Legge Regionale 11 aprile 2018, n. 17.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 29 del 13 aprile 2018

 

"Diffusione delle tecniche salvavita e dei concetti di prevenzione primaria quali la disostruzione delle vie aeree e la rianimazione cardiopolmonare"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:       

 

 

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Campania, nell'ambito della propria competenza in materia di politiche socio-sanitarie, promuove la massima diffusione delle tecniche salvavita in ambiente extra-ospedaliero, mediante percorsi formativi e informativi sulle tecniche di disostruzione delle vie aeree, di rianimazione cardiopolmonare con uso del defibrillatore semiautomatico, di seguito denominato DAE, e delle tecniche di primo soccorso, rivolti al maggior numero di persone.

2. La Regione Campania promuove presso le istituzioni scolastiche, anche attraverso enti che si avvalgono di istruttori e formatori idoneamente certificati, opportune campagne di sensibilizzazione e diffusione delle linee guida sulle tecniche di cui al comma 1, rivolte al personale docente e non docente, educatori, genitori e studenti.

3. La Regione Campania promuove inoltre, anche in ambito pediatrico, la diffusione della conoscenza delle tecniche salvavita, della disostruzione delle vie aeree con rianimazione cardiopolmonare e degli elementi di primo soccorso, con particolare riferimento alle funzioni vitali, con l'inserimento nei corsi di preparazione al parto di percorsi informativi e formativi sulle specifiche tecniche.


 

 

Art. 2

(Destinatari)

1. Le norme di cui alla presente legge sono rivolte principalmente ai soggetti che hanno in custodia minori e che operano negli ambiti frequentati dagli stessi.


 

                                                                        

Art. 3

(Obblighi e premialità)

1. La Regione prevede, nel rispetto dei vincoli imposti dal Piano di rientro dal disavanzo in materia sanitaria e sulla base degli indirizzi del Commissario di governo per la prosecuzione del Piano stesso, una specifica premialità nei criteri dei bandi e nell'erogazione di contributi a favore delle scuole dell'infanzia, asili nido, nonché di tutte le scuole dell'obbligo che realizzano percorsi informativi e formativi sulle tecniche salvavita, sulla disostruzione delle vie aeree con rianimazione cardiopolmonare e sugli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali, tenuti da personale sanitario e centri di formazione riconosciuti quali Basic Life Support – early Defibrillation, di seguito denominati BLSD, rivolti al personale docente e non docente, alle famiglie e ai minori.

2. La Regione promuove l'attivazione in tutte le istituzioni scolastiche del territorio regionale di corsi di rianimazione cardiopolmonare BLS e BLSD certificativi per gli studenti delle classi finali.


 

 

Art. 4

(Competenze della Regione)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1 provvede:

a) all'organizzazione delle campagne di informazione presso le  scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, sulla cultura del soccorso con particolare riferimento alle tecniche salvavita, di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e rianimazione cardiopolmonare, anche attraverso protocolli di intesa con i Ministeri competenti, con l'Ufficio scolastico regionale, con le Aziende sanitarie locali, con le singole istituzioni scolastiche e formative, con la Croce Rossa Italiana e con i rappresentanti del mondo dell'associazionismo e del volontariato che si occupano di tutela dei diritti dell'infanzia, di percorsi informativi e formativi rivolti al personale docente e non docente, alle famiglie e agli studenti, riguardanti le tecniche salvavita,  della disostruzione delle vie aree, dell'uso del defibrillatore semiautomatico e degli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali, tenuti dai centri di formazione BLSD accreditati dalla Regione;

b) alla promozione delle campagne di comunicazione rivolte ai dirigenti scolastici regionali sulla possibilità di organizzare eventi formativi certificati, favorendo la partecipazione del personale docente e non docente ai percorsi formativi sulle tecniche di cui all'articolo 1, tenute da associazioni e centri di formazione riconosciuti;

c) alla sensibilizzazione volta a garantire, negli orari di esercizio dell'attività di mensa, la presenza di almeno un soggetto appartenente al personale docente o non docente in possesso di conoscenze teoriche e pratiche in materia di manovre pediatriche di disostruzione e di prevenzione del soffocamento causato da ingestione di cibo e l'esposizione di tabelle illustrative delle corrette manovre pediatriche di disostruzione delle vie aeree e quelle raffiguranti i cibi maggiormente responsabili delle ostruzioni delle vie aeree se non tagliati in modo appropriato;

d) all'approvazione del programma annuale degli interventi formativi e informativi per la diffusione delle tecniche salvavita, degli elementi di primo soccorso, in attuazione di quanto previsto alla lettera a).


 

 

Art. 5

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, entro il 30 novembre di ciascun anno, presenta al Consiglio regionale una relazione dalla quale emerge lo stato di attuazione della presente legge e i risultati degli interventi. A tal fine, con riferimento alle attività previste all'articolo 4, relaziona:

a) sul numero dei corsi realizzati e sul grado di soddisfazione degli stessi;

b) sulla misura in cui le iniziative promosse hanno soddisfatto il fabbisogno;

c) sul grado di diffusione delle iniziative sul territorio;

d) sulle criticità riscontrate e sugli interventi adottati per fronteggiarle.


 

 

Art. 6

(Clausola di salvaguardia)

1. Le norme della presente legge non possono applicarsi o interpretarsi in contrasto con le previsioni del Piano di rientro dal disavanzo sanitario e con quelle dei programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Finanziaria 2010) e con le funzioni attribuite al Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario.


 

 

Art. 7

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per l'anno a2018 e in euro 100.000,00 per gli anni 2019-2020, si provvede mediante prelevamento dalla Missione 20, Programma 01, Titolo 1, e contestuale incremento di pari importo della Missione 13, Programma 07, Titolo 1.


 

 

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

                                                                                                                      De Luca