Legge Regionale 3 gennaio 1985, n. 7.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 26 aprile 1985, n. 31, 28 dicembre 1989, n. 27, 6 aprile 1995, n. 14, 28 marzo 2000, n. 8 e 11 agosto 2001, n. 10.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


Testo vigente della Legge Regionale 3 gennaio 1985, n. 7.

 

«Riorganizzazione dell'intervento regionale in materia di sperimentazione, informazione e consulenza in agricoltura»

 

Il Consiglio Regionale

 ha approvato

Il Commissario del Governo

 ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

SEZ. I

FINALITÀ

Art. 1

Finalità

Allo scopo di promuovere l'incremento della produttività e dei redditi in agricoltura e di creare i presupposti per lo studio dell'adeguamento strutturale delle aziende agricole ed il migliore recepimento degli indirizzi di politica agraria attraverso:

- l'elevazione delle capacità professionali ed imprenditoriali degli operatori agricoli;

- il miglioramento del quadro conoscitivo cui gli stessi possono far riferimento;

- la diffusione dei moderni metodi di gestione aziendale;

- lo studio per l'individuazione delle dimensioni aziendali adeguate ai moderni processi produttivi.

Con la presente legge viene disposta la riorganizzazione ed il potenziamento delle strutture pubbliche per interventi nei campi della sperimentazione, dell'informazione e della consulenza in agricoltura. (1)

 

(1) Comma così modificato dall'articolo 1, comma 4, lettera a) della legge regionale 28 marzo 2000, n. 8.

 

SEZ. II

SERVIZIO REGIONALE DI SPERIMENTAZIONE, INFORMAZIONE E CONSULENZA IN AGRICOLTURA

 

Art. 2

Istituzione del Servizio regionale di Sperimentazione, Informazione e Consulenza in Agricoltura

Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 1, è istituito, ai sensi della LR 14 maggio 1975, n. 29 e successive modificazioni, il «Servizio Sperimentazione, Informazione e Consulenza in Agricoltura».

La sovraintendenza operativa sul Servizio di cui al comma precedente e sul Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca, in sede di adozione del provvedimento di cui all'art. 33 dello Statuto regionale, va attribuita ad un unico Assessore.

Il Servizio di cui al 1º comma si articola in un centro regionale di coordinamento, cinque centri provinciali quali articolazioni specializzate degli ispettorati provinciali dell'agricoltura e trentacinque centri zonali le cui aree di operatività - allegato A - sono delimitate a seconda degli ambiti territoriali considerati ai fini dei piani zonali di sviluppo agricolo.

La competenza territoriale di ciascuna struttura provinciale è riferita alle aree di operatività che ricadono in tutto o in prevalenza nei confini provinciali.

Eventuali modifiche alla delimitazione delle aree di operatività di cui al comma precedente , correlate dalla ridelimitazione degli ambiti territoriali considerati ai fini dei piani zonali di sviluppo agricolo, saranno definite con provvedimenti della Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare.

 

Art. 3

Compiti e funzioni delle strutture centrali e periferiche

a) Centro regionale di coordinamento

Il centro regionale di coordinamento di cui al precedente art. 2 dovrà curare in particolare:

- l'indirizzo e la programmazione, il coordinamento ed il controllo delle attività di sperimentazione, informazione e consulenza in agricoltura;

- il collegamento e la collaborazione con le istituzioni di ricerca e sperimentazione agraria;

- la messa a punto, anche attraverso specifiche attività di ricerca, dei metodi, delle tecniche e dei sussidi per la promozione, l'informazione e la consulenza in agricoltura;

- l'elaborazione dei dati rilevati attraverso la rete di contabilità agraria della Campania, di cui al successivo art. 6, e attraverso ogni altro rilevamento riguardante l'agricoltura;

- il collegamento con gli organi regionali, gli Enti e le istituzioni che operano nel campo della formazione professionale;

- il collegamento con gli organi regionali della programmazione economica e della pianificazione territoriale;

- la elaborazione e diffusione di pubblicazioni periodiche a carattere divulgativo;

- l'attuazione delle iniziative di sperimentazione, informazione e consulenza in agricoltura a carattere regionale;

- la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato, in collaborazione con il «Consorzio interregionale per la Formazione dei Divulgatori Agricoli Abruzzo, Campania e Molise».

