Legge Regionale 6 marzo 2015, n. 6.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 30 ottobre 2018, n. 32.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


 

Testo vigente della Legge Regionale 6 marzo 2015, n. 6.


"Norme per il sostegno dei gruppi di acquisto solidale (GAS) e per la distribuzione di prodotti agroalimentari da filiera corta e di prodotti di qualità e modifiche alla legge regionale 8 agosto 2014, n. 20 (Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera)."                                 


IL CONSIGLIO  REGIONALE

Ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:     


Art. 1

(Principi)

1. La Regione riconosce e valorizza il consumo critico, consapevole e responsabile dei prodotti agroalimentari da filiera corta e dei prodotti di qualità, intesi come strumento di promozione della salute e del benessere dei cittadini e  momento di partecipazione attiva alla transizione ai nuovi modelli di equilibrio ambientale, socialmente e naturalmente sostenibili.

2. La Regione riconosce i gruppi di acquisto solidale, di seguito denominati GAS, come protagonisti attivi per la valorizzazione e per la diffusione delle produzioni agricole locali, dei prodotti di qualità e da filiera corta, favorendone il consumo e la commercializzazione, assicurando l'informazione ai consumatori sull'origine e sulle specificità dei medesimi prodotti, nonché il controllo dei prezzi.

3. La Regione sostiene la produzione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici, la raccolta dei prodotti spontanei e della pesca a chilometri zero ed incentiva la  diffusione dei prodotti di qualità, come strumenti funzionali della tutela dei consumatori e dell'ambiente.



 

Art. 2

(Finalità)

1. Nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 1, la Regione sostiene i GAS, incentiva la filiera corta e sviluppa la produzione  dei prodotti  di qualità mediante:

a) l'incentivazione  dell'impiego,  da parte  dei  gestori   dei   servizi  di  ristorazione  collettiva  pubblica, di prodotti agricoli, zootecnici, della raccolta di prodotti spontanei e della pesca da filiera corta a chilometri zero e dei prodotti di qualità;

b) la concessione di contributi economici e di sgravi fiscali nei limiti delle competenze regionali; (1)

c) l'incremento  della  vendita diretta dei prodotti agroalimentari  a chilometri zero, dei prodotti biologici, dei prodotti provenienti dal commercio equo e solidale, nonché dalle cooperative sociali;

d) la promozione dei  prodotti  previsti  all'articolo 1, comma 3 e  la corretta informazione sulla provenienza dei prodotti, sui metodi di ottenimento e sui temi dell'educazione alimentare.

1 bis.  Per favorire l'applicazione della presente legge presso i servizi di ristorazione collettiva, la Regione Campania approva uno schema tipo di capitolato di appalto per la ristorazione scolastica, universitaria e ospedaliera, e, inoltre, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, approva un apposito regolamento per le finalità di cui al comma 1, lettera b). (2)


(1) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 30 ottobre 2018, n. 32.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 30 ottobre 2018, n. 32.



 

Art. 3

(Definizioni)

1 . Ai fini della presente legge si intende per:

a) gruppi di acquisto solidale: i soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti per svolgere l'attività di acquisto collettivo di beni  e la  distribuzione  degli stessi beni senza l'applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale,  in attuazione degli scopi istituzionali e con l'esclusione delle attività di somministrazione e di vendita, come definiti  dall'articolo 1, comma 266 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008);

b) prodotti da filiera corta: i prodotti che prevedono le modalità di distribuzione prevalentemente dirette dal produttore al consumatore, anche mediante le attività commerciali di somministrazione;

c) vendita di prodotti a chilometri zero: la vendita dei prodotti in un raggio pari a 75 chilometri dall'azienda agricola di origine del prodotto, entro il quale avvengono le attività di trasformazione e di vendita al consumatore finale, come definiti dall'articolo 2.4, comma 60, lettera (a) degli Orientamenti dell'Unione europea 1 luglio 2014, n. 2014/C 204/01 (Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricoli e forestali e nelle zone rurali  2014- 2020);  sono comunque ammissibili le iniziative che prevedono le azioni di promozione e di commercializzazione nell'area della provincia metropolitana di Napoli come definiti dall'articolo 2.4, comma 60, lettera (c) degli Orientamenti dell'Unione europea 2014/C 204/01;

d) prodotti di qualità: i prodotti agricoli ed agroalimentari provenienti da coltivazioni   biologiche, i prodotti a denominazione  protetta  ed  i  prodotti inseriti nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali.



 

Art. 4

(Misure di sostegno)

1. Per sviluppare e per sostenere l'attività dei GAS, la Regione contribuisce, nei limiti delle annuali risorse previste dalla legge di bilancio regionale, alle spese di funzionamento, di promozione e di organizzazione dei GAS mediante gli aiuti in regime de minimis, in attuazione della vigente normativa comunitaria,  per un periodo non superiore a tre anni.

