Legge Regionale 5 agosto 1999, n. 6.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 26 luglio 2002 n. 15.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi. 


 

Testo vigente della Legge Regionale 5 agosto 1999, n. 6.


"Eradicazione della brucellosi bufalina in Campania"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

 

ART. 1

1. Al fine di consentire l'eradicazione della brucellosi bufalina, la Giunta regionale eroga alle Aziende Sanitarie Locali un contributo integrativo, destinato agli operatori veterinari liberi professionisti, di millecento lire per ogni capo saggiato, di settemilacinquanta lire per ogni accesso in allevamento con capi da uno a cinque e di quattromilanovecento lire per ogni accesso in allevamento con capi da uno a venti.

[2. Per far fronte alle esigenze di mercato derivanti dall'abbattimento di capi bufalini positivi alla brucellosi, o per le malattie per le quali è previsto l'obbligo di abbattimento secondo le direttive del Regolamento di Polizia Veterinaria vigente, dall'1 gennaio 2002 il contributo integrativo regionale destinato agli allevatori proprietari dei predetti animali è di euro 774,69 per bufala, inferiore ad otto anni; euro 726,14 per bufala superiore ad otto anni; euro 738,02 per manza; nel caso di distruzione di carcassa il contributo è di euro 910,52; per una sicura identificazione dei capi bufalini, la marca auricolare deve essere integrata con l'implementazione di un bolo ruminale contenente microcips elettronico. I capi bufalini avviati all'abbattimento viaggiano in camion piombati.] (1)

3. I contributi sono erogati alle AA.SS.LL. sulla base della comunicazione, inviata dalle stesse all'Assessorato regionale alla Sanità, Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria, dei totali dei capi saggiati e degli accessi effettuati ai sensi del 1 comma, nonché della specifica attestazione che gli allevatori hanno diritto all'indennità' di abbattimento da parte dello Stato.

 

(1) Comma così sostituito dall'articolo 34, comma 5, lettera a) della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15. Successivamente l'articolo 1, comma 6 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3 ha disposto che dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della decisione positiva dell'Unione europea in merito agli interventi integrativi di cui al comma 3 del medesimo articolo sia abrogato il presente comma.

 

 

ART. 2 

1. All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con i fondi iscritti alla UPB 4.15.40 del Bilancio regionale per l'anno 2002, per gli anni successivi si fa fronte con la legge di Bilancio. (1)

 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 34, comma 5, lettera b) della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15.

 

 

ART. 3

1. La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi del II comma dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania. 

Napoli, 5 agosto 1999.

Losco