Legge Regionale 20 dicembre 2004, n. 14.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 63 del 22 dicembre 2004

 

Il presente testo tiene conto dell'errata corrige pubblicata sul BURC n. 2 del 10 gennaio 2005

 

"Tutela della minoranza alloglotta e del patrimonio storico, culturale e folcloristico della comunità albanofona del comune di greci in provincia di Avellino"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

La seguente legge:

 

Articolo 1

1. La Regione Campania tutela il patrimonio linguistico, storico e culturale della comunità albanofona del comune di Greci in provincia di Avellino.

 

 

Articolo 2

1. La Regione, d'intesa con l'amministrazione provinciale di Avellino, per i fini di cui all'articolo 1, promuove nelle scuole materne e dell'obbligo del comune di Greci - Av - l'inserimento della lingua arbëreshë unitamente a quello della lingua italiana.

2. I corsi di insegnamento della lingua albanese-arbëreshë sono tenuti  da docenti con diploma di laurea in lingue rilasciati da università statali, con preferenza per i docenti di parlata locale.

3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

 

 

Articolo 3

1. La regione, la provincia e le università della Campania concorrono fra loro all'istituzione, alla promozione e al finanziamento di:

a) biblioteca e discoteca di cultura arbëreshë, archivio storico documentale magnetico e multimediale, banca dati con raccolta di materiali storici, folcloristici e di tradizioni culturali, artistiche e linguistiche;

b) premi letterari, artistici e altre iniziative e manifestazioni culturali;

c) pubblicazione di una grammatica e di un vocabolario della lingua arbëreshë, di periodici, giornali, saggi e ogni iniziativa utile per la salvaguardia e la tutela della lingua e della cultura arbëreshë;

d) seminari e corsi di aggiornamento sulla lingua e letteratura albanese.arbëreshë, nonchè studi e tavole rotonde per promuovere la ricerca della identità linguistica e culturale della comunità albanofona;

e) scambi culturali e rapporti con la Repubblica d'Albania e con altre comunità albanofone d'Italia.


 

 

Articolo 4

1. La Regione, al fine di garantire la tutela della minoranza linguistica di Greci – Av, stipula convenzioni con il servizio radiotelevisivo pubblico e con il sistema radiofonico e televisivo regionale, nonché accordi emittenti locali per le trasmissioni giornalistiche e programmi di lingua arbëreshë.

 

 

Articolo 5

1. È istituito un nuovo capitolo di spesa nel bilancio regionale per l'attuazione della presente legge, a copertura anche delle spese per l'editoria, per gli organi di stampa, per le emittenti radiotelevisive private e per le associazioni riconosciute sul territorio a salvaguardia della minoranza linguistica.

 

 

Articolo 6

1. La Regione, nell'ambito dei compiti e della delega sulla formazione professionale, programma corsi per favorire la tutela e la trasmissione degli insegnamenti e della tradizione arbëreshë.

 

 

Articolo 7

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, stabiliti in euro 200.00,00 per il corrente esercizio finanziario, si fa fronte con l'incremento dello stanziamento di cui all'unità previsionale di base 3.11.31 di pari importo, mediante prelievo dell'occorrente somma, dall'unità previsionale di base 7.29.65 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2004 che si riduce della medesima entità, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 30 dicembre 2002 n. 7.

2. Per gli anni successivi si provvede con leggi di bilancio.

 

(1) Comma modificato con avviso di errata corrige pubblicato nel BURC n. 2 del 10 gennaio 2005.

 

 

Articolo 8

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Bassolino