Legge Regionale 11 febbraio 2011, n. 3.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 11 del 14 febbraio 2011

 

"Integrazione all'articolo 1 della legge regionale 24 novembre 2001, n. 14 (Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni".

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

 

 Ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

PROMULGA

La seguente legge:

 

Art. 1

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 24 novembre 2001, n. 14 (Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni), è aggiunto il seguente:

"3. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle stazioni di radioamatore di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), se operanti nel rispetto dei limiti di potenza previsti dal Codice in vigore. I titolari delle stazioni di radioamatore comunicano all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania il luogo, l'indirizzo di esercizio della stazione e la potenza trasmissiva massima per ciascuna banda di frequenza utilizzata".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro