Legge regionale 23 dicembre 2015, n. 17.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 78 del 23 Dicembre 2015

 

"Interventi per i giovani imprenditori agricoli. Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2013, n. 10 (Valorizzazione dei suoli pubblici a vocazione agricola per contenere il consumo e favorire l'accesso ai giovani)"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

 

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, per favorire lo sviluppo dell'agricoltura, riconosce il cambiamento e l'innovazione del settore primario mediante il coinvolgimento delle giovani generazioni.

2. La Regione, con la presente legge stabilisce i requisiti previsti dall'articolo 2, per l'accesso dei giovani imprenditori agricoli, in forma singola o associata, all'insediamento ed alla gestione dei suoli e dei beni pubblici a vocazione rurale.


 

 

Art. 2

(Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2013, n. 10)

1. L'articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2013, n. 10 (Valorizzazione dei suoli pubblici a vocazione agricola per contenere il consumo e favorirne l'accesso ai giovani) è così sostituito:

"Art. 4 (Giovani imprenditori agricoli)

1. Hanno la priorità nell'affidamento dei beni individuati dall'articolo 2 per una quota non inferiore al cinquanta per cento, i giovani imprenditori agricoli che:

a) non hanno ancora compiuto quaranta anni di età; per le società, anche costituite in forma di cooperativa, il requisito è soddisfatto dal rappresentante legale e dalla maggioranza dei soci;

b) possiedono le conoscenze e le competenze professionali; per le società, anche costituite in forma di cooperativa, il requisito è posseduto dal rappresentante legale e dalla maggioranza dei soci;

c) presentano il piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, in linea con gli obiettivi del vigente programma di sviluppo rurale.

2. I soggetti previsti dal comma 1 e dall'articolo 3 possono usufruire di agevolazioni finanziarie e fiscali, in attuazione della normativa dell'Unione europea, dello Stato e della Regione.

3. I soggetti previsti dal comma 1, entro il termine di centottanta giorni dalla data di concessione dell'affidamento del bene previsto dall'articolo 2, sono tenuti alla costituzione o all'aggiornamento del fascicolo aziendale ed a presentare:

a) il titolo di proprietà o il contratto di affitto dei fondi rustici inserito nel fascicolo aziendale, ovvero il provvedimento emesso dalla competente Autorità che ne legittima il possesso;

b) lo statuto e l'atto costitutivo della nuova società agricola o della cooperativa, se persone giuridiche;

c) l'apertura, per la prima volta, della partita IVA per l'attività agricola intrapresa;

d) l'iscrizione, per la prima volta, nel registro delle imprese, sezione speciale delle aziende agricole, o delle imprese costituite in cooperative, presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA); per le società agricole o cooperative agricole, in sede di presentazione dell'istanza, è ritenuta ammissibile esclusivamente l'iscrizione nel registro delle imprese; in tal caso la società richiedente gli aiuti deve dimostrare, in occasione della richiesta di liquidazione del premio o del saldo del contributo, l'avvenuto transito nel registro delle imprese, sezione speciale delle aziende agricole;

e) l'apertura, per la prima volta, della posizione previdenziale ed assistenziale presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in qualità di imprenditore agricolo professionale ovvero di unico titolare coltivatore diretto dell'unità attiva di azienda agricola.

4. I requisiti previsti dai commi 1 e 3 devono essere posseduti entro il termine di centottanta giorni dalla data di concessione dell'affidamento ed essere comprovati da atti contrattuali, nonché dalle certificazioni rilasciate dagli enti preposti alle iscrizioni previste dal comma 3 della lettera d).

5. La presentazione del piano aziendale costituisce parte sostanziale dell'istanza presentata per la sua ammissibilità.".


 

 

Art. 3

(Primo insediamento)

1. La procedura prevista dall'articolo 2 si applica alla fattispecie del primo insediamento.

2. Per primo insediamento si intende l'acquisizione dell'azienda agricola da parte del richiedente che assume per la prima volta la responsabilità civile e fiscale della gestione aziendale con l'iscrizione alla CCIAA e l'acquisizione del possesso dell'azienda.

3. È considerato insediato anche il giovane che partecipa ad una cooperativa agricola, il cui unico oggetto sociale è la gestione di una azienda agricola, quando la cooperativa è composta, alla data di presentazione della domanda, da almeno il cinquantuno per cento di giovani agricoltori.

4. In attuazione dell'articolo 2 comma 4 la richiesta di primo insediamento, completa di tutta la documentazione amministrativa, deve essere trasmessa agli enti competenti entro il termine di centottanta giorni dalla data di effettivo insediamento.


 

 

Art. 4

(Norma Finanziaria)

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi ed ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio della Regione.


 

 

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca