- Home
- Normativa - Leggi Regionali
- Sanità
- Legge Regionale 11 febbraio 2011, n. 3.
Legge Regionale 11 febbraio 2011, n. 3.
Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 11 del 14 febbraio 2011
"Integrazione all'articolo 1 della legge regionale 24 novembre 2001, n. 14 (Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni".
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 24 novembre 2001, n. 14 (Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni), è aggiunto il seguente:
"3. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle stazioni di radioamatore di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), se operanti nel rispetto dei limiti di potenza previsti dal Codice in vigore. I titolari delle stazioni di radioamatore comunicano all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania il luogo, l'indirizzo di esercizio della stazione e la potenza trasmissiva massima per ciascuna banda di frequenza utilizzata".
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
Caldoro
- Testo come pubblicato sul Bollettino n. 11 del 14 febbraio 2011 PDF (Dimensione file: 65,11 Kb)