Legge Regionale 3 novembre 2021, n. 26.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 106 del 3 novembre 2021


"Modifiche alla legge regionale 20 luglio 2021, n. 7 (Istituzione e disciplina del Registro regionale dei Comuni con prodotti De. Co.)"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:  

 

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 20 luglio 2021, n. 7)

1. La legge regionale 20 luglio 2021, n. 7 (Istituzione e disciplina del Registro regionale dei Comuni con prodotti De. Co.) è così modificata:

a) il comma 2 dell'articolo 1 è così sostituito:

"2. Nel rispetto della piena tutela delle indicazioni geografiche, come prevista dall'articolo 13 del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, n. 1151 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dall'articolo 103 del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1308, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, la presente legge promuove la conoscenza, mediante il Registro regionale, dei Comuni con prodotti De. Co. istituiti e disciplinati ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). I metodi di comunicazione di tale conoscenza sono strutturati in modo da non interferire negativamente con gli scopi e con l'ambito di applicazione del sistema comunitario di tutela DOP, IGP e STG.";

b) dopo il comma 1 dell'articolo 3, è inserito il seguente:

"1.bis. Il Registro regionale De. Co. ha un ambito di operatività strettamente locale e non costituisce restrizione alla libera circolazione delle merci nel mercato comune, ai sensi dell'articolo 28 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, salvo che non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 30.";

c) dopo il comma 1 dell'articolo 7, è inserito il seguente:

"1.bis. Il regolamento è aperto ai produttori degli Stati membri dell'Unione europea e si basa sulla qualità obiettiva dei prodotti. Il regolamento, altresì, opera nel rispetto dell'articolo 117, comma 1, della Costituzione, relativamente alla puntuale applicazione degli articoli 34, 35 e 36 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.".


 

 

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.


 

 

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca