Legge Regionale 15 maggio 2024, n. 7.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 38 del 15 maggio 2024


"Esercizio delle attività enoturistiche sul territorio della Regione Campania"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:


Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina, in sinergia con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, l'attività enoturistica regionale, ai sensi del decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Turismo del 12 marzo 2019 (Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica), al fine di:

a) valorizzare le aree ad alta vocazione vitivinicola della Regione Campania;

b) valorizzare le denominazioni vitivinicole di ciascun territorio;

c) rafforzare l'offerta turistica regionale con l'enoturismo per integrare la conoscenza della cultura del vino con la cultura dei territori di produzione;

d) favorire lo sviluppo delle aziende vitivinicole, consentendo di ampliare le proprie attività economiche in chiave turistica anche in una prospettiva nazionale e internazionale.



 

Art. 2

(Attività enoturistiche)

1. Per attività enoturistiche si intendono:

a) le attività formative ed informative, rivolte al pubblico e ai consumatori, sulle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche Denominazione di Origine Protetta (DOP) e Indicazione Geografica Protetta (IGP), nel cui areale si svolge l'attività quali, a titolo esemplificativo, le visite guidate ai vigneti di pertinenza dell'azienda, alle cantine, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell'attività vitivinicola ed enologica in genere;

b) le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti, compresa la vendemmia didattica;

c) le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali anche in abbinamento ad alimenti, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6.  



 

Art. 3

(Operatori enoturistici)

1. Possono esercitare attività di enoturismo esclusivamente le seguenti tipologie di soggetti:

a) gli imprenditori agricoli singoli o associati di cui all'articolo 2135 del Codice civile esercenti attività vitivinicola che trasformano in proprio o che fanno trasformare a terzi il proprio prodotto;

b) le imprese esercenti attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli;

c) le enoteche regionali se riconosciute;

d) le cantine sociali, cooperative o loro consorzi, alle quali i soci, imprenditori agricoli, conferiscono i prodotti provenienti dalla coltivazione dei propri vigneti per la trasformazione e commercializzazione del vino.

2. L'esercizio delle attività enoturistiche di cui all'articolo 2 non è consentito a:

a) coloro che hanno riportato nell'ultimo quinquennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti dalla normativa vigente, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che ricadono nelle condizioni previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

3. È vietato l'uso delle denominazioni di enoturismo, enoturistico e simili, anche modificate, alterate, rettificate o associate ad altre denominazioni, come marchio individuale o commerciale, insegna o ragione sociale di soggetti che non sono operatori enoturistici ai sensi della presente legge.



 

Art. 4

(Requisiti e standard minimi di qualità per lo svolgimento dell'attività enoturistica)

1. Per lo svolgimento dell'attività enoturistica è richiesta la presenza di personale addetto dotato di competenza e formazione, anche sulla conoscenza delle caratteristiche del territorio, compreso tra il titolare dell'azienda, i soci dell'impresa o i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell'azienda ed i collaboratori esterni in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) diploma di scuola secondaria di secondo grado o laurea ad indirizzo agrario o, comunque, attinenti al settore di riferimento;

b) esperienza lavorativa almeno triennale svolta presso imprese vitivinicole.

2. Fermo restando i requisiti generali, anche di carattere igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente, le attività enoturistiche devono presentare i seguenti requisiti e standard minimi di qualità:

a) l'apertura annuale o stagionale di un minimo di due giorni settimanali, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;

b) il sito o la pagina web aziendale, almeno in due lingue, compreso l'italiano, contenenti gli strumenti informatici di prenotazione delle visite, preferibilmente in inglese come seconda lingua;

c) il cartello da affiggere all'ingresso dell'azienda che riporti i dati relativi all'accoglienza enoturistica, gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate; il cartello deve riportare anche il logo identificativo dell'attività enoturistica regionale;

d) la disponibilità di materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti, in formato digitale o cartaceo, anche con riferimento all'eventuale collaborazione tra più aziende del territorio, in almeno due lingue, compreso l'italiano, preferibilmente inglese come seconda lingua;

e) l'esposizione e la distribuzione di materiale informativo, che può essere anche in formato digitale, sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine, sia in ambito vitivinicolo e agroalimentare, sia in ambito artigianale e industriale, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività enoturistica;

f) gli ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall'operatore enoturistico.

