Legge Regionale 3 gennaio 1983, n. 4.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 14 marzo 2003, n. 7 e 23 febbraio 2005, n. 12.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


 

Testo vigente della Legge Regionale 3 gennaio 1983, n. 4.

 

«Indirizzi programmatici e direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub - deleghe ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 1° settembre 1981, n. 65 - Promozione culturale ed educazione permanente, biblioteche e musei».


Il Consiglio Regionale

ha approvato

 

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

 

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Gli indirizzi programmatici e le direttive fondamentali per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di promozione culturale ed educazione permanente in attesa che la materia stessa venga riordinata nell'ambito della legge generale sui servizi sociali, sono i seguenti.

Con legge di Bilancio, annualmente, la Regione definisce:

a) la quota finanziaria da impegnare per quelle attività di promozione culturale e di educazione permanente, di biblioteche e musei, che viene devoluta alle Province e ai Comuni, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 54;

b) la quota finanziaria che, invece, viene impegnata direttamente dall'Assessorato regionale competente per quelle attività di carattere e di interesse sovracomunale.


 

[Art. 2(1)

[Promozione culturale e educazione permanente]

[Nell'ambito del territorio della Campania, le Province e i Comuni, singoli o associati, d'intesa con gli Organi Collegiali della scuola, nell'intento di sviluppare un servizio educativo che coinvolga l'intera comunità e consenta la formazione integrale del cittadino, provvedono a:

1) predisporre un servizio di indagine, ricerca e documentazione sulle istituzioni culturali - educative, pubbliche e private, esistenti sul territorio;

2) realizzare e promuovere un adeguato sistema di strutture culturali coordinandole con quelle già esistenti nell'ambito del Distretto Scolastico;

3) istituire nuove attività formative extrascolastiche aventi lo scopo di neutralizzare l'analfabetismo di ritorno e consentire l'aggiornamento culturale di tutti i cittadini.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 19, comma 1 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 7.


 

[Art. 3(1)

[Per la realizzazione delle iniziative previste dall'articolo 2 i Comuni utilizzeranno anche il personale e le attrezzature dei Centri di educazione permanente, di cui all'art. 47 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.

I Centri Servizi Culturali e Sociali, istituiti con legge regionale 7 febbraio 1979, n. 11, modificata con legge regionale 29 maggio 1980, n. 41, saranno utilizzati, compreso attrezzature e personale regionale, dalle Associazioni di Comuni, promosse dalla Regione Campania ai sensi del DPR 24 luglio 1977, n. 616.

Nelle more dell'attuazione delle suddette Associazioni, le Amministrazioni Provinciali provvederanno alla continuazione della gestione dei Centri, nell'ambito dei principi fissati dalla legge istitutiva 7 febbraio 1979, n. 11.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 19, comma 1 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 7.



[Art. 4(1)

[I Comuni singoli o associati, formulano entro il 30 maggio di ogni anno, un programma di attività per iniziative, proposte direttamente o da enti, istituzioni, fondazioni, società regionali a prevalente partecipazione di enti locali e di associazioni a larga base rappresentativa, da svolgere nell'anno successivo.

Analogamente saranno inoltrati programmi da parte delle Province soltanto per iniziative che interessano più Comuni.

Le attività per le quali la Regione può concedere contributi comprendono:

a) iniziative rivolte all'arricchimento culturale degli adulti sia in ordine alle conoscenze umanistiche e scientifiche, sia in ordine alla vita sociale, familiare e del lavoro, compreso le attività di recupero all'alfabetizzazione, in accordo con la competente autorità scolastica;

b) attività inerenti l'educazione civile e politica, nonchè l'educazione morale;

c) iniziative di orientamento alla lettura e alla critica dei messaggi dei mass - media, nonchè di utilizzazione razionale del tempo libero;

d) interventi di educazione musicale;

e) attività dirette alla valorizzazione dei dialetti e del folklore locale;

f) visite giudate a musei e parchi, località archeologiche ed artistiche;

g) mostre, concorsi, manifestazioni letterarie, teatrali;

h) corsi speciali di primo apprendimento e di approccio ai fondamentali elementi della lingua italiana, volti a facilitare l'insediamento dei cittadini stranieri nella comunità della Campania;

i) corsi monografici legati a specifici interessi della comunità locale;

l) iniziative di aggiornamento degli operatori culturali;

m) interventi socio - culturali in favore delle famiglie dei lavoratori emigranti rientrati definitivamente.

Le domande di contributo devono contenere:

1) relazione illustrativa del progetto di attività, dei suoi scopi e della sua rilevanza;

2) un progetto analitico dei costi presuntivi e l'indicazione delle risorse finanziarie di cui il soggetto richiedente dispone, comprensive degli altri eventuali contributi da parte dei soggetti pubblici o privati;

3) l'indicazione delle attrezzature, dell'organizzazione e di quanto è necessario per la realizzazione del progetto di attività;

4) l'indicazione dei destinatari dell'attività e delle eventuali iniziative promozionali nei confronti del pubblico, nonchè dell'eventuale collaborazione di altri enti o istituti nel caso di progetti di vasta area;

5) l'indicazione del periodo di svolgimento dell'iniziativa ed il calendario delle attività previste.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato competente, formula entro il 30 gennaio dell'anno successivo il piano di ripartizione dei contributi in cui si specifica la entità del contributo per ciascuna iniziativa.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 19, comma 1 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 7.



Art. 5

Biblioteche

Nell'ambito del territorio della Campania, le Province e i Comuni provvedono alla istituzione, all'ordinamento e al funzionamento di biblioteche, anche attraverso forme associative preferibilmente di natura consortile, che diano vita a «sistemi bibliotecari» intercomunali e provinciali.

Provvedono, inoltre, al coordinamento dell'attività, al rilevamento dei dati ed alla raccolta dei cataloghi di tutte le biblioteche esistenti sul territorio, ivi comprese quelle dei Centri di Servizi Culturali, dei Centri di lettura, dei Centri Sociali di educazione permanente e dei Posti di Prestito.



Art. 6

Le province e i Comuni che intendono istituire una biblioteca, devono provvedere ad assicurare:

1) la sede, le attrezzature e il patrimonio librario idonei, nonchè il personale tecnico;

2) il servizio al pubblico che nella fase iniziale non può essere inferiore a 12 ore settimanali;

3) il funzionamento del «sistema bibliotecario» nel caso di biblioteche associate;

4) l'adozione di apposito regolamento per il funzionamento della biblioteca.


 

 

Art. 7

Le dimensioni del servizio (ampiezza dei locali, patrimonio librario, numero e qualifica del personale) devono essere determinati - salvo diverse proposte degli Enti interessati da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale - con riferimento agli standards che verranno indicati dal competente Servizio regionale.


 

Art. 8

I «sistemi bibliotecari», di norma, coincidono con uno o più Distretti Scolastici.

Ad iniziativa del Comune centro del Comprensorio bibliotecario di cui al piano approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 28 aprile 1975, n. 89/16, in mancanza, dal Comune sede del Distretto Scolastico, viene nominato un Consiglio di Gestione, in cui siano rappresentati gli Enti, locali e non, aderenti e le biblioteche che ne fanno parte, che elabora l'attività del «sistema bibliotecario».


 

Art. 9

Il Consiglio di Gestione, per la funzione di «Centro» del «sistema», designa una delle biblioteche aderenti che abbia i necessari requisiti di efficienza e provvede a:

a) coordinare l'attività delle biblioteche associate e ad assicurare il buon andamento del servizio anche con l'intervento di proprio personale tecnico;

b) compilare il catalogo unificato da depositare presso tutte le biblioteche associate;

c) elaborare, d'intesa con il competente Servizio regionale, norme, regolamenti e criteri unitari per la istituzione e il funzionamento delle biblioteche sul territorio.


 

Art. 10

Gli Enti locali compresi in un «sistema bibliotecario» assicurano, per la parte loro spettante, gli stanziamenti occorrenti per l'attività del «sistema».

La concessione di contributi ad Enti locali per il funzionamento delle biblioteche sulla quota finanziaria di cui alla lettera B dell'articolo 1 della presente legge è subordinata all'adesione dell'Ente locale ad un sistema bibliotecario.

Ai «sistemi bibliotecari» possono aderire anche biblioteche non appartenenti ad Enti locali.


 

[Art. 11(1)

[Musei]

[Nell'ambito del territorio della Campania, le Province e i Comuni in relazione alle locali esigenze storico - culturali provvedono alla istituzione dei musei locali la cui attività sia garantita da idonei locali e adeguato personale scientifico, tecnico e di custodia.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 18, comma 1 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 12.


 

[Art. 12(1)

[L'attività di ciascun Museo dovrà essere disciplinata con un regolamento che - salvo le necessarie, opportune modifiche - riproduca integralmente gli schemi concordati dall'Associazione Nazionale dei Musei degli Enti locali con l'apposita Commissione Interministeriale di cui alla legge 22 settembre 1960, n. 1080.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 18, comma 1 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 12.



[Art. 13(1)

[Sia per l'attività delle biblioteche che dei musei, le Province e i Comuni - singoli o associati - entro il 30 maggio di ogni anno, formulano programmi di attività con l'indicazione della relativa spesa.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato competente, entro il 30 gennaio dell'anno successivo, formula il piano di ripartizione dei contributi finanziando in tutto, o in parte, le iniziative proposte.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 18, comma 1 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 12.



Art. 14

Tutti i contributi - per le attività di promozione culturale e di educazione permanente, delle biblioteche e dei Musei - sono vincolati alla realizzazione delle iniziative per cui sono stati concessi e non possono essere utilizzati per altre iniziative se non a seguito di specifica e motivata richiesta da approvarsi dalla Giunta Regionale.



Art. 15

In caso di mancata o parziale realizzazione di qualsiasi iniziativa finanziaria, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato competente, dispone il recupero totale o parziale del contributo in correlazione con quanto effettivamente realizzato.



Art. 16

Il materiale informativo e pubblicitario relativo a qualsiasi iniziativa ammessa a fruire del contributo regionale deve portare la dicitura «con il contributo della Regione Campania».


 

[Art. 17(1)

[Entro il 31 marzo di ogni anno gli Enti locali dovranno trasmettere all'Assessorato regionale competente, per ciascuna delle attività delegate, una relazione analitica circa l'utilizzo dei finanziamenti ricevuti per le attività realizzate nell'anno precedente. Gli enti che non presenteranno le predette relazioni, non saranno ammessi ad ulteriori contributi.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 19, comma 1 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 7.


 

[Art. 18(1)

[Per il 1982, il termine del 30 maggio previsto dagli articoli 4 e 13 è sostituito da quello di giorni 60 decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 19, comma 1 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 7.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 3 gennaio 1983

Fantini