Legge Regionale 20 marzo 1982, n. 17.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 30 agosto 1982, n. 55, 11 agosto 2001, n. 10, 26 luglio 2002, n. 15, 22 dicembre 2004, n. 16 e 11 agosto 2005, n. 15.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

 

Testo vigente della Legge Regionale 20 marzo 1982, n. 17. (1)

 

«Norme transitorie per le attività urbanistico - edilizie nei Comuni della Regione»

 

Il Consiglio Regionale

ha approvato

 Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1 (1)

[Obbligo alla formazione del Piano Regolatore Generale

Tutti i Comuni della Regione sono obbligati alla formazione del Piano Regolatore Generale del proprio territorio, unitamente al Regolamento Edilizio, provvedendo ai relativi adempimenti entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge.

Per i Comuni già obbligati alla formazione del Piano Regolatore Generale resta fermo il termine per l'adozione già fissato da precedenti disposizioni.

In caso di inerzia, le Comunità Montane e, per i Comuni non interamente compresi in esse, le Province, provvedono a mezzo di commissari ad acta agli adempimenti previsti dall' art. 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150  e successive modificazioni entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini stabiliti dalla stessa norma.

Su motivata richiesta del Consiglio comunale può essere concessa, per una sola volta, una proroga per un periodo non superiore a sei mesi.

In caso di comprovate necessità il Consiglio comunale può richiedere un'ulteriore proroga di sei mesi.

6. Il termine per l'adozione del Piano regolatore generale da parte del Consiglio Comunale dei Comuni:

a) di cui all'articolo 1, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 1998, n. 2787, danneggiati dalle colate di fango del 5 e 6 maggio 1998, è prorogato fino a sei mesi successivi alla data del provvedimento di adozione delle misure di salvaguardia, relative alle carte di pericolosità previste dall'Ordinanza del Ministro dell'Interno 27 aprile 2001, n. 3128;

b) di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, 18 dicembre 1999, n. 3029, ed all'articolo 1 dell'Ordinanza del Presidente Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2000, n. 3036, danneggiati dalle calamità del 14, 15 e 16 dicembre 1999, è prorogato fino ai sei mesi successivi dalla data del provvedimento di adozione della riperimetrazione delle parti dei centri abitati esposte a rischi elevati previsti dall'articolo 2, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 ottobre 2000, n. 3088.

7. Per i Comuni sotto indicati, considerate la esiguità delle risorse economiche delle finanze locali, sono stanziate le somme di seguito specificate, per le finalità connesse alla formazione del Piano regolatore generale o variante:

- Sarno Euro 110.000,00

- Siano Euro 64.000,00

- Bracigliano Euro 64.000,00

- S. Felice a Cancello Euro 90.000,00

- Quindici Euro 64.000,00

- Cervinara Euro 60.000,00

- San Martino Valle Caudina Euro 60.000,00

- Manocalzati Euro 60.000,00

- Pietrastornina Euro 40.000,00

- Roccabascerana Euro 40.000,00

- Cusano Mutri Euro 40.000,00

- Pannarano Euro 40.000,00

- Giffoni Valle Piana Euro 60.000,00.

8. L'erogazione delle somme di cui al comma 7, avviene nella misura del trenta per cento all'atto della trasmissione alla Giunta regionale -Settore Urbanistica della delibera di adozione del Piano regolatore generale del residuo settanta per cento all'atto della trasmissione al medesimo Settore del relativo decreto di approvazione.] (2)

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 49, comma 2 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16. In precedenza i commi 5, 6, 7 e 8 del presente articolo erano stati aggiunti dall'articolo 31, comma 4 della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10 e dall'articolo 28, comma 1 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15.

 

Art. 2 (1)

[Obbligo di adeguare lo strumento urbanistico

I Comuni della Regione dotati di Piano Regolatore generale, approvato prima dell'entrata in vigore del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, sono tenuti ad adeguare, entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge, lo strumento urbanistico ai limiti e rapporti fissati dal citato decreto interministeriale.

Ove decorra inutilmente tale termine, le Province o le Comunità Montane competenti, provvedono a tali adeguamenti, in via sostitutiva, a mezzo di commissario ad acta.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 49, comma 2 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16.

 

 Art. 3

Perimetrazione del centro abitato e del centro edificato

Sia i Comuni sprovvisti di strumento urbanistico, sia i Comuni dotati di strumenti urbanistici, approvati prima dell'entrata in vigore del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, sono obbligati, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, qualora non vi abbiano già provveduto con deliberazioni debitamente approvate, a procedere alla perimetrazione di cui all'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, ed all'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Ove decorra inutilmente tale termine, le Province provvedono alla perimetrazione, in via sostitutiva. (1)

Ai fini della presente legge le perimetrazioni di cui all'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765  e all'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, coincidono in una unica perimetrazione che delimita, per ciascun centro o nucleo abitato, le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi. Non possono essere compresi nella perimetrazione gli insediamenti sparsi e le aree esterne, anche se interessati dal processo di urbanizzazione, con esclusione delle frazioni.

Tale perimetrazione è approvata, con le modalità che si rendessero necessarie per l'osservanza del disposto di cui al comma precedente, con deliberazione delle Province, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento. (1)

Ove i predetti Enti non si pronuncino entro sessanta giorni dal ricevimento della delibera comunale, questa si intende approvata.

 

(1) Comma cosi sostituito dall'articolo 49, comma 2 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16.