3. L'attività enoturistica può essere svolta anche con il supporto di operatori specializzati nel settore turistico.



 

Art. 5

(Formazione professionale)

1. La Regione promuove, autonomamente o in collaborazione con gli enti di formazione in possesso dell'accreditamento regionale, le associazioni di categoria agricole e le associazioni enoturistiche più rappresentative, i corsi di formazione di aggiornamento professionale degli operatori enoturistici o dei loro collaboratori, ai sensi della normativa regionale in tema di formazione professionale.

2. L'Amministrazione regionale, in collaborazione con le associazioni di categoria agricole e le associazioni enoturistiche più rappresentative, sostiene lo sviluppo dell'enoturismo attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione.



 

Art. 6

(Attività di degustazione e abbinamento di alimenti)

1. Con apposito provvedimento la Direzione generale per le Politiche agricole della Regione Campania individua e disciplina le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, anche su proposta degli operatori enoturistici di cui al comma 1 dell'articolo 3.

2. L'abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali finalizzato alla degustazione deve avvenire con prodotti agro-alimentari freddi preparati dalla stessa azienda, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline, delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della regione, anche provenienti da una rete di aziende, valorizzandone la stagionalità e il legame con il territorio in cui è svolta l'attività enoturistica.

3. Dall'attività di degustazione sono in ogni caso escluse le attività e gli alimenti che prefigurano un servizio di ristorazione.

4. L'azienda enoturistica può acquistare prodotti già confezionati e pronti per l'uso per venire incontro alle possibili esigenze di soggetti che presentano intolleranze o allergie a determinati alimenti.



 

Art. 7

(Programmazione integrata)

1. L'attuazione e la gestione della presente legge è seguita sinergicamente dalle strutture competenti nei settori dell'agricoltura, del commercio e del turismo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.



 

Art. 8

(SCIA)

1. L'attività enoturistica è esercitata, previa presentazione della Segnalazione di Inizio Attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) al Comune in cui si intende svolgere l'attività ovvero allo Sportello per le Attività Produttive e per l'Edilizia Abitativa (SUAP), competente per territorio.

2. La SCIA deve indicare le attività che si intendono svolgere e i periodi di apertura ed è trasmessa dal Comune alla struttura organizzativa regionale competente.



 

Art. 9

(Elenco regionale degli operatori enoturistici)

1. Presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di enoturismo è istituito l'elenco regionale degli operatori enoturistici.

2. Nell'elenco sono iscritti i soli operatori che hanno inoltrato la SCIA di cui all'articolo 8.

3. Le modalità di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 sono stabilite con apposito provvedimento regionale.

4. La Direzione generale per le politiche agricole della Regione Campania, con successiva determinazione, stabilisce le modalità di promozione delle aziende inserite nell'elenco regionale degli operatori enoturistici attraverso supporti cartacei e digitali.

5. L'iscrizione all'elenco abilita all'uso del logo di attività enoturistica regionale.



 

Art. 10

(Osservatorio regionale enoturismo Campania)

