Legge Regionale 15 gennaio 1997, n. 1.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 5 del 27 gennaio 1997

 

"Modifica all'art. 2 della legge regionale 14 agosto 1996, n. 20 concernente: "Ulteriori interventi per favorire l'acquisto di alloggi in complessi edilizi soggetti a vendita frazionata"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

 

Art. 1

Finalità della legge

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 14 agosto 1996, n. 20 è così modificato:

"1. L'ammontare del contributo da concedere, secondo il disposto dell'articolo 2, comma decimo, della legge 25 marzo 1982, n. 94 è pari al 40% dell'importo di Lire 30 milioni nel caso di acquirenti con reddito complessivo del nucleo familiare inferiore o pari a Lire 25 milioni, calcolato con le modalità previste dall'articolo 21 della legge n. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Tale contributo si riduce al 35% o al 30% dell'importo di Lire 30 milioni nel caso in cui gli acquirenti risultino in possesso di un reddito inferiore o pari rispettivamente a 30 o 50 milioni di lire".


 

 

Art. 2

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

15 gennaio 1997

                                                                                                          Rastrelli