Legge Regionale 3 agosto 1982, n. 44.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 13 giugno 2003, n. 12.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


Testo vigente della Legge Regionale 3 agosto 1982, n. 44.

 

«Istituzione di una scuola regionale per la preparazione professionale degli agenti di polizia municipale»


Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

 

Art. 1

È istituita una scuola regionale per l' addestramento, la formazione e l'aggiornamento professionale degli appartenenti ai Corpi di polizia municipale della Regione Campania.


 

Art. 2 (1)

[La scuola regionale ha in particolare lo scopo di:

a) qualificare professionalmente gli allievi vigili di polizia municipale in servizio presso i Comuni;

b) svolgere corsi di aggiornamento professionale per gli appartenenti ai corpi di polizia municipale della Regione;

c) svolgere corsi di specializzazione nei settori di polizia urbana e rurale, giudiziaria, veterinaria, mortuaria, della circolazione e della infortunistica stradale, della igiene e sanità, dell'edilizia e del commercio ed in tutte le materie le cui funzioni sono state trasferite ai Comuni ed agli altri Enti locali ai sensi del DPR n. 616 del 24 luglio 1977 e delle leggi regionali di delega e sub - delega.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 20, comma 1 della legge regionale 13 giugno 2003, n. 12.


 

Art. 3 (1)

[Il Consiglio regionale, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, approva lo Statuto ed il Regolamento della scuola, predisposti dalla Giunta regionale.

Al funzionamento della scuola si provvede con personale in servizio presso la Regione e gli altri Enti locali e, ove necessario, attraverso convenzioni con esperti esterni.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 20, comma 1 della legge regionale 13 giugno 2003, n. 12.


 

Art. 4 (1)

[Le materie oggetto dei corsi e la loro strutturazione, l'ammissione e la frequenza agli stessi, i termini della presentazione, verranno stabiliti con apposito Regolamento da approvarsi dalla Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare della competente.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 20, comma 1 della legge regionale 13 giugno 2003, n. 12.


 

Art. 5 (1)

[Ai corsi potranno essere ammessi anche gli appartenenti ai corpi di Polizia municipale di Comuni di altre Regioni, previa sottoscrizione di quota determinata dall'apposito Regolamento della scuola, in relazione alla disponibilità dei posti nei singoli corsi.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 20, comma 1 della legge regionale 13 giugno 2003, n. 12.


 

Art. 6 (1)

[La Regione si assume gli oneri relativi:

a) al reperimento di locali idonei per la istituzione ed il funzionamento della scuola;

b) all'acquisto delle attrezzature ed alle spese di primo impianto della scuola;

c) al funzionamento della scuola, mediante concessione di un finanziamento annuale da determinarsi con la legge di approvazione del bilancio.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 20, comma 1 della legge regionale 13 giugno 2003, n. 12.


 

Art. 7 (1)

[All'onere derivante dall'attuazione del precedente articolo 6 lettera a) si provvede per il 1982 con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo n. 59 dello stato di previsione della spese per l'anno finanziario 1982, che presenta sufficiente disponibilità.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del detto articolo 6, lettera b) e c) si fa fronte per il 1982 con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo n. 942 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982, di nuova istituzione, con la dotazione di L. 100.000.000 (di cui L. 50.000.000 per gli interventi di cui alla lettera b) e L. 50.000.000 per gli interventi di cui alla lettera c) e con la denominazione: «Spese per il funzionamento della scuola regionale per l'addestramento, la formazione e l' aggiornamento professionale degli appartenenti ai corpi di polizia municipale della Regione Campania» mediante prelievo della somma L. 100.000.000 dallo stanziamento di cui al capitolo n. 200 dello stato di previsione medesimo che si riduce di pari importo.

Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 20, comma 1 della legge regionale 13 giugno 2003, n. 12.


 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 3 agosto 1982

Emilio De Feo