Legge Regionale 2 agosto 1982, n. 41.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della   Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 29 aprile 1996, n. 9 e 28 luglio 2017, n. 23.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

 

Testo vigente della Legge Regionale 2 agosto 1982, n. 41.


«Associazioni professionali dei coltivatori diretti e dei loro istituti di patronato - Concessione di contributi ordinari annuali»


Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

 

la seguente legge:

Art.  1  (1)

Associazione Coltivatori Diretti.  

Sono concesse sovvenzioni annuali, per la realizzazione delle loro finalità  istituzionali, alle strutture regionali delle Associazioni Professionali dei Coltivatori Diretti e degli imprenditori agricoli professionali maggiormente rappresentative nella Regione e che siano espressione di Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.  

 

(1) Articolo dapprima sostituito dall'articolo 24 della legge regionale 29 aprile 1996, n. 9 successivamente modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera a) della legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.


 

Art. 2 

Finalità delle sovvenzioni

Le sovvenzioni di cui al precedente articolo  sono concesse per lo svolgimento da parte delle predette Associazioni delle finalità istituzionali ivi compreso lo svolgimento di congressi, convegni, seminari, iniziative di supporto e promozionali nonchè per l'attività di assistenza tecnica disposta a favore dei propri iscritti.

 

Art. 3 

La Giunta regionale dispone la concessione delle sovvenzioni su domanda dei livelli regionali delle Associazioni di cui all' art. 1 da presentarsi entro il 31 marzo di ciascun anno.

I fondi sono così ripartiti:  

a) per il 15% in parti uguali fra le stesse;  

b) per il 25% in proporzione al numero degli iscritti nell'ambito regionale;  

c) per il 60% in proporzione alle spese di funzionamento regolarmente documentate, ivi compresi stipendi ed oneri sociali per il personale regolarmente assunto ed impegnato anche presso le strutture provinciali delle Associazioni per lo svolgimento dei compiti di istituto.

Le spese anzidette formeranno oggetto di una analitica relazione da sottoporre all'approvazione degli organi statutari della struttura regionale.

Ai fini del computo degli oneri diretto ed indiretto per il personale dipendente, dovrà farsi ricorso anche ai versamenti effettuati agli Enti previdenziali.

 

Art. 4 

Patronati dei coltivatori diretti

La Giunta regionale è altresì autorizzata a concedere contributi a favore dei Patronati, giuridicamente riconosciuti, che siano diretta emanazione delle Associazioni di cui al precedente art. 1. Le domande vanno presentate entro il 31 marzo di ciascun anno.

 

Art. 5 

Riparto fondi fra i Patronati

I fondi sono ripartiti fra gli Enti di cui al precedente articolo  in proporzione diretta al volume di attività assistenziale svolta nell'ambito della Regione rilevabile dai registri obbligatori sottoposti a controllo ispettivo.

1 bis. L'attività assistenziale di cui al primo comma è da intendersi in via esclusiva quella prestata in favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. (1)

 

(1) Comma aggiunto dall'articolo 9, comma 1, lettera b) della legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.

 

Art. 6 

Riparto fondi

La ripartizione dei fondi per l'esercizio finanziario 1982 sarà effettuata, secondo i criteri di cui ai precedenti articoli, fra le Associazioni ed i Patronati che presentino la richiesta nonchè la relativa documentazione riferita all'anno 1981, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

 

Art. 7 

Norme finanziarie

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte per il 1982 con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa, di cui al cap. 129 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982, previamente integrato della somma di L. 350.000.000 mediante prelievi di pari ammontare dallo stanziamento di cui al cap. 200 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo.

All'onere per gli anni successivi si farà fronte con appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata dalle leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.     

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 2 agosto 1982

                                                                                                                      Emilio De Feo