2. Per accedere al contributo economico il GAS  è tenuto a rivestire la forma giuridica di associazione  senza scopo di lucro ed a presentare la domanda secondo le modalità definite  nel regolamento adottato dalla Giunta regionale entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il regolamento previsto dal comma 2, determina le modalità di concessione dei contributi economici e deve contenere i seguenti criteri:

a) la  dimostrazione dell'avvenuto scambio dei prodotti previsti all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e  d);

b) la preferenza per i prodotti di agricoltura biologica e per quelli provenienti dal commercio equo e solidale, nonché dalle cooperative sociali;

c) la costituzione del GAS almeno entro il termine di 180 giorni prima della data di richiesta del contributo economico;

d) l'acquisto di prodotti a chilometri zero, dei prodotti di qualità e da filiera corta in misura superiore al  50  per cento sul totale degli acquisti;

e) il numero  minimo  di  almeno quindici  partecipanti  al  GAS;

f) la proporzionalità  tra l'entità del contributo erogato, il numero dei partecipanti al  GAS ed il volume di attività esercitata;

g) l'adozione di modelli di rendicontazione etico - solidali;

h) l'adozione di misure d'informazione sulla provenienza dei prodotti, sui metodi di ottenimento e sui temi dell'educazione alimentare;

i) i sistemi di controllo della qualità affidati anche ad enti pubblici  e gli strumenti adottati per pubblicare i risultati dei controlli.

4. Per sostenere la filiera corta, i prodotti di qualità ed i prodotti a chilometro zero la Regione incentiva l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica dei prodotti agricoli da filiera corta, dei prodotti a chilometri zero e dei prodotti di qualità, stabilendo nelle procedure ad evidenza pubblica che è titolo preferenziale per l'aggiudicazione dell'appalto l'utilizzo dei suddetti prodotti  in  misura  superiore  al  65 per cento.

5. Per incrementare la vendita diretta dei prodotti agricoli da filiera corta, dei prodotti a chilometri zero e dei prodotti di  qualità,  la Regione concede nei limiti previsti dalle risorse del bilancio regionale:

a) alle associazioni di produttori i contributi economici per il sostegno delle attività di vendita diretta nei mercati e nei punti di vendita diretta;

b) ai Comuni i contributi economici per il sostegno delle attività di vendita diretta mediante la ristrutturazione e la realizzazione di mercati e di punti di vendita diretta riservati ai produttori.

6.  I Comuni  destinano una quota percentuale degli spazi pubblici attrezzati per  i  mercati  ai prodotti provenienti da agricoltura biologica, così come disciplinata dalla vigente normativa in materia.



 

Art. 5

(Concessione degli spazi pubblici ai GAS)

1. La Regione stipula accordi con gli enti pubblici del territorio regionale al fine di concedere in uso gratuito ai GAS gli spazi congrui, individuati tra i beni immobili degli enti pubblici, per lo svolgimento della loro attività.



 

Art.6

(Azioni di informazione)

1. La Giunta regionale promuove le azioni per la diffusione e la conoscenza dell'attività dei mercati agricoli, delle caratteristiche qualitative dei prodotti posti in vendita e dei GAS presenti sul territorio regionale, mediante:

a) la promozione di campagne di informazione  e di  comunicazione  relative  ai GAS esistenti ed alla loro attività, ai luoghi ed ai tempi di distribuzione dei prodotti da filiera corta e dei prodotti di qualità;

b) la promozione di incontri tematici sul consumo sostenibile e sui prodotti di uso comune, per stimolarne e diffonderne il consumo critico e consapevole;

c) la  promozione   di  azioni   a  tutela   della  qualità   dei   prodotti   agroalimentari distribuiti  dai  GAS.

2. La Giunta regionale realizza apposita sezione nel portale informatico regionale dedicata ai mercati agricoli ed agli eventi regionali collegati alle materie disciplinate dalla  presente legge.



 

Art. 7

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo  sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati.

2. La Giunta regionale, trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Consiglio regionale la relazione sullo stato di attuazione e sulla sua efficacia. La relazione deve contenere i  dati e le informazioni in ordine a:

a) le iniziative attuate per lo sviluppo e il consolidamento  della filiera corta, delle produzioni di qualità e delle produzioni locali agricole, zootecniche, della raccolta di prodotti spontanei e della pesca;

b) il numero, l'incremento e la copertura territoriale dei GAS;

c) la quantità delle domande presentate dai GAS ed il totale dei contributi economici erogati;

d) i risultati raggiunti e le eventuali criticità nella fase di attuazione della presente legge.



 

Art. 8

(Integrazione all'articolo 1 della legge regionale  8 agosto 2014, n. 20)

1. Dopo il comma 2, dell'articolo 1 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 20 (Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera) è inserito il seguente comma:

"2 bis. I distretti agroalimentari favoriscono e promuovono i contratti di rete in agricoltura, ai sensi dell'articolo 3, commi 4 ter e 4 quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito dalla legge  9 aprile 2009, n. 33.".



 

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario corrente, la spesa complessiva di euro 30.000,00 (trentamila).

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge stabilito in euro 30.000,00 (trentamila) si provvede mediante prelievo dalle somme iscritte nell'ambito del Titolo 1, Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01  (Fondo di riserva) dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario corrente.

3. A decorrere dal successivo anno finanziario le quote di spesa annuali sono determinate nei limiti di stanziamento previsti dalla legge di bilancio della Regione.



 

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata  nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro