Legge Regionale 19 gennaio 1987, n. 6.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 7 del 2 febbraio 1987


«Modifica ed integrazione delle leggi regionali n. 57 del 9 giugno 1980 e n. 13 dell'8 marzo 1985»


Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

A parziale modifica ed integrazione degli articoli 28 della legge regionale n. 57 del 9 giugno 1980 e 3 della legge regionale n. 13 dell'8 marzo 1985, al Servizio Ecologia Igiene e Profilassi dell'Unità Sanitaria Locale n. 44 di Napoli sono attribuite le seguenti funzioni sovrazonali per l'intero territorio comunale:

- Coordinamento della raccolta ed elaborazione delle informazioni sanitarie di interesse cittadino;

- Coordinamento interventi di educazione sanitaria;

- Coordinamento della guardia igienica;

- Profilassi delle malattie infettive e diffusive;

- Trasmissione delle informazioni sull'andamento delle malattie infettive e diffusive alle altre UUSSLL della città di Napoli;

- Sorveglianza sulle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate:

- Vaccinazioni internazionali;

- Compilazione del modello 15 relativo alle malattie infettive sulla base della prima inchiesta epidemiologica effettuata dalle singole Unità Sanitarie Locali;

- Sorveglianza sull'andamento delle mortalità per cause specifiche;

- Interventi e disinfezione e di disinfestazione in ambienti non confinati e piani di derattizzazione e gestione della stufa di disinfenzione e disinfestazione;

- Igiene edilizia con riferimento a pareri igienico - sanitari sui piani urbanistici;

- Polizia mortuaria e igiene cimiteriale;

- Sorveglianza sanitaria su: centrale del latte, mercato ortofrutticolo e acquedotto municipale;

- Sorveglianza sanitaria sulla balneazione;

- Igiene dell'aria, compresa la sorveglianza sull'inquinamento acustico.

Restano attribuite al Servizio Ecologia Igiene e Profilassi di ciascuna USL del Comune di Napoli, per l'ambito di propria competenza, le seguenti funzioni;

- Raccolta e prima elaborazione delle informazioni correnti interessanti il territorio dei quartieri facenti parte della USL;

- Educazione sanitaria se non affidata ad appositi servizi già istituiti;

- Guardia igienica;

- Vaccinazioni obbligatorie raccomandate se non affidate ai Servizi Materno-Infantili e tenuta dei relativi registri;

- Igiene alimentare con espressione dei pareri al Sindaco ai fini delle autorizzazioni sanitarie;

- Vigilanza igienica e campionamento degli alimenti e degli altri generi destinati al consumo alimentare;

- Sorveglianza sanitaria ed espressione dei pareri al Sindaco per le autorizzazioni sanitarie concernenti alberghi, pensioni, piscine, impianti sportivi, strutture e presidi sanitari;

- Accertamenti necroscopici se non affidati al Servizio o Settore di medicina legale;

- Tenuta dei registri di mortalità della USL;

- Sorveglianza sanitaria sugli esercizi pubblici;

- Igiene edilizia con espressione dei pareri al Sindaco ai fini delle concessioni edilizie e dell'abitabilità;

- Interventi di disinfezione e disinfestazione in ambienti confinati;

- Sorveglianza sugli incovenienti igienici;

- Sorveglianza igienica nelle attività artigianali ed industriali.



Art. 2

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge cederanno per il corrente esercizio finanziario e per quelli successivi, a carico della quota per la spesa corrente del Fondo Sanitario Nazionale.



Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del II comma dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 19 gennaio 1987

FANTINI