- gli studi e le ricerche finalizzate all'individuazione delle strutture e degli ordinamenti produttivi che massimizzino l'utilizzazione delle risorse disponibili.

b) Centri provinciali

I centri provinciali sono istituiti presso gli Ispettorati provinciali dell'Agricoltura e dovranno curare in particolare:

- le attività amministrative connesse all'attuazione dei programmi operativi di propria competenza e di quelli affidati ai centri zonali per l'informazione e la consulenza in agricoltura;

- la gestione dei servizi tecnici a carattere provinciale di supporto alle attività di informazione e consulenza in agricoltura;

- il controllo periodico sullo stato di attuazione dei programmi operativi delle strutture zonali.

- la collaborazione con gli Enti territoriali operanti in agricoltura;

- il coordinamento zonale di tutti gli interventi nel settore, al fine di pervenire all'integrazione delle azioni operative pubbliche e private;

- i servizi di informazione, di orientamento tecnologico ed organizzativo e di consulenza, erogati a livello specialistico anche a supporto ed integrazione delle attività svolte dagli organismi di cui al successivo art. 8;

- la gestione dei servizi di supporto a carattere zonale;

- il rilevamento delle informazioni utili ai fini dell'impianto e gestione di basi informative per l'agricoltura.

c) Centri zonali

I Centri zonali per l'informazione e la consulenza in agricoltura dovranno in particolare curare:

- la collaborazione con gli Enti territoriali operanti in agricoltura;

- il coordinamento zonale di tutti gli interventi nel settore, al fine di pervenire all'integrazione delle azioni operative pubbliche e private;

- i servizi di informazione, di orientamento tecnologico ed organizzativo e di consulenza, erogati a livello specialistico anche a supporto ed integrazione delle attività svolte dagli organismi di cui al successivo art. 8;

- la gestione dei servizi di supporto a carattere zonale;

- il rilevamento delle informazioni utili ai fini dell'impianto e gestione di basi informative per l'agricoltura.

Le competenze di cui ai commi precedenti comprendono gli interventi regionali in agricoltura comunque definiti di assistenza tecnica, di divulgazione, di valorizzazione della produzione, di promozione, di informazione socio - economica, di ricerca.

 

Art. 4

Organizzazione provvisoria del lavoro

Fino all'entrata in vigore della legge riguardante l'organizzazione amministrativa della Giunta regionale, il servizio sperimentazione, informazione e consulenza in agricoltura, svolge i propri compiti per mezzo di gruppi di lavoro attivati presso le strutture centrali e periferiche del Servizio stesso, con apposito provvedimento regionale.

 

Art. 5

Organico del servizio

La pianta organica del personale della Giunta regionale è incrementata delle unità previste dalle tabelle di cui all'allegato B).

L'incremento di cui al comma precedente sarà composto:

- dal personale tecnico di ruolo già in servizio presso le strutture centrali e periferiche del servizio agricoltura, caccia e pesca che alla data del 31 dicembre 1983 risultava impegnato in attività di assistenza tecnica e di statistica agraria;

- da personale amministrativo già in servizio presso le strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione regionale;

- da personale già assunto in attuazione della legge 1º giugno 1977, n. 285 ed inserito nel contingente unico regionale, individuato secondo le modalità previste dalle leggi in vigore;

- dal personale che alla data del 31 dicembre 1983 operava alle dipendenze dell'Unione Nazionale Comuni e Enti Montani Delegazione Regionale della Campania su concessione della Cassa per il Mezzogiorno per lo svolgimento di attività di promozione dello sviluppo agricolo nelle zone interne, previa partecipazione ai corsi che saranno organizzati dalla Amministrazione regionale ai sensi e in applicazione del 3º comma del presente articolo e successivo superamento di pubblico concorso;

- dal personale tecnico laureato in agraria inserito nei ruoli della Giunta regionale ai sensi della legge regionale n. 32 del 9 luglio 1984, su domanda degli interessati e a seguito di superamento di specifico accertamento dei requisiti professionali ed attitudinali;

- da personale tecnico formato in attuazione del regolamento CEE 270/79, previo superamento di pubblico concorso.

 Le unità previste in organico che non saranno individuate con le modalità di cui al comma precedente saranno assunte mediante pubblico concorso.

 I tecnici agricoli potranno partecipare al concorso solo se in possesso di attestato di frequenza con profitto agli appositi corsi di formazione che l'Amminisrazione regionale organizzerà con le stesse modalità di selezione e la stessa durata previste per i corsi attuati in applicazione del Regolamento CEE 270/79.

 L'individuazione e la relativa assegnazione del personale già inserito nei ruoli della Regione e di quello proveniente dalla graduatoria unica regionale formulata in applicazione della legge 285/77, sarà operata, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Giunta regionale; tale personale è tenuto a frequentare corsi di perfezionamento per la durata complessiva di tre mesi distribuiti nell'arco di due anni, ovvero corsi di formazione della durata di nove mesi se non ha mai operato nel campo della assistenza tecnica agricola.

 Allo scopo di tutelare le specifiche professionalità del personale assegnato al Servizio è fatto divieto di utilizzare lo stesso per interventi diversi da quelli indicati dalla presente legge.

 

Art. 6

Servizi tecnici di supporto

A supporto delle attività di sperimentazione, informazione e consulenza in agricoltura, la Regione Campania attiva, fra l'altro:

a) banche - dati che utilizzino soprattutto informazioni provenienti da una rappresentativa rete di contabilità agraria e da altri rilevamenti campionari in agricoltura, da ricerche sull'ambiente fisico e socio - economico, delle statistiche degli interventi di sostegno del settore agricolo;

b) laboratori di analisi agro - pedologiche;

c) una rete regionale di agro - metereologia;

d) la diffusione di informazioni utili agli operatori agricoli pubblici e privati, attraverso servizi di telematica.

 

SEZ. III

SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA DELLE ORGANIZZAZIONI DEI COLTIVATORI IMPRENDITORI AGRICOLI

 

[Art. 7] (1)

[Attività autogestite]

[La Regione Campania promuove e sostiene iniziative di informazione e consulenza in agricoltura gestite direttamente dagli imprenditori agricoli, riuniti nelle organizzazioni di cui al successivo articolo 8.

Le iniziative dovranno inquadrarsi in programmi coerenti con i piani zonali di sviluppo agricolo e le altre indicazioni programmatiche formulate dall'Amministrazione regionale.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 3 della legge regionale 28 marzo 2000, n. 8.  

 

 [Art. 8] (1)

[Associazioni riconosciute]

[Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo la Regione riconosce:

a) le associazioni regionali per l'informazione e la consulenza in agricoltura che siano emanazione delle organizzazioni professionali agricole individuate ai sensi ed in applicazione della legge regionale 2 agosto 1982, n. 41;

b) le associazioni regionali per lo sviluppo della cooperazione che siano emanazione delle associazioni delle cooperative agricole che fanno capo alle organizzazioni nazionali di vigilanza e tutela giuridicamente riconosciute;

c) le Associazioni di Produttori riconosciute ai sensi della vigente legislazione sono assimilate, agli effetti della presente legge, alle Associazioni di cui ai precedenti punti a) e b).

Le associazioni di cui al presente articolo dovranno costituire «Gruppi di sviluppo agricolo» ovvero  «Gruppi di gestione cooperativa», ciascuno formato da un numero di aziende agricole o di cooperative tale da assicurare un equilibrato rapporto tra tecnici impiegati ed aziende servite, sulla base di indicazioni che saranno fornite dalla Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 3 della legge regionale 28 marzo 2000, n. 8.  