 

Art. 4

Limiti di edificabilità

Nei Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici approvati:

a) all' interno dei centri abitati, definiti ai sensi del precedente art. 3, è vietato ogni intervento edilizio, ad eccezione delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione, che non comportino aumento delle volumetrie e delle superfici utili preesistenti;

b) all' esterno dei centri abitati, definiti ai sensi del precedente art. 3, l' edificazione a scopo residenziale è soggetta alla limitazione di metri cubi 0,03 per ogni metro quadrato di area edificabile; per le opere strettamente accessorie all' attività agricola è consentito un indice di fabbricabilità aggiuntivo pari a 0,07 mc mq; in questo caso il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla trascrizione, a cura del concessionario, di un atto che vincoli all' attività agricola la destinazione dei fabbricati in progetto.

[Salva l' applicazione obbligatoria delle misure di salvaguardia, di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902  e successive modificazioni e integrazioni, le limitazioni che precedono hanno efficacia fino alla data di entrata in vigore del Piano Regolatore generale, da adottare ai sensi dell' art. 1 della presente legge, e non si applicano nei confronti degli intervenuti volti alla realizzazione di edifici e strutture pubbliche, o opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di programmi per l' edilizia residenziale pubblica, nonché dei piani e degli interventi previsti dalla legge statale 17 maggio 1981, n. 219.] (1)

2. Le superfici coperte di complessi produttivi, all'esterno dei centri abitati definiti ai sensi dell'articolo 3, non possono superare un sedicesimo dell'area di proprietà. (2)

Le superfici coperte degli edifici o dei complessi produttivi non possono superare un ottavo dell' area di proprietà.

In ogni caso per le opere di interesse pubblico di cui all' art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita la realizzazione del sottosuolo di opere accessorie (quali garage, sala convegno, ristorante, etc.), purché completamente interrate e di attrezzature complementari (quali piscine, campi da gioco e simili), purché non comportino l'aggiunta di nuovi volumi.

[Per i Comuni di cui al 1º comma del presente articolo, i quali abbiano adottato e trasmesso per l'approvazione lo strumento urbanistico generale, la concessione o l' autorizzazione edilizia è soggetta alle limitazioni di cui all' art. 17, comma 1° e 3° della legge 6 agosto 1967, n. 765, purché non in contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico adottato e purché sia trascorso il termine di un anno dalla trasmissione del piano stesso senza che questo sia stato approvato oppure restituito al Comune per la rielaborazione.] (3)

[Per i piani già presentati alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine annuale di cui al comma precedente decorre a partire dal 30 marzo 1982.] (3)

[Per i piani regolatori generali, approvati con provvedimento della Giunta Regionale ed in corso di definizione delle relative procedure, il termine annuale di cui al comma precedente è prorogato al 31 dicembre 1983.] (4)

 

(1) Comma abrogato dall'articolo 49, comma 2 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 9, comma 2 della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15.

(3) Comma abrogato dall'articolo 49, comma 2 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16. In precedenza  già integralmente sostituito dall'articolo 1, primo comma della legge regionale 30 agosto 1982, n. 55.

(4) Comma abrogato dall'articolo 49, comma 2 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16. In precedenza aggiunto dall'articolo 1 secondo comma della legge regionale 30 agosto 1982, n. 55 come integrata dall'articolo 1 della legge regionale 1 giugno 1983, n. 20.

 

Art. 5

Misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesaggistico

Allo scopo di tutelare il patrimonio naturale e paesaggistico regionale, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, per i Comuni sforniti di Piano Regolatore Generale, si applicano, fino alla data di approvazione di detto strumento, le seguenti misure di salvaguardia:

a) lungo la fascia costiera, ad una distanza inferiore a 500 metri dalla linea di battigia o dal ciglio dei terreni elevati sul mare, è vietata ogni nuova costruzione;

b) per i Comuni delle isole l'ampiezza di detta fascia è ridotta a metri 200;

c) sono vietate l'apertura di nuove cave e torbiere e la riattivazione di quelle inattive da più di un anno. Per esigenze connesse alla ricostruzione delle zone terremotate, la Provincia può autorizzare l'apertura di nuove cave o la riattivazione.

In mancanza dell'approvazione dello strumento urbanistico, le presenti misure di salvaguardia hanno efficacia sino all' approvazione del piano territoriale regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1984.

 

Art. 6

Opere di interesse pubblico

Nelle fasce individuate dal precedente art. 5  , possono essere realizzate:

a) opere che abbiano conseguito la dichiarazione di pubblica utilità ;

b) opere pubbliche o di interesse pubblico, ad eccezione degli esercizi alberghieri;

c) opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d' acqua o ad impianti di depurazione;

d) opere di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione senza alterazione dei volumi e delle superfici utili preesistenti.

Per la realizzazione delle opere di cui alle precedenti lettere a), b) e c), occorre seguire la procedura di cui all' art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765  e successive modifiche e integrazioni.

 

 Art. 7

Norma transitoria

La presente legge comporta la decadenza delle concessioni a edificare già rilasciate, che siano in contrasto con la stessa, a meno che, alla data di entrata in vigore della medesima i lavori di costruzione non abbiano avuto effettivo inizio e sempre che siano ultimati nel termine di tre anni dall'inizio stesso.

 

 Art. 8

Altre norme applicabili

Con l' entrata in vigore della presente legge cessano di essere applicati l'art. 4 della legge 1º giugno 1971, n. 291, l' art. 4, VIII comma , lettera a) e b) della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e l' art. 1 della legge regionale 6 maggio 1975, n. 26.

Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano, ove non siano con la stessa incompatibili, le prescrizioni di cui alla legge urbanistica 17 agosto 1972, n. 1150 e successive modificazioni e alle altre leggi urbanistiche statali e regionali.

 

 Art. 9

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' art. 127, II comma, della Costituzione  ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 20 marzo 1982

                                                                                                                            De Feo

(1) La presente legge è abrogata dall'articolo 1, comma 175, lettera b) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 con decorrenza dall'entrata in vigore del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)