Legge Regionale 28 dicembre 1992, n. 14.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legga regionale 15 marzo 2011, n. 4.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


Testo vigente della Legge Regionale 28 dicembre 1992, n. 14.

 

«Obbligo per i comuni di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato e/o minore adottato. Regolamentazione Regionale»

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

 

Art. 1

1. La presente legge disciplina la tipologia delle essenze da destinare alle finalità della legge 29 gennaio 1992, n. 113; «Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica».

2. Il dettato della presente legge si applica anche ai minori adottati.


 

Art. 2 (1)

Le specie arboree e arbustive da mettere a dimora, indicate nell'allegato 1, sono scelte prioritariamente tra quelle appartenenti alla fascia fito-climatica più appropriata nonché al paesaggio della località oggetto dell'intervento.

L'allegato di cui al comma 1, è periodicamente aggiornato con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'assessore delegato.

 

(1) Articolo così sostituito dall'articolo 1, comma 258 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4.


 

Art. 3

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni devono comunicare alla Regione le aree, preferibilmente demaniali, che saranno destinate all'alberatura di cui all'articolo 2.


 

Art. 4

1. I comuni provvedono a notificare l'avvio della procedura di legge attraverso l'affissione di manifesti informativi.


 

Art. 4-bis (1)

1. Al fine di promuovere la conoscenza delle specie arboree ed arbustive, il loro rispetto ai fini dell'equilibrio tra comunità umana, ambiente naturale, educazione civica ed ambientale, nonché per favorire la conservazione della biodiversità, la Regione Campania nell'ambito delle attività connesse all'attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113 (Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica) assicura ai comuni la disponibilità delle piante da mettere a dimora, con ogni onere a suo carico.

2. L'attività dei vivai forestali regionali è improntata alla produzione di piante a pronto effetto in modo tale da destinare una pianta per ogni bambino nato o adottato nei comuni del territorio campano.

3. I settori tecnico amministrativi provinciali forestali, su richiesta dei comuni, possono incaricare gli operai idraulico-forestali, in forza presso i vivai forestali di rispettiva competenza, quale manodopera necessaria alla messa a dimora delle piante.

4. Restano a carico della Regione gli oneri finanziari per la produzione di cartellonistica istituzionale connessa all'informazione dei cittadini.

5. Per garantire la produzione di piante di qualità, riportate nell'Allegato 1, possono essere utilizzate le risorse finanziarie di cui alla presente legge anche per l'adeguamento dell'intero sistema produttivo dei vivai forestali regionali.

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 259 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4.


 

Art. 5

1. Le spese di cui alla presente legge, ivi compreso quanto previsto dall'art. 4, verranno attinte dal capitolo 1216 della legge di Bilancio Regionale e dai finanziamenti statali di cui alla Legge 29 gennaio 1992, n. 113.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 28 dicembre 1992

CLEMENTE DI SAN LUCA