 

[Art. 9] (1)

[Ai fini dell'applicazione della presente legge, gli statuti delle Associazioni di cui al precedente art. 8, dovranno prevedere lo svolgimento dei compiti specificati di seguito:

a) associazione di cui al punto a):

- informazione e orientamento tecnico a favore degli imprenditori associati, in armonia con gli indirizzi di politica agraria generali e specifici;

- assistenza ai Gruppi associati costituiti prevalentemente da coltivatori diretti in applicazione  all'art. 30, della legge 9 maggio 1975, n. 153;

- assistenza agli imprenditori agricoli ai fini della formulazione ed esecuzione di piani di sviluppo aziendale ed interaziendale;

- assistenza agli imprenditori agricoli ai fini di una più efficiente gestione aziendale, anche attraverso la tenuta della contabilità ;

- attività di collaudo di nuove tecnologie agricole.

b) associazione di cui al punto b):

- promozione della costituzione di cooperative agricole;

- qualificazione ed aggiornamento dei soci e quadri delle cooperative;

- assistenza alle cooperative nella formulazione ed attuazione dei programmi di attività;

- assistenza alle cooperative ai fini della gestione amministrativa e delle attività in comune.

c) le associazioni dei produttori, riconosciute ai fini della presente legge, operano nei seguenti campi:

- informazioni di mercato;

- valorizzazione della produzione;

- programmazione collettiva della produzione.

La sovraintendenza sulle attività promozionali e di assistenza tecnica, comprese quelle relative alla tenuta dei libri genealogici, che vengono realizzate in collaborazione con le Associazioni degli Allevatori, ai sensi delle leggi regionali in vigore, viene affidata al Servizio Sperimentazione, Informazione e Consulenza in Agricoltura.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 3 della legge regionale 28 marzo 2000, n. 8.  

 

[Art. 10] (1)

[Riconoscimento degli organismi associativi]

[Ai fini del loro riconoscimento le Associazioni di cui al precedente art. 8 dovranno possedere i seguenti requisiti:

- essere costituite da lameno 2000 imprenditori agricoli, corrispondenti ad altrettante aziende, ovvero disporre di una base produttiva di almeno 8000 ettari, se trattasi di Associazioni di cui al punto a);

- essere costituite per la durata non inferiore a 10 anni;

- avere autonomia gestionale e amministrativa.

Per essere riconosciute, le associazioni di cui all'art. 8 dovranno inoltrare domanda alla Giunta regionale, secondo le modalità che saranno fissate dalla Giunta stessa entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 La Giunta regionale, accertata la sussistenza dei requisiti e verificato che gli imprenditori associati non aderiscono ad altra associazione avente gli stessi scopi, provvede con propria delibera al riconoscimento.

 Il riconoscimento potrà essere revocato dalla Giunta regionale qualora vengano accertate irregolarità o sussistano situazioni di perdurante inattività.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 3 della legge regionale 28 marzo 2000, n. 8.  

 

[Art. 11] (1)

[Contributi annuali]

[1. Agli organismi di cui al precedente art. 8 può essere concesso un contributo in conto capitale sulla spesa ritenuta ammissibile, ivi compresi gli oneri derivanti dall'impiego di personale, per la realizzazione dei programmi annuali di attività, nelle misure appresso indicate:

a) fino al 90% per i primi tre anni di attività;

b) fino all'85% dal quarto anno in poi.

Il contributo per la quota di spesa ammissibile afferente all'impiego dei divulgatori agricoli potrà essere elevato fino all'ammontare della somma rimborsata alla Regione, in attuazione del Regolamento CEE n. 2052/88 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Ai fini della determinazione degli importi da ammettere a contributo, il trattamento economico del personale impiegato, che dovrà essere in possesso di uno dei titoli di studio ammessi dal Regolamento CEE 270/ 79, non potrà superare quello dei dipendenti regionali che svolgono le stesse funzioni ed hanno la stessa anzianità di servizio.

3. Tale personale, inoltre, dovrà essere in possesso di attestato di frequenza con profitto ad uno dei corsi di formazione istituiti in applicazione del Regolamento CEE n. 270/1979 e successive modificazioni, svolti dal CIFDA – ACM o dalle Organizzazioni Professionali Agricole riconosciute ai sensi del Regolamento CEE n. 1760/1987.

4. In sede di prima applicazione della legge, potranno essere impiegati tecnici agricoli, per un numero complessivo non superiore a 150, che abbiano comunque frequentato con profitto gli appositi corsi di formazione della durata di 9 mesi, articolata in più moduli, che saranno organizzati dalla Regione Campania. Per le unità che abbiano già acquisito una esperienza professionale nel campo dei servizi di sviluppo agricolo - e comunque per un numero complessivo di tecnici non superiore a 30 - i moduli di formazione potranno essere collocati nell'arco di 3 anni e l'assunzione potrà intervenire dopo il primo periodo di formazione metodologica della durata di 3 mesi e la conseguente verifica attitudinale.

5. I programmi di attività dovranno essere presentati, ai fini del finanziamento, al Servizio Sperimentazione, Informazione e Consulenza in Agricoltura entro il 15 settembre dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono. Essi dovranno contenere indicazioni puntuali in ordine: alle attività da svolgere; al numero dei "Gruppi di sviluppo agricolo" o "Gruppi di gestione cooperative", attivati dall'associazione, nonché alla consistenza ed alla localizzazione territoriale degli stessi; ai divulgatori impiegati; ai costi di gestione amministrativa dei suddetti programmi. In rapporto alla consistenza numerica dei divulgatori impiegati può essere riconosciuta la costituzione di un nucleo centrale di coordinamento e di collegamento.

6. È ammessa a contributo la spesa per non più di 2 unità amministrative e per non più di una unità di segreteria, ancorché non in possesso dell'attestato di divulgatore agricolo, inserite stabilmente nel nucleo centrale di coordinamento e di collegamento.

7. Le spese ammesse ai sensi del precedente comma sono calcolate sulla base del trattamento economico corrisposto ai dipendenti regionali con la qualifica rispettivamente di istruttore e di esecutore.

8. Sono ammissibili a contributo le spese generali per strutture, funzionamento e gestione nella misura forfetaria e non da rendicontare del 7% della spesa totale ritenuta ammissibile.

9. I programmi di attività possono essere riferiti al triennio di validità degli indirizzi di cui al successivo art. 16.

10. Alla concessione del contributo provvede la Giunta regionale previa istruttoria del Servizio Sperimentazione Informazione e Consulenza in Agricoltura.

11. All'impegno ed alla liquidazione del contributo concesso si provvede annualmente con atto monocratico.

12. Il pagamento del contributo viene effettuato in tre quote anticipate con le seguenti modalità:

a) per il 35% entro il 31 gennaio di ciascun anno;

b) per il 35% su richiesta delle Associazioni beneficiarie, che dovranno dimostrare di aver impegnato la prima quota di finanziamento erogato;

c) per il 30% su richiesta delle Associazioni beneficiarie che dovranno dimostrare di aver impegnato la seconda quota di finanziamento erogato.

13. Nell'ambito delle funzioni e dei compiti attribuiti al Se.SI.CA. (divulgazione specialistica e di supporto) e agli organismi autogestiti di cui alla legge regionale n. 7/1985 (divulgazione di base) i programmi di attività, così come sopra definiti, dovranno assicurare la tutela del profilo professionale dei Divulgatori agricoli (allegati 3.1, 3.2 e 3.3) che si approvano con la presente legge.

14. La rendicontazione delle spese sostenute dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

15. La mancata approvazione del rendiconto comporta la sospensione dei benefici della presente legge.]

 

(1) Articolo dapprima sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 successivamente abrogato dall'articolo 1, comma 3 della legge regionale 28 marzo 2000, n. 8.   

 

[Art. 12] (1)

[Rapporto sulle attività di informazione e consulenza in agricoltura]

[Il Servizio Sperimentazione, Informazione e Consulenza in Agricoltura trasmette alla Giunta regionale, con cadenza semestrale, un dettagliato rapporto sullo stato di attuazione del programma annuale di cui al successivo art. 16, dovranno essere forniti tutti gli elementi occorrenti per una precisa valutazione delle modalità di attuazione delle stesse, dei livelli professionali e di impegno dei divulgatori impiegati, della validità ed efficacia del Servizio che nel complesso viene reso agli associati.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 3 della legge regionale 28 marzo 2000, n. 8.  