1. Presso il Consiglio Regionale della Campania, con decreto del Presidente del Consiglio, è istituito l'Osservatorio Regionale per l'Enoturismo della Campania, composto:

a) dal Presidente della Commissione consiliare permanente competente in materia di agricoltura, o suo delegato, che lo presiede;

b) da due rappresentanti, rispettivamente uno della maggioranza consiliare e uno della minoranza consiliare, designati dal Presidente della Commissione consiliare permanente competente in materia di agricoltura;

c) dall'Assessore regionale all'Agricoltura o suo delegato;

d) dall'Assessore regionale al Turismo o suo delegato;

e) da un rappresentante di Unioncamere Campania;

f) da un rappresentante dei Consorzi di tutela del comparto vitivinicolo riconosciuti a livello ministeriale;

g) da un rappresentante delle principali organizzazioni di categoria dell'Agricoltura;

h) da un rappresentante delle principali organizzazioni di categoria del Turismo;

i) da un rappresentante degli ordini professionali (Enologi, Periti Agrari);

l) da un rappresentante delle Aree interne ai sensi della Strategia nazionale per le Aree interne.



 

Art. 11

(Vigilanza e controllo)

1. Fatte salve le competenze di altri soggetti indicati nella normativa statale e regionale, in particolare in materia di igiene, sicurezza alimentare e degli ambienti di lavoro, i Comuni esercitano la vigilanza sull'osservanza della presente legge.

2. I Comuni sono tenuti ad effettuare, annualmente, una specifica attività di controllo.

3. I Comuni trasmettono alla Regione, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione sull'attività di controllo e vigilanza posta in essere nell'anno precedente.

4. Le modalità di svolgimento dei controlli di cui ai commi 2 e 3 sono stabilite con delibera di Giunta regionale.



 

Art. 12

(Sanzioni amministrative pecuniarie)

1. Chiunque faccia uso delle denominazioni di enoturismo, enoturistico e simili, anche modificate, alterate, rettificate o associate ad altre denominazioni, come marchio individuale o commerciale, insegna o ragione sociale di soggetti che non sono operatori enoturistici ai sensi della presente legge è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 ad euro 10.000,00.

2. Chiunque svolge le attività di enoturismo senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 8 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00. Il Comune dispone la chiusura dell'attività svolta senza titolo abilitativo. L'attività di enoturismo non può essere intrapresa dall'imprenditore responsabile dell'infrazione di cui al presente comma nei successivi dodici mesi.

3. Chiunque svolge le attività di enoturismo senza i requisiti e gli standard minimi di qualità previsti dall'articolo 4 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 3.000,00.

4. L'operatore enoturistico è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 1.500,00 per:

a) il mancato rispetto delle modalità di esercizio dell'attività indicate nella SCIA;

b) la mancata esposizione al pubblico della SCIA;

c) l'utilizzo di prodotti non conforme a quanto stabilito dall'articolo 6.

5. Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni alla presente legge si applicano le disposizioni previste per le sanzioni amministrative di competenza regionale.



 

Art. 13

(Sospensione e cessazione dell'attività)

1. Nel caso di accertamento di una delle violazioni indicate al comma 3 dell'articolo 12, il Comune sospende l'esercizio dell'attività enoturistica per un periodo compreso tra i dieci e i trenta giorni.

2. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al comma 3 dell'articolo 12, il Comune dispone la cessazione dell'attività.

3. I provvedimenti di sospensione e di cessazione sono comunicati al Prefetto per gli effetti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).

4. I provvedimenti di sospensione e cessazione sono comunicati alla struttura organizzativa regionale competente.



 

Art. 14

(Disposizioni transitorie)

1. Le aziende già in attività non presentano una nuova SCIA ai sensi dell'articolo 8 e si adeguano alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.



 

Art. 15

(Norma finanziaria)

1. Per le attività di promozione e divulgazione previste dalla presente legge, per l'anno 2024, si fa fronte con uno stanziamento di euro 200.000,00 sulla Missione 16, Programma 1, Titolo I, mediante prelievo di pari importo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo I del bilancio di previsione finanziaria per il triennio 2024 - 2026.

2. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio di cui all'articolo 10 è a titolo gratuito e non prevede spese di trasferte e rimborsi a carico del bilancio regionale.



 

Art. 16

(Norma finale - Entrata in vigore)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni dei commi 502, 503, 504 e 505 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (Legge di stabilità 2018) e del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo del 12 marzo 2019.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca