Legge Regionale 26 aprile 2023, n. 10.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 31 del 27 aprile 2023


"Norme per la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali e per favorire la costituzione di associazioni fondiarie"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

 

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Campania promuove lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali e forestali attraverso il razionale utilizzo del suolo agricolo e forestale ed il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni agricoli e forestali incolti o abbandonati.

2. La Regione riconosce l'associazione fondiaria quale strumento per il miglioramento dei fondi e per la ricostituzione di unità di coltivazione produttive ed economicamente sostenibili, in grado di favorire l'occupazione, la costituzione di nuove attività produttive ed il consolidamento di quelle esistenti con particolare riferimento ai giovani imprenditori.

3. La Regione favorisce la gestione associativa di piccole e polverizzate proprietà fondiarie, secondo le buone pratiche agricole, al fine di:

a) valorizzare il patrimonio dei rispettivi proprietari;

b) tutelare l'ambiente e il paesaggio rurale;

c) concorrere all'applicazione delle misure di lotta obbligatoria agli organismi nocivi dei vegetali;

d) prevenire i rischi idrogeologici e di incendio.



Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. La valorizzazione funzionale del territorio agro-silvo-pastorale, ai fini della presente legge, comprende i terreni di qualsiasi natura, con qualunque tipo di copertura vegetale presente, erbacea, arbustiva, arborea o mista, e riguarda gli appezzamenti il cui proprietario è noto o ignoto, fatti salvi i diritti di terzi.



Art. 3

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

a) terreni abbandonati: i terreni agricoli sui quali non è stata esercitata attività di impresa a qualsiasi titolo, ad esclusione dei terreni sottoposti ai vincoli di destinazione d'uso; nonché pinete e i terreni forestali nei quali i boschi cedui hanno superato, senza interventi silvicolturali, almeno della metà il turno minimo fissato dalle norme forestali regionali, ed i boschi d'alto fusto in cui non sono stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi venti anni;

b) terreni silenti: i terreni agricoli e forestali di cui alla lettera a) per i quali i proprietari non siano individuabili o reperibili;

c) terreni insufficientemente coltivati: i terreni le cui produzioni ordinarie, unitarie medie, dell'ultimo triennio non abbiano raggiunto il quaranta per cento di quelle ottenute, per le stesse colture, nel medesimo periodo in terreni della zona censuaria con le stesse caratteristiche catastali, tenendo conto delle vocazioni colturali della zona.



Art. 4

(Associazioni fondiarie)

1. La Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà e in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, riconosce un ruolo prevalente alla gestione collettiva ed economica dei terreni agricoli e forestali.

2. Le associazioni fondiarie di cui alla presente legge sono costituite tra i proprietari dei terreni pubblici o privati al fine di raggruppare terreni agricoli e boschi, in attualità di gestione, incolti o abbandonati, o per consentirne un uso economicamente sostenibile e produttivo.

3. L'ordinamento delle associazioni fondiarie è disciplinato dai relativi statuti nel rispetto delle norme previste dal Codice civile e dalle disposizioni speciali vigenti in materia.

4. Le attività di gestione dei terreni conferiti alle associazioni fondiarie sono effettuate nel rispetto delle buone pratiche agricole, degli equilibri idrogeologici, della salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio nonché dell'economicità ed efficienza della gestione stessa.

5. Le associazioni fondiarie possono avvalersi, per la conduzione delle proprietà fondiarie conferite, di uno o più gestori.

6. Ogni associato conserva la proprietà dei propri beni che non sono usucapibili ed esercita il diritto di recesso dalla sua adesione nel rispetto dei vincoli temporali contrattuali in essere tra l'associazione fondiaria e i gestori di cui al comma 5, fatti salvi i vincoli di destinazione d'uso.

7. Presso ciascuna associazione fondiaria è istituito un elenco delle proprietà associate nel quale sono registrati i titolari dei diritti reali di godimento e dei rapporti contrattuali.