 

[Art. 13] (1)

[Vincoli]

[Agli organismi di cui al precedente articolo 8, non potranno essere concessi contributi per nuove iniziative se tutte quelle precedentemente finanziate non siano state portate a termine nei tempi previsti ed in modo soddisfacente.

 Nel caso in cui venga accertato che i tecnici assunti per lo svolgimento di iniziative autogestite siano stati impiegati per attività diverse, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, provvede alla revoca dei finanziamenti assegnati ed al recupero delle somme già accreditate.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 3 della legge regionale 28 marzo 2000, n. 8.  

 

SEZ. IV

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE IMPIEGATO

 

 Art. 14

Corsi di aggiornamento

I tecnici impiegati dal Servizio Sperimentazione, Informazione e Consulenza in Agricoltura, dovranno partecipare annualmente a seminari di aggiornamento della durata complessiva di almeno 15 giorni. (1)

[I seminari saranno realizzati in collaborazione con il «Consorzio Interregionale per la Formazione dei Divulgatori Agricoli - Abruzzo, Campania e Molise».] (2)

 

(1) Comma così modificato dall'articolo 1, comma 4, lettera b) della legge regionale 28 marzo 2000, n. 8.(2) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 4, lettera c) della legge regionale 28 marzo 2000, n. 8.

 

 Art. 15

Albo degli Informatori e Consulenti Agricoli della Campania

Allo scopo di promuovere e tutelare la specifica qualificazione professionale dei tecnici impiegati nel settore regolamentato dalla presente legge, è istituito l'Albo degli Informatori e Consulenti Agricoli della Campania.

 Potranno chiedere l'iscrizione all'albo i tecnici che avranno frequentato con profitto:

- i corsi di formazione svolti in applicazione della direttiva CEE 161/72 e del Regolamento CEE 270/ 79;

- i corsi organizzati dall'Amministrazione regionale in attuazione del progetto «Assistenza Tecnica in Agricoltura» formulato in applicazione della legge 285/77;

- i corsi che saranno organizzati e svolti in applicazione della presente legge.

In sede di primo impianto dell'Albo potranno chiedere l'iscrizione i tecnici che siano in possesso di un attestato rilasciato da un Ente pubblico comprovante l'impiego continuativo in attività di assistenza tecnica per lameno 3 anni.

 Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale sentite le Commissioni Consiliari competenti, emanerà un regolamento per l'impianto e la tenuta dell'Albo degli Informatori e Consulenti Agricoli della Campania.

 

 SEZ. V

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ

 

Art. 16

Indirizzi e programmi di attività

Gli interventi regionali nel campo dei servizi di sviluppo agricolo sono definiti con programmi annuali predisposti dal Settore Sperimentazione, Informazione, Consulenza, Ricerca in Agricoltura dell'AGC Sviluppo Attività Settore Primario ed approvati dalla Giunta Regionale. I programmi saranno formulati sulla base delle risultanze delle attività svolte nel periodo precedente, dei documenti di programmazione in agricoltura a carattere zonale, regionale, nazionale e comunitario, delle indicazioni provenienti dalla ricerca e sperimentazione. (1)

 

(1) Articolo così sostituito dall'articolo 44, comma 1 della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10 e in precedenza modificato dall'articolo 1, comma 4, lettera d) della legge regionale 28 marzo 2000, n. 8.

