di pari importo.

3. All'onere per l'anno successivo si provvederà con il relativo stanziamento di bilancio.

4. All'onere finanziario derivante dall'applicazione dell'articolo 14/ter quantificato in Lire 3 miliardi, con prelievo dal Cap. 1030 dello stato di previsione della Spesa per l'anno finanziario 1993, che si riduce di pari importo, si fa fronte con lo stanziamento, di pari importo, in termini di competenza e di cassa, del Cap. 7226, di nuova istituzione, così denominato: "Fondi alle Unità Sanitarie Locali per gli oneri relativi a rimborsi a cittadini disabili psichici residenti nella Regione Campania per ricoveri in strutture specifiche per la riabilitazione psichica non convenzionate operati sul territorio nazionale – Per il periodo dal 1° luglio 1992 fino alla data di entrata in vigore della specifica legge regionale".

5. Le somme non impegnate entro l'esercizio finanziario di competenza, vanno riscritte, per pari importo allo stesso titolo nel bilancio dell'esercizio successivo in aggiunta a quelle previste.


 

 

ART. 5

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

25 novembre 1994

Grasso