Legge Regionale 21 febbraio 1981, n. 9.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 15 del 2 marzo 1981


«Integrazione all'art. 48 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, concernente: "Norme per la costituzione ed il funzionamento delle USL in attuazione della legge regionale 23 dicembre 1978, n. 833"»



Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga


la seguente legge:

Art. 1

All'art. 48 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57 è aggiunto il seguente comma.

Nel caso di insorgenza di eventi che impediscano la realizzazione dei servizi speciali psichiatrici negli Ospedali generali indicati nel I comma, la Giunta regionale, su conforme parere della competente Commissione consiliare, è autorizzata ad individuare, nell'attuale fase transitoria, soluzioni ospedaliere alternative ed a modificare correlativamente le afferenze territoriali di cui è voce nel II comma.



Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127, II comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 21 febbraio 1981

Emilio De Feo