Legge Regionale 1 dicembre 2010, n. 15

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 27 giugno 2011, n. 10 e 27 gennaio 2012, n. 1.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

 

Testo vigente della Legge Regionale 1 dicembre 2010, n. 15.

 

"Modifica delle leggi regionali 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania- legge finanziaria anno 2010)", 1 febbraio 1980, n. 7 (Norme sulla disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della regione Campania) e 28 novembre 2008, n. 16 (Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo)".


Il Consiglio Regionale

ha approvato

 

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

La seguente legge:


Art. 1

Modifiche della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania – Legge finanziaria anno 2010) e della legge regionale 28 novembre 2008, n. 16 (Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo).

1. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania, legge finanziaria anno 2010), è abrogato.

2. Gli atti adottati in applicazione della predetta norma sono privi di effetti giuridici, ad eccezione degli atti adottati per le farmacie istituite in deroga al criterio demografico, ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), per le quali non è stata conclusa alcuna procedura amministrativa e per le quali restano validi i decreti di soppressione già emessi.

3. Restano confermati i dispensari ordinari in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge nei comuni, nelle frazioni e nei centri abitati ove le particolari condizioni del territorio o della dislocazione della popolazione non consentono la efficace assistenza farmaceutica per l'impossibilità di istituire farmacie in base alle leggi vigenti. Restano confermati a tempo indeterminato i dispensari ordinari in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge compresi quelli autorizzati dalle amministrazioni locali. (1)

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 28 novembre 2008, n. 16 (Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo), è aggiunto il seguente:
"5. Nelle more dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, le aziende sanitarie locali possono sottoscrivere, con le strutture autorizzate ai sensi della Delib.G.R. 31 dicembre 2001, n. 7301, contratti per le attività di cure palliative ai malati terminali-hospice. La Giunta regionale provvede all'approvazione delle tariffe entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

 

(1) Comma così sostituito dall'articolo 44, comma 4, della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1.


 

 

Art. 2 (1)

[Modifiche della legge regionale 1° febbraio 1980, n. 7 (Norme sulla disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della regione Campania).]

[1. All'articolo 2 della legge regionale 1° febbraio 1980, n. 7 (Norme sulla disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della regione Campania) e successive modifiche, dopo le parole "non inferiore a 44 ore", sono soppresse le seguenti "né superiore a 60 ore. L'orario giornaliero deve prevedere un intervallo pomeridiano; l'orario settimanale deve prevedere il riposo di cui all'articolo 4".

2. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 7/1980 è sostituito dal seguente:
"1. Nei giorni di domenica e festività infrasettimanali tutte le farmacie, urbane e rurali, devono assicurare il livello minimo di servizio farmaceutico mediante i turni stabiliti secondo la presente legge. Le farmacie, non in servizio per turno, possono rimanere aperte nei giorni di domenica e di festività infrasettimanale, purché per l'intero anno solare e previa comunicazione al sindaco territorialmente competente.".

3. L'articolo 7 della legge regionale n. 7/1980 è così sostituito:
"Art. 7
Durante le ore notturne di qualsiasi giorno, feriale o festivo, il servizio farmaceutico è assicurato da farmacie che si offrono volontariamente di svolgere permanentemente il servizio notturno e da farmacie che svolgono tale servizio attraverso turni all'uopo adottati con deliberazione del direttore generale dell'azienda sanitaria locale (ASL), su proposta dell'ordine provinciale dei farmacisti e sentiti i sindaci dei comuni interessati. Il servizio notturno permanente volontario deve riferirsi ad un intero anno solare e deve essere reso per 365 giorni all'anno. Le farmacie che intendono svolgere volontariamente e permanentemente il servizio notturno devono comunicare il loro intendimento al sindaco del comune, all'ASL territorialmente competente e all'ordine provinciale dei farmacisti. Il servizio notturno deve garantire i seguenti livelli minimi di servizio:

a) nei Comuni con più di centomila abitanti o capoluoghi di provincia a turno, a chiamata e con l'obbligo di pernottamento di un farmacista in farmacia;

b) negli altri Comuni con più di una farmacia, a turno e a chiamata;

c) nei Comuni e frazioni con una sola farmacia, a turno con le farmacie più vicine e a chiamata".]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 2 della legge regionale 27 giugno 2011, n. 10.


 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro