Legge Regionale 25 agosto 1989, n. 17.

 Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 39 del 6 Settembre 1989

 

"Modifiche alle Leggi Regionali 15 marzo 1984, n. 11 e 4 maggio 1987, n. 27, articolo 24 – norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicap e per l'inserimento nella vita sociale"

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il terzo comma dell'articolo 24 della Legge Regionale 15 marzo 1984, n. 11 nel testo modificato ai sensi della successiva Legge Regionale 4 maggio 1987, è sostituito dal seguente:

"I presidi privati di riabilitazione che alla data del 12 luglio 1989 risultino iscritti nello speciale elenco di cui all'articolo 24 della Legge Regionale 15 marzo 1984, n. 11 dovranno realizzare il piano di ristrutturazione entro il 30 giugno 1990.



Art. 2

Entro il 31 dicembre 1989, la Giunta Regionale è tenuta a relazionare al Consiglio Regionale sullo stato di attuazione dei piani di adeguamento agli standard previsti.

Il Consiglio Regionale, con apposita risoluzione di indirizzo indicherà alla Giunta, in relazione e alle risultanze degli adempimenti di cui al primo comma, le misure da adottare al fine di approntare entro il 30 giugno 1990, gli strumenti idonei al piano rispetto della normativa vigente in materia.



Art. 3

La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 25 agosto 1989

CLEMENTE DI SAN LUCA