Legge Regionale 11 dicembre 1980, n. 76.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 19 maggio 1982, n. 27 e 29 agosto 1983, n. 28.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


Testo vigente della Legge Regionale 11 dicembre 1980, n. 76.

 

«Modifiche ed integrazioni della Legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, concernente: "Norme per il funzionamento delle unità sanitarie locali in attuazione della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "»


Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

 

Art. 1

L'art. 6 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, è sostituito dal seguente:

«Il primo piano sanitario regionale è predisposto dalla Giunta regionale e presentato al Consiglio entro il 31 maggio 1981. Entro il 28 febbraio 1981 gli indirizzi programmatici del piano saranno discussi, su proposta della Giunta, dal Consiglio regionale e successivamente trasmessi alle Unità Sanitarie Locali, ai Sindacati, alle altre forze economiche e sociali, nonchè alle associazioni regionali degli Enti locali per la formulazione delle loro proposte delle quali si dovrà tenere conto nella elaborazione del piano medesimo».


 

 

Art. 2

In attuazione dell'art. 11, secondo comma, della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, in via provvisoria ed in attesa dell'approvazione del piano sanitario regionale che dovrà assicurare un'adeguata diffusione delle prestazioni sanitarie, specialistiche e di base, su tutto il territorio regionale, con particolare riferimento alle zone interne, sono presidi o servizi multizonali:

 


USL

- Ospedale civile di Avellino

- Laboratorio di igiene e profilassi di Avellino

- Servizio prevenzione e sicurezza del lavoro già dell'Ispettorato provinciale del lavoro di Avellino

4

- Ospedale civile di Benevento

- Laboratorio di igiene e profilassi di Benevento

- Servizio di prevenzione e sicurezza del lavoro già dell'Ispettorato provinciale del lavoro di Benevento

5

- Ospedale civile di Caserta

- Laboratorio di igiene e profilassi di Caserta

- Servizio prevenzione e sicurezza del lavoro già dell'Ispettorato provinciale del lavoro di Caserta

15

- Terme di Castellammare di Stabia

35

- Ospedale Pausillipon - Napoli

37

- Terme di Agnano - Napoli

38

- Ospedale Cardarelli - Napoli

- Ospedale Santobono - Napoli (funzioni specialistiche uniche regionali)


40

- Ospedale Cotugno - Napoli (1)

- Ospedale Monaldi - Napoli (1)

41

- Ospedale Nuovo Pellegrini - Napoli

- Ospedale San Gennaro – Napoli

- Centro Traumatologico Ortopedico - Napoli (rieducazione neuromotoria e recupero funzionale)

42

- Centro medico e di assistenza sociale - Napoli

- Ospedale Ascalesi - Napoli

- Ospedale Loreto Mare - Napoli

- Servizio prevenzione e sicurezza del lavoro già dell'Ispettorato provinciale del lavoro di Napoli

44

- Laboratorio di igiene e profilassi di Napoli

46

- Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona - Salerno

- Ospedale Giovanni da Procida - Salerno

- Laboratorio di igiene e profilassi di Salerno

- Servizio prevenzione e sicurezza del lavoro già dell'Ispettorato provinciale del lavoro di Salerno

53

 

Fino all'approvazione del piano sanitario regionale, le Unità Sanitarie Locali, nel cui ambito non sono ubicati presidi o servizi multizonali, conserveranno i servizi specialistici autorizzati.

 

(1) Comma così sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 19 maggio 1982, n. 27.


 

 

Art. 3

All'art. 7 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57 è aggiunto il seguente comma: «L'Unità Sanitaria Locale può concorrere, inoltre, allo sviluppo socio - economico del proprio territorio in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 29 maggio 1980, n. 54».


 

 

Art. 4

Al primo comma dell'art. 15 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57 , le parole «di cui all'art. 25» sono sostituite con le parole «di cui all'art. 21».

Al secondo comma, lettera e) dell'art. 15 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57 la parola «convenzioni» è preceduta dalla parola «le».


 

 

Art. 5

All'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1980 n. 57, è aggiunto il seguente comma: «Nel caso previsto dall'art. 16, n. 1) della presente legge, la convocazione dell'Assemblea è disposta sentito il Sindaco del Comune interessato».


 

 

Art. 6

Il sesto comma dell'art. 19 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, è sostituito dai seguenti: «In caso di decadenza, di morte, di dimissioni o di altre cause di cessazione da componente dell'Assemblea generale, il Consiglio comunale competente provvede alla sostituzione mediante surrogazione nel termine di dieci giorni dalla vacanza.

In mancanza provvede l'Assemblea generale.

Nel caso in cui la lista sia esaurita, il Consiglio comunale procede a nuove elezioni garantendo la rappresentanza della lista che aveva espresso il componente cessato dalla funzione».


 

 

Art. 7

Il quarto comma dell'art. 21 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, è sostituito dal seguente: «In tutti i casi non espressamente disciplinati con la legge 23 dicembre 1978, n. 833, il numero dei Consiglieri comunali facenti parte del Comitato di gestione non può essere superiore a tre».

Dopo il quinto comma dell'art. 21 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, è inserito il seguente: «Nell'ipotesi prevista dal quarto comma dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , il numero dei Consiglieri circoscrizionali facenti parte dei Comitati di gestione non può essere superiore a tre».


 

 

Art. 8 (1)

[I commi secondo e terzo dell'art. 26 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, sono sostituiti dai seguenti: «L'Assemblea generale determina detta indennità che non può superare rispettivamente per il Presidente e per i componenti del Comitato di gestione i quattro quinti di quella del Sindaco e degli Assessori di un Comune con popolazione di 50.000 abitanti.

Ai componenti dell'Assemblea è corrisposta una indennità di presenza pari ai quattro quinti di quella corrisposta ai Consiglieri comunali di un Comune con popolazione di 50.000 abitanti».]

 

(1) Articolo soppresso dall'articolo 5 della legge regionale 29 agosto 1983, n. 28.


 

 

Art. 9

L'art. 37 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, è preceduto dalle seguenti parole:

«Titolo VIII NORME PER LA PRIMA COSTITUZIONE DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI».


 

 

Art. 10

Il quarto comma dell'art. 37 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, è sostituito dal seguente:

«L'Assemblea si ritiene valida con la presenza della metà più uno dei suoi componenti».


 

 

Art. 11

Al primo comma dell'art. 39 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, sono aggiunte le seguenti parole: «con le modalità previste dall'art. 24 della presente legge».

Il secondo comma dell'art. 39 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, è abrogato.


 

 

Art. 12

Il primo comma dell'art. 47 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, è così integrato:

- dopo le parole: «n. 40 infermieri psichiatrici» sono inserite le parole: «n. 3 animatori di comunità».

I commi quinto e sesto dell'art. 47 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, sono sostituiti dai seguenti: «Detta equipe avrà il compito di programmare, coordinare e promuovere gli interventi a favore dell'età evolutiva, secondo le modalità di cui all'art. 28, ultimo comma, della presente legge.

Essa è così composta:

- n. 1 Primario neuropsichiatra infantile;

- n. 2 Aiuto neuropsichiatri infantili;

- n. 3 Assistenti sociali;

- n. 1 Psicologo;

- n. 1 Sociologo;

- n. 5 Vigilatrici d'infanzia;

- n. 10 Puericultrici».


 

 

Art. 13

All'ultimo comma dell'articolo 48 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57 gli ambiti « 47 - 51 - 52 Nocera Inferiore» «48 - 59 - 50 Cava dei Tirreni» sono sostituiti dai seguenti: «50 - 51 - 52 Nocera inferiore» «47 - 48 - 49 Cava dei Tirreni».


 

 

Art. 14

Al primo comma dell'art. 52 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, le parole: «art. 5» sono sostituite dalle parole: «art. 51».

Al secondo comma dell'art. 52 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, il sesto capoverso è sostituito dal seguente: «due funzionari della Regione - Componenti».

Al quarto comma dell'art. 52 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, il primo capoverso è sostituito dal seguente: «Assessore regionale alla Sanità o suo delegato - Presidente».


 

 

Art. 15

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2º comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 11 dicembre 1980

Emilio  De Feo