Legge Regionale 25 agosto 1989, n. 14. (Abrogata)

«Istituzione del Servizio per le politiche giovanili e del forum regionale della gioventù»


Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel bollettino ufficiale n. 39 del 6 settembre 1989, è stata abrogata dall'articolo 18, comma 1, lettera a) della legge regionale 8 agosto 2016, n. 26 (Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani)

In precedenza il presente provvedimento era stato già abrogato dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29 (Legge di semplificazione del sistema normativo regionale – Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa), vedi il relativo allegato A - n. 376; tale numero 376 dell'allegato A della suddetta legge regionale 29 del 2012 era stato soppresso dall'articolo 15, comma 4, lettera b della legge regionale 24 dicembre 2012, n. 38 (Disposizioni di adeguamento al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone  terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 21) che per i conseguenti effetti aveva determinato la reviviscenza del presente provvedimento.