 

[Art. 17] (1)

[Comitato Consultivo]

[Ai fini dell'applicazione della presente legge è istituito il «Comitato Consultivo per la Sperimentazione, Informazione e Consulenza in Agricoltura», composto da:

- l'Assessore all'Agricoltura, che lo presiede;

- il Coordinatore del Servizio Sperimentazione, Informazione e Consulenza in Agricoltura;

- il Coordinatore del Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca;

- il Coordinatore del Servizio Foreste;

- il Direttore dell'Ente regionale di Sviluppo Agricolo o suo delegato;

- tre rappresentanti della Facoltà di Agraria di Portici;

- tre rappresentanti degli Istituti Sperimentali dell'Agricoltura, facenti capo al Ministero dell'Agricoltura e Foreste;

- un rappresentante del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

[- un rappresentante designato da ciascuna Associazione di cui ai punti a) e b) dell'art. 8 della presente legge;] (1)  

- un rappresentante di ciascuna Unione delle Associazioni dei produttori riconosciute ai fini  dell'applicazione della presente legge;

- un rappresentante designato dall'Associazione regionale degli allevatori della Campania;

- un funzionario del Servizio Sperimentazione e Consulenza in Agricoltura, con funzione di Segretario.

 Il Comitato dura in carica tre anni e viene convocato dall'Assessore regionale all'Agricoltura per esprimere pareri in ordine agli indirizzi ed ai programmi di cui al precedente art. 16.]

 

(1) Articolo abrogato  dall'articolo 44, comma 2 della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10. In precedenza il punto 9 era stato soppresso dall'articolo 1, comma 4, lettera e), legge regionale 28 marzo 2000, n. 8.

 

 Art. 18

Norme finanziarie

A partire dall'esercizio 1985 la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione determinerà per ciascun esercizio finanziario lo stanziamento da destinarsi agli interventi previsti dalla presente legge a carico del bilancio regionale.

 

SEZ. VI

NORME TRANSITORIE

 

 Art. 19

Il personale già impiegato da organizzazioni agricole per attività promozionali e di assistenza tecnica sostenute da finanziamenti pubblici può godere di titolo preferenziale ai fini della partecipazione ai corsi di formazione ed ai concorsi previsti dalla presente legge, semprechè in possesso degli altri requisiti prescritti.

 

 Art. 20

Alle Organizzazioni di cui all'art. 8 punto a) e b) relativamente all'anno 1985, per la costituzione delle Associazioni di cui all'art. 10, può essere concesso un contributo una tanum rapportato al numero di aziende che aderiranno alle associazioni che saranno promosse secondo i seguenti criteri:

- L. 5 .000 per azienda e fino a 2.000 adesioni;

- L. 3 .000 per azienda e per le adesioni comprese fra le 2.001 e le 5.000 (cinquemila);

- L. 1 .000 per azienda e per le adesioni successive alle 5.000.

 

 Art. 21

Il personale già assunto in attuazione del progetto «Assistenza tecnica in agricoltura» e del progetto «Assistenza tecnica per lo sviluppo dell'irrigazione», elaborati in applicazione della legge 1 giugno 1977, n. 285, compreso nel contingente unico regionale previsto dal 2º comma dell'art. 5 della legge 16 maggio 1984, n. 138, che, in servizio alla data 16 maggio 1984 presso le strutture centrali e periferiche del Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca, non viene immesso nei ruoli degli Enti indicati nel 1º comma del citato art. 5 per mancanza di posti disponibili, è collocato in soprannumero nei ruoli organici del personale della Giunta regionale e messo a disposizione del Servizio Sperimentazione, Informazione e Consulenza in Agricoltura.

 

 Art. 22

A modifica ed integrazione dell'art. 61 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 42, a partire dall'1 gennaio 1985, lo svolgimento delle funzioni regionali connesse all'applicazione dei Regolamenti CEE e dalle norme statali concernenti la regolazione ed il sostegno del mercato agricolo è curato dal Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca attraverso gli Ispettorati per l'Alimentazione.

 

 Art. 23

Nelle more della promulgazione di un'apposita legge regionale sulla riorganizzazione dell'intervento nel campo della formazione professionale in agricoltura, le attività in tale campo sono svolte dal Servizio Sperimentazione, Informazione e Consulenza in Agricoltura al quale vengono assegnati i tecnici agricoli già impiegati per tali attività ed inseriti nei ruoli della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 9 luglio 1984, n. 32.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 3 gennaio 1985

                                                                                                                                 Fantini