Legge Regionale 25 gennaio 1977, n. 10.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 4 del 29 gennaio 1977


«Normativa per l'affidamento e l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica»


Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

 

Art. 1

La progettazione, l'affidamento e la esecuzione dei lavori e degli interventi di cui all'art. 2 della legge 5 agosto 1975, n. 412, relativi ai piani triennali di edilizia scolastica per il periodo 1975- 1980, sono disciplinati dalla presente legge.


 

 

Art. 2

Gli Enti obbligati, anche riuniti in Consorzio, provvedono alla progettazione ed alla esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo, predisponendo, ove possibile, complessi organici di scuole di vario ordine e grado.

Gli Enti obbligati possono avvalersi, per la progettazione ed esecuzione, sia di singole opere, sia di piani organici di opere e, in particolare, quando le opere stesse siano da realizzarsi con ricorso a processi di industrializzazione edilizia, dell'istituto della concessione di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5 agosto 1975, n. 412, sulla base di apposita convenzione che dovrà prevedere quanto stabilito dalla predetta norma.

L'affidamento in concessione viene assentito dalla Giunta regionale, su richiesta motivata degli Enti obbligati.


 

 

Art. 3

Gli Enti obbligati devono curare che i progetti tecnici esecutivi vengano redatti da un ingegnere, da un architetto o da altro tecnico, nello ambito delle competenze professionali, secondo le indicazioni di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412, e in osservanza della normativa di cui al DM 18 dicembre 1975, nel termine di 4 mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione, dei piani triennali di finanziamento regionali.

I progetti dovranno essere accuratamente compilati, osservando le norme contenute nel DM 29 maggio 1895 , modificato con DCPS 15 luglio 1947, n. 763 , allo scopo di dar corso alla esecuzione dell'opera senza alcuna incertezza.

I progetti dovranno, inoltre, essere muniti dei seguenti pareri:

a) dell'Ufficiale sanitario;

b) del Soprintendente ai Monumenti, ove necessiti.

I pareri predetti si intendono favorevolmente acquisiti in via definitiva, ove non emessi entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta.


 

 

Art. 4

Le spese per progettazione, direzione dei lavori e collaudo delle opere che possono essere comprese nei progetti, ai termini dell'art. 2 della legge 5 agosto 1975, n. 412, sono determinate in base alle vigenti tariffe professionali sullo ammontare dei lavori e delle espropriazioni risultanti dal progetto approvato.

 Il pagamento dei corrispettivi dovuti ai tecnici liberi professionisti, per le prestazioni di cui al 1º comma, è disposto su presentazione di notule, da parte dei professionisti stessi, debitamente vistate dal legale rappresentante dello Ente obbligato.


 

 

Art. 5

I progetti di qualsiasi importo, redatti da uffici tecnici degli Enti obbligati, diretti da un ingegnere o architetto, sono approvati in via definitiva, ai sensi della presente legge, dagli organi competenti degli Enti stessi, mediante apposita deliberazione, da adottarsi entro sette mesi decorrenti dalla data di pubblicazione dei piani triennali di finanziamento regionale, su conforme attestazione, da parte del responsabile dell'Ufficio tecnico, dell'avvenuto rispetto delle norme tecniche, di cui al precedente articolo 3, e con dichiarazione di disponibilità della area scelta, in conformità di quanto disposto al successivo articolo 8.

I progetti di qualsiasi importo, approvati da Enti obbligati non provvisti di uffici tecnici o non diretti da ingegneri o architetti, nonchè quelli relativi ad opere da affidare in concessione, devono essere corredati dal visto di conformità dell'Amministrazione Provinciale competente per territorio, che lo rilascia con delibera di Giunta, previo riscontro del proprio ufficio tecnico della completezza della documentazione e dell'avvenuto rispetto delle norme tecniche di cui al precedente articolo 3, nonchè delle previsioni di spesa.

Tale visto deve essere apposto entro 30 giorni dalla ricezione degli atti.

I progetti delle opere finanziate ai sensi della presente legge non sono sottoposti ai pareri tecnici previsti dall'art. 285 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni, e sono approvati con delibera del Consiglio dell'Ente obbligato.

Copie delle menzionate deliberazioni, appena divenute esecutive, nonchè dei progetti delle opere, devono essere inviate alla Giunta regionale.


 

 

Art. 6

Decorsi, infruttuosamente, i termini di cui al precedente articolo, nonchè quello del successivo articolo 9, la Giunta regionale adotta i provvedimenti sostitutivi, intesi alla sollecita realizzazione dell'opera.

La Giunta Regionale delibera, altresì , su preliminare parere delle commissioni di collaudo in corso d'opera, anche per i progetti approvati dagli Enti obbligati, in ordine:

a) alla definizione delle vertenze insorte con le imprese, in dipendenza dell'appalto;

b) alle richieste di maggiori compensi, esclusi i casi di cui al successivo articolo 7, avanzate in corso di opere o in sede di collaudo;

c) alle proposte di risoluzioni o rescissione di contratto;

d) alle determinazioni di nuovi prezzi che comportano una spesa superiore al quinto contrattuale;

e) alle transazioni con le imprese.

Copia della deliberazione della Giunta regionale viene notificata agli Enti obbligati.

Le commissioni di collaudo in corso d'opera, di cui al 2º comma del presente articolo, sono nominate dalla Giunta regionale, a seguito della comunicazione dell'avvenuto appalto dei lavori, da parte dell'Ente obbligato.

Alle commissioni stesse sono demandati tutti i controlli relativi alla esecuzione dei lavori.


 

 

Art. 7

Le perizie relative ai lavori di variante e suppletivi, nonchè le relative eventuali maggiori spese, sono approvate con le stesse procedure previste al precedente articolo 5.

Le maggiori spese, di cui al precedente comma, debbono, in ogni caso, rientrare nel limite dell'impegno totale assunto per la esecuzione delle singole opere, con l'utilizzazione eventuale delle somme a disposizione per imprevisti, e delle economie derivanti da ribasso d'asta, sempre che il nuovo importo dell'appalto non superi i 6/5 di quello originario e i maggiori lavori non alterino la natura e la destinazione dell'opera.


 

 

Art. 8

Le opere comprese nei piani di finanziamento previsti dalla presente legge sono, a tutti gli effetti, riconosciute di pubblica utilità, ed i lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili.

Per quanto riguarda la scelta delle aree necessarie per la realizzazione delle opere, si applicano le norme contenute nei comma 1º, 2º, 3º e 4º dell'art. 10 della legge 5 agosto 1975, n. 412.

La commissione, di cui al citato articolo 10/412, può confermare, su richiesta dell'Ente obbligato, la scelta dell'area, già effettuata dalla commissione prevista dall'art. 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, prima dell'entrata in vigore della ripetuta legge 412.

La scelta di nuove aree o la conferma di quelle già prescelte deve essere effettuata dalla sopracitata commissione, entro venti giorni dalla richiesta dell'Ente obbligato.

Per le aree prescelte secondo le previsioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati, e per quelli individuati con la deliberazione consiliare di cui al secondo comma dell'art. 10 della citata legge 412, può essere disposta, previa redazione degli stati di consistenza, la occupazione di urgenza, a norma dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.


 

 

Art. 9

Per l'acquisizione delle aree di cui al precedente articolo, gli Enti obbligati devono promuovere la procedura per la occupazione di urgenza, entro 90 giorni dalla data di approvazione dei piani triennali di finanziamenti regionali.


 

 

Art. 10

Le funzioni amministrative relative all'accesso agli immobili da espropriare per la redazione degli stati di consistenza, la esecuzione delle misurazioni e dei rilievi, nonchè l'occupazione temporanea di urgenza degli immobili predetti, sono delegate agli Enti obbligati.

Per le procedure espropriative e determinazioni delle relative indennità, si applicano le norme di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni.


 

 

Art. 11

All'appalto delle opere, gli Enti obbligati devono provvedere entro 40 giorni dalla data in cui diviene esecutivo il provvedimento di approvazione dei relativi progetti.


 

 

Art. 12

All'appalto delle opere deve provvedersi con il sistema della licitazione privata.

La gara può essere aggiudicata anche nel caso di un'unica offerta valida.

Le gare di licitazione privata, andate deserte, possono essere subito rinnovate, anche con ammissione di offerte in aumento, senza l'obbligo di ulteriore pubblicazione.

In tal caso, la gara può essere aggiudicata al migliore offerente, purchè alla gara stessa siano pervenute almeno due offerte valide.

Se anche la gara in aumento va deserta, può esperirsi la trattativa privata, sempre che ricorrano motivi di comprovata economicità e convenienza.

Qualora si proceda con il sistema dell'appalto concorso, l'aggiudicazione deve avvenire con apposita deliberazione del competente organo consiliare dell'Ente obbligato.


 

 

Art. 13

Possono essere ammessi appalti anche con gruppi di imprese, purchè l'impresa capo gruppo sia iscritta all'Albo Nazionale dei Costruttori per le categorie e gli importi corrispondenti ai lavori da appaltare.

Dette imprese debbono presentare alla stazione appaltante, unitamente all'offerta:

a) una lista di membri del gruppo, con la designazione del procuratore o mandatario;

b) l'impegno sottoscritto da ciascun associato, concernente il riconoscimento che il procuratore rappresenta ciascuna impresa verso il committente, allo scopo di presentare l'offerta e di procedere a tutte le operazioni conseguenti alla eventuale aggiudicazione, fino al collaudo compreso;

c) l'autorizzazione al procuratore a riscuotere, con effetto illimitato, per ciascuno dei membri;

d) l'assunzione della responsabilità solidale dell'Impresa capo gruppo per l'intera opera, e delle responsabilità di ciascun membro per la esecuzione della parte dei lavori che, nella presentazione dell'offerta, risulti di sua pertinenza.


 

 

Art. 14

La consegna dei lavori può essere immediatamente disposta, all'atto dell'aggiudicazione, e con riserva della successiva approvazione da parte dei competenti organi della stazione appaltante.

Nel caso di esperimento di gara in aumento, la consegna immediata dei lavori può essere disposta all'atto della aggiudicazione, nei limiti delle somme impegnate.


 

 

Art. 15

I lavori devono essere attuati nei termini contrattuali, salvo proroghe che potranno essere accordate, per cause di forza maggiore, e per un periodo di tempo, che, nel complesso, non superi i sei mesi, dagli Enti obbligati.


 

 

Art. 16

Tutti i pagamenti, a qualsiasi titolo dovuti, sono effettuati dagli Enti obbligati, in base a mandati intestati direttamente agli Enti stessi, che daranno rendiconto, esclusivamente contabile, delle somme erogate, entro il termine di sei mesi dall'ultimo pagamento effettuato.


 

 

Art. 17

Per le opere che comportino, nel loro complesso definitivo, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non eccedente i 50 milioni di lire, si prescinde dall'atto formale di collaudo, sostituendolo con un certificato del direttore dei lavori, che attesti la regolare esecuzione dei medesimi.


 

 

Art. 18

Sono applicabili, alla esecuzione dei lavori previsti dai programmi di cui alla presente legge, le agevolazioni finanziarie di cui al decreto del Ministero del Tesoro 25 novembre 1972 e successive modifiche e proroghe, recante disposizioni per la concessione di anticipazioni alle imprese appaltatrici.

Sono, altresì, applicabili ai lavori suddetti le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1974, n. 8, recante norme in materia di appalti di opere pubbliche.


 

 

Art. 19

L'approvazione degli atti di contabilità finale e dei certificati di collaudo è delegata agli Enti obbligati.


 

 

Art. 20

Alla revisione dei prezzi contrattuali, quando ne ricorrano le circostanze, si procede a norma della legge 21 dicembre 1974, n. 700.


 

 

Art. 21

Le opere realizzate, anche se alla loro attuazione provvede la Regione, a seguito di surrogazione nei casi di inadempienza da parte degli Enti obbligati, apparterranno al patrimonio indisponibile degli Enti stessi, con destinazione ad uso scolastico e con conseguenti oneri di manutenzione.


 

 

Art. 22

Gli edifici privati da destinare a scuole statali di ogni ordine e grado, comprese le scuole materne e gli istituti secondari di istruzione artistica, possono essere acquistati dagli Enti obbligati, previa autorizzazione della Giunta regionale, per un prezzo non superiore a quello che verrà fissato mediante stima dell'Ufficio Tecnico Erariale.


 

 

Art. 23

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede:

- per l'anno finanziario 1976, con i fondi di cui al Cap. 3532 dello stato di previsione della Spesa del Bilancio della Regione Campania;

- per gli anni successivi, con i corrispondenti stanziamenti degli stessi stati di previsione.

Le somme non impegnate nell'anno finanziario di riferimento possono essere utilizzate in quelli successivi, ai sensi del secondo comma dell'art. 36 del RD 18 novembre 1933, n. 2440 e successive modificazioni ed integrazioni.


 

 

Art. 24

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni statali e regionali vigenti.


 

 

Art. 25

NORME TRANSITORIE

I termini di cui al primo comma degli articoli 3, 4 e 10, nonchè quello dell'art. 9, decorrono dal trentesimo giorno successivo a quello della entrata in vigore della presente legge.


 

 

Art. 26

La presente legge è dichiarata urgente, a norma del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione, ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 25 gennaio 1977

Russo