Legge Regionale 25 agosto 1989, n. 16.

 Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 39 del 6 Settembre 1989


"Interpretazione autentica del 1° comma dell'articolo 26 della Legge Regionale 15 marzo 1984, n. 11 recante: norme per la prevenzione cura e riabilitazione degli handicap e per l'inserimento nella vita sociale"
  

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

 ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 PROMULGA

la seguente legge:


Articolo Unico
 
Il 1° comma dell'articolo 26 della Legge Regionale 15 marzo 1984, n. 11 va interpretato nel senso che il contributo ivi previsto non è destinato alle famiglie di coloro che sono genericamente bisognosi di assistenza, per i quali siano previsti altri tipi di intervento in leggi nazionali e regionali.

Esso contributo è erogato dalle UU.SS.LL. esclusivamente alle famiglie di quei soggetti portatori di handicap, a carico dei quali le UU.SS.LL. medesime abbiano accertato la sussistenza di handicap gravissimimi, tali da richiedere cure ed assistenza intense e continuative 24 ore su 24, stante la non autosufficienza del soggetto assistito e la totale sua incapacità di provvedere ai bisogni primari.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 25 agosto 1989

CLEMENTE DI SAN LUCA