Legge Regionale 16 maggio 2006, n. 11.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 24 del 29 maggio 2006

 

"Interventi a favore dei soggetti affetti da epilessia"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

 

Articolo 1

Istituzione Centro regionale di riferimento per l'epilessia

1. È istituito presso l'azienda ospedaliera universitaria Federico II il Centro regionale di riferimento per l'epilessia allo scopo di assicurare:

a) il miglioramento della qualità di vita alle persone con epilessia ed alle loro famiglie attraverso una efficace assistenza socio-sanitaria;

b) una diminuzione dei costi socio-sanitari diretti, indiretti e intangibili attraverso diagnosi precoci ed adeguate terapie.

2. Il Centro di cui al comma 1, nell'ambito degli indirizzi programmatici predisposti dal piano ospedaliero regionale, attua gli interventi per assicurare l'applicazione della presente legge e ne garantisce il monitoraggio.

3. Il Centro, al fine di garantire competenza e rispetto del principio di sussidiarietà, si avvale della consulenza di rappresentanti designati dalla Lega Italiana contro l'Epilessia -LICE- e dell'Associazione Regione Campania Epilessie ARCE.

 

 

Articolo 2

Accertamento dello stato di invalidità

1. L'accertamento dell'invalidità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 4, è affidato alle aziende sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, articolo 1.

 

 

Articolo 3

Orientamento alla professione o lavoro

1. I responsabili dell'istituto scolastico frequentato da un soggetto affetto da epilessia, tenuto conto della compatibilità tra capacità potenziale e forma di epilessia, nel garantire forme di collegamento con la famiglia dell'alunno, esprimono alla famiglia medesima il proprio parere professionale circa il percorso di studi o di formazione cui sottoporre preferibilmente l'alunno.

 

 

Articolo 4

Accertamento di remissione clinica

1. Il soggetto, in assenza di crisi e di assunzione di farmaci antiepilettici per un periodo di cinque anni e con elettroencefalogramma -EEG- nella normalità, è considerato in remissione clinica.

L'accertamento è predisposto con le medesime modalità di cui all'articolo 2.

 

 

Articolo 5

Interventi di informazione

1. Interventi nei confronti dei cittadini - L'assessorato alla sanità promuove la realizzazione e divulgazione di messaggi ed attiva canali di sensibilizzazione ed in formazione sulla patologia attraverso i mezzi stampa, radio e TV tenendo anche conto delle indicazioni del Centro regionale di riferimento per l'epilessia.

2. Interventi nei confronti dei datori di lavoro - L'assessorato alla sanità promuove contatti e fornisce alle associazioni di categoria materiale di informazione sulla patologia allo scopo di eliminare i pregiudizi che possono creare impedimenti all'atto dell'assunzione del soggetto con epilessia valendosi del contributo del Centro regionale di riferimento per l'epilessia.

 

 

Articolo 6

Interventi di formazione

1. Interventi nei confronti dei medici di famiglia - Il Centro regionale di riferimento per l'epilessia fornisce alle associazioni di categoria, per una capillare distribuzione, materiale di informazione sulla patologia e sull'ubicazione e livello delle strutture sanitarie preposte alla diagnosi e alla cura dell'epilessia.

2. Interventi nei confronti dei farmacisti e degli infermieri professionali - Il Centro regionale di riferimento per l'epilessia fornisce alle associazioni di categoria materiale di informazione sulla patologia.

3. Interventi nei confronti dei docenti e degli insegnanti-operatori scolatici - Il Centro regionale di riferimento per l'epilessia divulga materiale informativo sulla patologia, sull'assistenza e sul comportamento nei confronti del soggetto con epilessia, sui rapporti con il resto della classe.  L'assessorato alla sanità, di concerto con l'assessorato all'istruzione e con il provveditorato regionale agli studi, prevede l'istituzione di corsi di aggiornamento per insegnanti sulle problematiche relative all'epilessia.

4. Interventi nei confronti delle commissioni medico-legali. Il Centro regionale di riferimento per l'epilessia, per garantire uniformità di giudizio ai fini dell'attestazione di idoneità alla professione o al lavoro di un soggetto con epilessia, elabora per le commissioni di cui all'articolo 2 le linee guida che definiscono le incompatibilità tra forme diverse di epilessia e mansioni lavorative.

 

 

Articolo 7

Strutture sanitarie per l'accertamento e la cura dell'epilessia

1. La regione Campania individua, nell'ambito del piano ospedaliero regionale, spazi idonei alla diagnosi e alla cura dell'epilessia con l'indicazione delle localizzazioni, del dimensionamento e delle specializzazioni:

a) ambulatori extra-ospedalieri per l'individuazione della sospetta epilessia;

b) ambulatori ospedalieri ed universitari per l'infanzia e per gli adulti che garantiscono con i propri spazi e servizi la formulazione della diagnosi precoce e la cura dell'epilessia;

c) Centri per l'epilessia per l'infanzia e per gli adulti che garantiscono con spazi e servizi di alta tecnologia e con personale altamente qualificato la diagnosi e cura di situazioni complesse - farmacoresistenze, situazioni in cui è richiesta una diagnosi differenziale, approccio neurochirurgico - secondo una programmazione territoriale.

2. Gli operatori sanitari che nell'esercizio della loro professione vengono a conoscenza di un caso di epilessia sono tenuti a prestare la necessaria assistenza adottando tutte le misure occorrenti per la tutela della riservatezza della persona assistita.

3. Ogni sistema di sorveglianza epidemiologica e rilevazione statistica deve essere effettuato con modalità che non consentano l'identificazione della persona. La comunicazione dei risultati di accertamenti diagnostici può essere data esclusivamente alla persona cui tali esami sono riferiti o altro legale rappresentante, fatti salvi i casi previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, articolo 5, comma 3.

4. L'accertata epilessia non costituisce motivo di discriminazione, in particolare per l'iscrizione alla scuola e per l'accesso o il mantenimento del posto di lavoro.

 

 

Articolo 8

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si fa fronte mediante prelievo della somma di euro 200.000,00 dall'unità previsionale di base 7.29.65 dello stato di previsione della spesa per l'anno 2006 in termini di competenza e cassa, ed allocazione della stessa somma sull'unità previsionale di base 4.15.38 della spesa del bilancio del corrente esercizio finanziario, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, articolo 27.

2. Per gli anni successivi si fa fronte con appositi stanziamenti di bilancio.

 

 

Articolo 9

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

16 maggio 2006

                                                                                                                                              Bassolino