Legge Regionale 26 novembre 1974, n. 65.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 75 del 29 novembre 1974


«Norme per la profilassi della malattia emolitica del neonato»


Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

 

Art. 1

Presso tutti i Centri Trasfusionali della regione vengono effettuate gratuitamente le analisi diagnostiche immunoematologiche prenatali e neonatali della malattia emolitica del neonato, la determinazione del «Gruppo sanguigno (sistema ABO)» e del fattore RH in ogni coppia di sposi, nonchè tutte le altre indagini relative alla immunoprofilassi.


 

 

Art. 2

Tutte le donne aventi fattore RH negativo (RH o D) e con marito RH positivo, saranno sottoposte a periodici controlli immunoematologici (test di Coombs indiretto) nel corso di ogni gravidanza (III, VI, VII, VIII e IX mese) gratuitamente presso i Centri Trasfusionali; in caso di esito negativo di tali controlli, entro 72 ore dal parto di feto con fattore RH positivo o da aborto, previ ulteriori controlli sierologici dai quali risulti l'assenza di una isoimmunizzazione materno - fetale, le puerpere sono sottoposte gratuitamente, previo loro assenso, al trattamento profilattico con immunoglobuline umane anti-D, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 125 del DM 18 giugno 1971.

Nei casi trattati con gammaglobulina anti-D, a distanza di 4 - 6 mesi dal parto, saranno ripetuti i controlli immunoematologici, onde verificare l'efficacia della immunoterapia.


 

 

Art. 3

Qualora il parto o l'aborto non abbia luogo presso un Ospedale, il trattamento profilattico, previ controlli sierologici eseguiti nello stesso luogo di degenza o, gratuitamente, presso un Centro Trasfusionale, è effettuato dal Medico o dall'Ostetrica che hanno assistito al parto o all'aborto. In tal caso le immunoglobuline anti-D necessarie sono ritirate gratuitamente, dietro presentazione di specifica richiesta medica, presso il più vicino Centro Trasfusionale, che ne deve essere obbligatoriamente dotato.

La richiesta di cui al comma precedente, contenente tutti i dati idonei alla identificazione della persona sottoposta al trattamento profilattico, deve essere formulata e sottoscritta dal medico curante, corredata dall'esito dei controlli sierologici effettuati.


 

 

Art. 4

La Giunta regionale con proprio atto provvederà trimestralmente, al rimborso del costo delle immunoglobuline anti - D e delle analisi diagnostiche di cui agli artt. 1, 2 e 3 della presente legge, a favore dei Centri Trasfusionali, su presentazione delle richieste mediche di cui all'art. 3, nonchè delle ricevute di consegna debitamente sottoscritte dal familiare dell'assistito che ha ritirato il farmaco.


 

 

Art. 5

Le Autorità sanitarie comunali, su istruzione della Giunta regionale, promuoveranno concrete iniziative idonee a diffondere l'importanza della determinazione del gruppo sanguigno degli sposi e la conoscenza del trattamento profilattico di cui alla presente legge.


 

 

Art. 6

All'onere derivante dalla presente legge previsto in Lire 70.000.000 annui, si provvede con appositi stanziamenti nei corrispondenti capitoli di bilancio a partire dal 1975.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 26 novembre 1974

Cascetta