Legge Regionale 18 luglio 2023, n. 18.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 55 del 18 luglio 2023

 

"Adeguamento della indennità di residenza, in favore dei farmacisti rurali. Legge 8 marzo 1968, n. 221."

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

 

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Campania, al fine di garantire la capillarità dell'assistenza farmaceutica nel territorio regionale, sostiene le farmacie rurali intese quali presidi essenziali per il benessere dei cittadini delle località con meno di 3.000 abitanti.


 

 

Art. 2

(Indennità di residenza)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 l'indennità di residenza, prevista dall'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali) e dalla legge 5 marzo 1973, n. 40 (Norme interpretative dell'art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, recante provvedimenti a favore dei farmacisti rurali), per i titolari, i direttori responsabili ed i gestori provvisori di farmacie rurali ubicate in Comuni, frazioni, centri abitati, località e agglomerati rurali con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, è fissata nella misura annua di:

a) euro 10.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione fino a 600 abitanti;

b) euro 7.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione da 601 a 1.000 abitanti;

c) euro 5.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;

d) euro 3.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti.

2. Ai Comuni che gestiscono le farmacie rurali secondo le norme stabilite dal regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 (Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province) ed in base alla legge 221/68 spetta un contributo annuo pari alla misura dell'indennità stabilita nel comma 1 a favore dei farmacisti rurali ridotto della quota a carico del Comune.


 

 

Art. 3

(Modalità di erogazione)

1. Con delibera della Giunta regionale sono definite, con decorrenza biennale, le attività, le condizioni, le modalità per poter richiedere l'indennità di residenza e le tempistiche con cui le Aziende sanitarie locali erogano, in rate annuali, le indennità in favore delle farmacie rurali, a condizione che le stesse risultino essere state aperte e funzionanti durante l'anno solare cui dette indennità si riferiscono.


 

 

Art. 4

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge pari ad euro 1.750.000,00, per ciascuno esercizio finanziario 2024 e 2025, si provvede con le disponibilità del Fondo Sanitario Nazionale assegnate alla Regione Campania, a valere sulle risorse iscritte alla Missione 13, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania.


 

 

Art. 5

(Abrogazioni e disposizioni di rinvio)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, è abrogato il comma 222 dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (Collegato alla legge di stabilità regionale 2014)) e, per quanto non previsto dalla presente legge, si osservano le norme di cui alla legge 221/1968 ed alla legge 40/1973 in quanto applicabili.


 

 

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca