Legge Regionale 15 maggio 2024, n. 9.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 38 del 15 maggio 2024


"Disciplina dell'oleoturismo in Regione Campania"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:


Art. 1

(Finalità e definizioni)

1. La Regione disciplina l'attività oleoturistica al fine di valorizzare le produzioni olivicole del territorio, qualificare l'accoglienza nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato, promuovere l'oleoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità e favorire lo sviluppo delle aziende olivicole consentendo di ampliare le attività economiche in chiave turistica.

2. Le attività oleoturistiche, nel rispetto della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 -Legge di stabilità 2020 - finanziaria) e del decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Ministro del Turismo del 26 gennaio 2022 (Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività oleoturistica), sono disciplinate con la presente legge.

3. Con il termine "oleoturismo" si intendono tutte le attività turistiche orientate alla conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.

4. Sono considerate attività oleoturistiche, ai fini della presente legge, le seguenti attività svolte nei luoghi di produzione o trasformazione:

a) le attività formative ed informative rivolte alle produzioni olivicole del territorio e alla conoscenza dell'olio, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche Denominazione di Origine Protetta (DOP) e Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel cui areale si svolge l'attività, quali, a titolo esemplificativo, le visite guidate agli oliveti di pertinenza dell'azienda, ai frantoi, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo e alla produzione dell'olio, della storia e della pratica dell'attività olivicola e della conoscenza e cultura dell'olio in genere;

b) le iniziative di carattere formativo e informativo svolte nell'ambito dei frantoi e degli oliveti, dalla raccolta dimostrativa delle olive all'allestimento di sale di degustazione interattive, in una logica qualificata di turismo esperienziale;

c) le attività di degustazione e connessa commercializzazione delle produzioni olivicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, di cui all'articolo 6.




Art. 2

(Avvio delle attività di oleoturismo)

1. Possono esercitare l'attività di oleoturismo:

a) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale, societaria, consortile o associata, nonché i produttori e i coltivatori diretti, che svolgono attività di olivicoltura e produzione di olio extravergine d'oliva;

b) i consorzi per la tutela dell'olio a Denominazione di Origine Protetta della regione;

c) i frantoi e le imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti olivicoli del territorio campano;

d) le organizzazioni di produttori del settore dell'olio riconosciute ai sensi del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, n. 617 (Nuove disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni).

2. L'attività oleoturistica è esercitata previa presentazione della Segnalazione di Inizio Attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) al Comune in cui intendono svolgere l'attività ovvero allo Sportello per le Attività Produttive e per l'edilizia abitativa (SUAP) competente per territorio.

3. Il modello semplificato della SCIA per l'esercizio dell'attività oleoturistica è approvato con apposito provvedimento regionale.

4. Con cadenza mensile i Comuni trasmettono alle strutture regionali competenti copia delle SCIA acquisite.



 

Art. 3

(Requisiti per lo svolgimento dell'attività oleoturistica)

1. Per lo svolgimento dell'attività oleoturistica è necessaria la presenza di personale addetto competente e dotato di un'adeguata formazione, con particolare riguardo alle caratteristiche del territorio, che sia ricompreso tra il titolare dell'azienda o i familiari coadiuvanti, i soci, i dipendenti o i collaboratori esterni, e che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) diploma di scuola secondaria di secondo grado o laurea ad indirizzo agrario o, comunque, attinenti al settore di riferimento;

b) aver svolto per almeno dodici mesi attività in ambito olivicolo nei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività oleoturistica, comprovata da apposita autocertificazione riportante la descrizione dell'attività, i periodi di svolgimento e le aziende presso le quali l'attività è stata svolta;

c) attestato di frequenza di un corso di formazione avente a oggetto l'attività oleoturistica organizzato dall'Amministrazione regionale, dalle associazioni di categoria, organismi di formazione o altro soggetto abilitato della durata minima pari a venticinque ore di formazione teorico-pratica.



 

Art. 4

(Formazione e promozione)

1. L'Amministrazione regionale può organizzare autonomamente o in collaborazione con gli enti di formazione in possesso dell'accreditamento regionale, le associazioni di categoria agricole, i consorzi per la tutela dell'olio a Denominazione di origine protetta della Regione Campania riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 12 aprile 2000, n 61413 (Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette -DOP- e delle indicazioni geografiche protette -IGP-), le associazioni oleoturistiche più rappresentative o altro soggetto abilitato, i corsi di formazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).

2. I corsi sono approvati dalla struttura regionale competente in materia di oleoturismo e turismo, secondo le modalità determinate dalla Giunta regionale.

3. L'Amministrazione regionale, in collaborazione con le associazioni di categoria agricole, i consorzi per la tutela dell'olio a Denominazione di origine protetta della Regione Campania riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale di cui al comma 1 e le associazioni oleoturistiche più rappresentative, sostiene lo sviluppo dell'oleoturismo attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione. 



 

Art. 5

(Standard minimi di qualità per lo svolgimento dell'attività oleoturistica)

1. Fermi i requisiti generali, anche di carattere igienicosanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente, si prevedono i seguenti requisiti e standard di servizio per gli operatori che svolgono attività oleoturistiche:

a) apertura settimanale o stagionale per un minimo di tre giorni, all'interno dei quali possono essere ricompresi i giorni prefestivi e festivi;

b) strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;

c) cartello da affiggere all'ingresso dell'azienda che riporti i dati relativi all'accoglienza oleoturistica, ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;

d) sito o pagina web aziendale;

e) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;

f) materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno due lingue compreso l'italiano;

g) esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali, con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia in ambito oleicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività oleoturistica;

h) ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolta dall'operatore oleoturistico;

i) misure per facilitare l'accesso e la fruizione del percorso alle persone diversamente abili.



 

Art. 6

(Attività di degustazione e abbinamento di alimenti)

1. L'attività di degustazione con l'abbinamento ai prodotti olivicoli deve avvenire con prodotti provenienti dall'azienda o da altre aziende del territorio e preparati dall'azienda stessa, nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Regione Campania: DOP, IGP, Specialità Tradizionale Garantita (STG), prodotti di montagna, prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dalla Unione europea, prodotti agroalimentari tradizionali presenti nell'elenco nazionale pubblicato ed aggiornato annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, della Regione Campania, nonché prodotti agroalimentari che hanno ottenuto un marchio di territorialità riconosciuto a livello regionale o nazionale.

2. Dall'attività di degustazione sono in ogni caso escluse le attività che prefigurano un servizio di ristorazione; è esclusa pertanto la somministrazione di preparazioni gastronomiche.



 

Art. 7

(Elenco degli operatori dell'attività oleoturistica)

1. È istituito congiuntamente, presso l'Assessorato regionale dell'Agricoltura e l'Assessorato regionale al Turismo, l'elenco regionale degli operatori delle attività oleoturistiche.

2. I soggetti che svolgono le attività oleoturistiche sono inseriti nell'elenco a seguito della presentazione della SCIA secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, della presente legge.

3. La Giunta regionale, su proposta congiunta dell'Assessore regionale all'Agricoltura e dell'Assessore regionale al Turismo, con propria deliberazione approva la disciplina e le modalità per l'inserimento degli operatori del settore nell'elenco di cui al comma 1.



 

Art. 8

(Osservatorio regionale sull'Oleoturismo della Regione Campania)

1. Presso il Consiglio regionale della Campania è istituito l'Osservatorio regionale per l'Oleoturismo della Campania composto:

a) dall'Assessore regionale all'Agricoltura o suo delegato;

b) dall'Assessore regionale al Turismo o suo delegato;

c) da tre rappresentanti designati dal Consiglio regionale, di cui uno indicato dalla Commissione consiliare competente in materia di Agricoltura, uno dalla Commissione consiliare competente in materia di Turismo e uno dalla Commissione competente sulle Aree Interne ove costituita;

d) da un rappresentante di Unioncamere Campania;

e) da un rappresentante per ciascun Consorzio di Tutela regionale riconosciuto a livello ministeriale;

f) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

g) da un rappresentante delle principali organizzazioni di categoria del Turismo.

2. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta, in ogni caso, indennità aggiuntive o rimborsi spese.

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale garantisce il necessario supporto organizzativo per l'espletamento delle funzioni e dei compiti dell'Osservatorio.

4. L'Osservatorio è formalmente e pienamente attivo se nominati almeno la metà più uno dei suoi componenti.

5. L'Osservatorio ha funzioni consultive, propositive e di monitoraggio delle politiche della Regione Campania per la promozione, tutela e valorizzazione degli aspetti sociali, economici e storico-culturali legati alla coltura dell'olio in generale e dell'oleoturismo in particolare, nonché funzioni di formazione, informazione e comunicazione che attengono alle tematiche della presente legge.



 

Art. 9

(Vigilanza e Controllo)

1. Fatte salve le competenze di altri soggetti indicati nella normativa statale e regionale, in particolare in materia di igiene, sicurezza alimentare e degli ambienti di lavoro, la vigilanza sull'osservanza della presente legge è esercitata dai Comuni.

2. I Comuni trasmettono alla Regione e all'Osservatorio di cui all'articolo 8, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione sull'attività di controllo e vigilanza posta in essere nell'anno precedente.

3. Con successivo regolamento adottato con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di svolgimento dei controlli da effettuare da parte dei Comuni.



 

Art. 10

(Sanzioni)

1. Chiunque svolge le attività di oleoturismo senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00. Il Comune dispone la chiusura dell'attività svolta senza titolo abilitativo. L'attività di oleoturismo non può essere intrapresa dall'imprenditore responsabile dell'infrazione di cui al presente comma nei successivi dodici mesi.

2. Chiunque svolge le attività di oleoturismo senza i requisiti e gli standard minimi di qualità di cui all'articolo 4, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 3.000,00.

3. L'operatore oleoturistico è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 1.500,00 per:

a) mancato rispetto delle modalità di esercizio delle attività indicate nella SCIA;

b) mancata esposizione al pubblico della SCIA;

c) utilizzo di prodotti non conformi a quanto stabilito dall'articolo 6.

4. Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni a questa legge si applica la specifica per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.


 

 

Art. 11

(Sospensione e cessazione dell'attività)

1. Nel caso di accertamento di una delle violazioni indicate al comma 2 dell'articolo 10, il Comune sospende l'esercizio dell'attività oleoturistica per un periodo compreso tra i dieci e i trenta giorni.

2. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al comma 2 dell'articolo 10, il Comune dispone la cessazione dell'attività.

3. I provvedimenti di sospensione e di cessazione sono comunicati al Prefetto per gli effetti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).

4. I provvedimenti di sospensione e cessazione sono comunicati altresì alla struttura organizzativa regionale competente.



 

Art. 12

(Disposizioni transitorie)

1. Le aziende già in attività non sono tenute a presentare una nuova SCIA ai sensi dell'articolo 2 e si adeguano alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore.



 

Art. 13

(Norma finanziaria)

1. Per le attività di formazione e di promozione, previste dalla presente legge, per l'anno 2024, si fa fronte con uno stanziamento di euro 50.000,00 sulla Missione 16, Programma 1, Titolo I, mediante prelievo di pari importo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo I del bilancio di previsione finanziaria per il triennio 2024-2026.


 

 

Art. 14

(Norma finale)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni dei commi 513 e 514 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e del decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Ministro del Turismo del 26 gennaio 2022.



Art. 15

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca