Legge Regionale 27 aprile 1990, n. 25.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 21 del 7 maggio 1990

 

«Modifiche alla Legge regionale 15 marzo 1984, n. 11 – Articolo  24 - e successive modifiche ed integrazioni recante norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps e per l'inserimento nella vita sociale»


 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA


la seguente legge:

Art. 1

Il terzo comma dell'art. 24 della Legge Regionale 15 marzo 1984, n. 11, nel testo modificato ai sensi delle successive Leggi regionali 4 maggio 1987, n. 27 e 25 agosto 1989, n. 17, e' sostituito dal seguente: "I Presidi privati di riabilitazione che alla data del 12 luglio 1989 risultino iscritti nello speciale elenco di cui all'art. 24 della Legge Regionale 15 marzo 1984, n. 11, dovranno realizzare il piano di ristrutturazione entro il 30 giugno 1991.


 

Art. 2

Entro il 31 dicembre 1990, la Giunta Regionale e' tenuta a relazionare al Consiglio regionale sullo stato di attuazione dei piani di adeguamento agli standards previsti.

Il Consiglio Regionale, con apposita risoluzione di indirizzo, indicherà' alla Giunta, in relazione alle risultanze degli adempimenti di cui al primo comma, le misure da adottare al fine di approntare, entro il 30 giugno 1991, gli strumenti idonei al pieno rispetto della normativa vigente in materia.


 

Art. 3

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 27 aprile 1990

CLEMENTE DI SAN LUCA