8. Al fine della definizione dell'effettivo valore agronomico o forestale dei terreni concessi, le superfici inserite nell'elenco di cui al comma 7 sono classificate in funzione delle caratteristiche del suolo, del soprassuolo, dello stato delle opere di miglioramento fondiario presenti ovvero della redditività esistente al momento dell'adesione all'associazione fondiaria.

9. Le associazioni fondiarie possono acquistare la personalità giuridica ed essere riconosciute con l'iscrizione, autorizzata con provvedimento della struttura regionale competente, nel registro regionale delle persone giuridiche private, istituito in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto - n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59 -).

10. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva con propria deliberazione, acquisito il parere della commissione consiliare competente in materia, le linee guida per la redazione dello statuto delle associazioni fondiarie.



Art. 5

(Attività delle associazioni fondiarie)

1. Le associazioni fondiarie legalmente costituite svolgono le seguenti attività:

a) gestione associata dei terreni conferiti dai soci o assegnati ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate) come definiti dall'articolo 3 della presente legge;

b) redazione e attuazione del piano di gestione dei terreni conferiti dai soci o assegnati ai sensi della legge 440/1978, nel quale sono individuate le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi di produzione agricola e forestale nonché di conservazione dell'ambiente e del paesaggio;

c) partecipazione, in accordo con le Comunità montane, le Unioni dei Comuni o i Comuni, all'individuazione dei terreni silenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) e al loro recupero produttivo ai sensi della legge 440/1978;

d) manutenzione ordinaria e straordinaria dei terreni e delle opere di miglioramento fondiario.



Art. 6

(Terreni incolti o abbandonati con rischi fitosanitari)

1. La struttura regionale competente in materia di servizio fitosanitario segnala alle Comunità montane, alle Unioni dei Comuni o ai Comuni, i terreni agricoli di cui all'articolo 2 oggetto di fitopatie e infestazioni parassitarie, per i quali non sono adottate le misure di lotta obbligatoria notificate ai proprietari, al fine dell'inserimento negli elenchi dei terreni agricoli incolti o abbandonati assegnabili ai sensi dell'articolo 9.



Art. 7

(Terreni incolti o abbandonati a rischio idrogeologico o di incendio)

1. Le Comunità montane, le Unioni dei Comuni o i Comuni inseriscono negli elenchi dei terreni agricoli incolti o abbandonati, assegnabili ai sensi dell'articolo 9, i terreni agricoli di cui all'articolo 2, localizzati in aree che presentano situazioni di rischio idrogeologico o di incendio per i quali non sono adottate le misure obbligatorie di prevenzione e mitigazione dei rischi notificate ai proprietari.



Art. 8

(Attività di promozione delle associazioni fondiarie da parte dei Comuni)

1. I Comuni promuovono ogni idonea iniziativa finalizzata alla diffusione tra i proprietari dei terreni di una cultura associativa, offrendo un adeguato supporto informativo e tecnico.



Art. 9

(Conferimento di funzioni agli enti locali)

1. Le funzioni di assegnazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate di cui all'articolo 5 della legge 440/1978 sono delegate ai Comuni per i territori di propria competenza.

2. Le assegnazioni di cui al comma 1 sono disposte, oltre che nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5 della legge 440/1978, anche in favore delle associazioni fondiarie legalmente costituite che presentano un piano di gestione ai Comuni sulla base di una graduatoria che considera le migliori soluzioni organizzative e gestionali per il conseguimento delle finalità dell'articolo 1, ed in particolare:

a) della ricomposizione fondiaria;

b) del razionale sfruttamento del suolo;

c) della maggiore estensione delle superfici oggetto di recupero produttivo;

d) della conservazione dell'ambiente e del paesaggio;

e) della conduzione dei terreni in regime di agricoltura biologica.

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione stabilisce le modalità ed i criteri per l'assegnazione o la revoca dei terreni incolti o abbandonati nonché le linee guida per la redazione dei piani di gestione e per la loro utilizzazione.



Art. 10

(Finanziamenti regionali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione può erogare alle associazioni fondiarie legalmente costituite le seguenti tipologie di finanziamento:

a) 600,00 euro per ettaro di superficie lorda per la redazione del piano di gestione dei terreni conferiti dai soci o assegnati ai sensi della legge 440/1978 e per la realizzazione dei miglioramenti fondiari necessari;

b) contributi fino all'ottanta per cento per la copertura delle spese sostenute per l'animazione territoriale, le competenze professionali e la costituzione dell'associazione fondiaria, fino a un limite massimo di 4.000,00 euro.

2. I contributi di cui al comma 1, lettera b), sono riconosciuti anche alle associazioni fondiarie già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge per l'adeguamento dello statuto alle linee guida di cui all'articolo 4, comma 10.

3. La Regione riconosce ai proprietari o agli aventi titolo dei terreni privati che aderiscono ad un'associazione fondiaria legalmente costituita un contributo, per un'unica volta, nella misura massima di 500,00 euro per ogni ettaro conferito di superficie utilizzabile, a condizione che il conferimento sia di durata non inferiore ad anni quindici. Tale contributo è riconosciuto anche ai proprietari o agli aventi titolo che hanno aderito ad un'associazione fondiaria già costituita alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Al fine di incentivare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, la Regione può prevedere un contributo ai Comuni nella misura stabilita dalla deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 5.

5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva con propria deliberazione i criteri e le modalità attuative per l'assegnazione e la revoca dei finanziamenti di cui al presente articolo.



Art. 11

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rendiconta periodicamente al Consiglio regionale sulle modalità di attuazione della legge e sui risultati ottenuti attraverso l'associazionismo fondiario, in termini di contributo al rilancio delle attività agro-silvo-pastorali, al contrasto all'abbandono delle terre coltivabili e al frazionamento fondiario, nonché al miglioramento dei fondi e delle opportunità produttive e occupazionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente in materia, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge e successivamente con periodicità biennale, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:

a) un quadro dell'andamento circa la consistenza e l'evoluzione del recupero produttivo dei terreni incolti o abbandonati in Campania;

b) il numero, le superfici e le attività svolte dalle associazioni fondiarie operanti e iscritte nel registro regionale delle persone giuridiche private;

c) le modalità ed i criteri per l'assegnazione o la revoca dei terreni incolti o abbandonati, con il numero, le cause e le tipologie di assegnazioni e di revoche effettuate;

d) una descrizione delle azioni informative fornite dai Comuni ai sensi dell'articolo 8;

e) una descrizione dello stato di attuazione della legge e delle eventuali criticità.

3. Nelle relazioni è inserita un'apposita sezione riguardante i finanziamenti regionali di cui all'articolo 10, con particolare riferimento:

a) ai criteri di ammissione ai contributi, al tipo e al numero delle domande ammesse e all'entità del contributo erogato;

b) ad un prospetto del numero e della tipologia dei finanziamenti erogati nel complesso e l'indicazione analitica del numero e dell'ammontare di quelli erogati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), e commi 2 e 3.

4. Le relazioni successive alla prima documentano inoltre gli effetti delle politiche di accorpamento gestionale dei terreni agricoli fornendo, in particolare, le seguenti informazioni:

a) il contributo dato dagli strumenti e dalle attività al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, con specifico riferimento alla tutela ambientale e paesaggistica e alla prevenzione di rischi idrogeologici ed ambientali;

b) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori degli enti e delle categorie interessate.

5. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

6. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della legge forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2, 3 e 4 e finanziate con le risorse di cui all'articolo 13.



Art. 12.

(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.



Art. 13.

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per 1'esercizio finanziario 2023 in euro 47.000,00, per 1'esercizio finanziario 2024 in euro 148.000,00 e per 1'esercizio finanziario 2025 in euro 182.000,00, si provvede per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, mediante prelevamento dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 e contestuale incremento della medesima somma della Missione 16, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziaria per il triennio 2023-2025 della Regione Campania.



Art. 14.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca