Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 23. (Abrogata)

"Interventi a favore dei comuni ai quali sono stati trasferiti i beni confiscati alla delinquenza organizzata, ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 109, articolo 3".

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel bollettino ufficiale n. 60 del 22 dicembre 2003, è stata abrogata dall'articolo 9, comma 1  della legge regionale 16 aprile 2012, n. 7: "Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.".