Legge Regionale 22 luglio 1974, n. 26.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 55 del 31 luglio 1974


«Mutui a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto - coltivatrice»


Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

 

Art. 1

La Regione Campania, allo scopo di incoraggiare lo sviluppo della proprietà diretto - coltivatrice e ad integrazione delle provvidenze previste dalle leggi dello Stato, concede un contributo negli interessi sui mutui trentennali, al tasso annuo di interesse dell'1% concessi da Istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario per l'acquisto di fondi rispondente ai criteri ed alle finalità di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 590, ed alla legge 14 agosto 1971, n. 817.


 

 

Art. 2

Le domande per ottenere la concessione dei benefici integrativi di cui alla presente legge devono essere indirizzate agli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio e sono istruite unitamente a quelle acquisite per effetto della legislazione statale vigente in materia.

Gli Ispettorati rilasciano i relativi nulla osta nel quadro delle direttive impartite dall'Assessore del ramo, sulla base della ripartizione territoriale delle disponibilità finanziarie deliberata dalla Giunta Regionale, previo parere favorevole della Commissione consiliare competente.


 

 

Art. 3

Il contributo regionale sugli interessi è calcolato in conformità a quanto previsto dall'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, con riferimento ad una durata del mutuo di 30 anni, qualunque sia l'effettiva durata dell'operazione che, tuttavia, non può essere inferiore a 10 anni.

Alla liquidazione del contributo regionale agli Istituti di Credito si provvede con deliberazione della Giunta Regionale su presentazione di elenchi conformi al disposto dell'articolo 7 del DPR 22 maggio 1967, n. 446, in semestralità od annualità posticipate.


 

 

Art. 4

Per quanto non previsto nella presente legge regionale si richiamano le disposizioni di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 590, alla legge 14 agosto 1971, n. 817, ed alla legge 25 luglio 1928, n. 1760.


 

 

Art. 5

A norma dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 14 agosto 1971, n. 817, nella concessione dei mutui ai sensi della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, deve essere data preferenza, secondo l'ordine di priorità di seguito indicato:

1) alle operazioni di acquisto proposte da cooperative agricole ai sensi dell'art. 16 della legge 14 agosto 1971, n. 817;

2) alle operazioni di acquisto proposte nell'esercizio del diritto di prelazione o riscatto previsto dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, e, comunque, a quelle proposte da coltivatori insediati sul fondo, semprechè gli acquirenti siano coltivatori singoli od associati;

3) alle operazioni che, realizzando un accorpamento di fondi rustici, rivestano finalità di ricomposizione fondiaria e siano proposte da coltivatori diretti singoli od associati;

4) alle operazioni di acquisto effettuate da coltivatori profughi della Libia;

5) alle operazioni di acquisto effettuate da coltivatori già emigrati all'estero per ragioni di lavoro.


 

 

Art. 6

L'Ente di Sviluppo in Campania è autorizzato a concedere anticipazioni, fino al 70% della spesa ritenuta congrua dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio, ai soggetti che abbiano presentato domanda volta ad ottenere le agevolazioni creditizie previste dalla presente legge regionale, nonchè dalla legge 26 maggio 1965, n. 590, e dalla legge 14 agosto 1971, n. 817, e che si trovino in particolari condizioni di bisogno e di urgenza.

Sugli importi ottenuti i beneficiari verseranno all'Ente di Sviluppo in Campania un interesse nella misura dell'1% annuo.

Le eventuali spese relative alle suddette anticipazioni saranno a carico dell'Ente di Sviluppo in Campania.

La somma ricevuta come anticipo sarà restituita all'Ente di Sviluppo in Campania subito dopo l'erogazione del mutuo.

Alternativamente i soggetti di cui al primo comma del presente articolo potranno ottenere dall'Ente di Sviluppo in Campania garanzia fideiussoria su eventuali operazioni di anticipo contratte con Istituti di Credito autorizzati.


 

 

Art. 7

Per la concessione dei contributi negli interessi trentennali di cui all'art. 1 della presente legge è fissato il limite annuale di impegno di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1974 e di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976.

In dipendenza di tale limite le annualità da iscriversi per la suddetta causale negli stati di previsione della spesa per ciascun esercizio finanziario competente sono così stabilite:

- Lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1974;

- Lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1975;

- Lire 800 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 2003;

- lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 2004;

- Lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 2005.

Alla copertura dell'onere, stabilito in lire 200 milioni per l'anno 1974, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al Capitolo 3309 - Titolo II - Sezione XIII dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974: «Fondo globale per spese in conto capitale dipendenti da provvedimenti legislativi in corso per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281» e mediante l'iscrizione della somma di lire 200 milioni nel Cap. 2642, di nuova istituzione, Titolo II - Sezione VII dello stato di previsione medesimo: «Concessione di contributi negli interessi trentennali di cui all'art. 1 della legge regionale: «Mutui a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto - coltivatrice».

Agli oneri, stabiliti in lire 500 milioni per il 1975, in lire 800 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 2003, in lire 500 milioni per il 2004 ed in lire 300 milioni per il 2005, si provvederà con i corrispondenti stanziamenti dei medesimi stati di previsione da finanziarsi con le risorse di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.


 

 

Art. 8

Gli elenchi nominativi dei beneficiari nonchè l'entità dei mutui agevolati, concessi a termine della presente legge, saranno obbligatoriamente esposti per la durata di 15 giorni negli Albi pretori dei Comuni nei cui territori ricadono le aziende interessate.


 

 

Art. 9

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, secondo comma della Costituzione e 45 della Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 22 luglio 1974

Cascetta