Legge Regionale 14 agosto 1996, n. 20.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 15 gennaio 1997, n. 1.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

 

Testo vigente della Legge Regionale 14 agosto 1996, n. 20.

 

"Ulteriori interventi per favorire l'acquisto di alloggi in complessi edilizi soggetti a vendita frazionata"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato


IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

 

ART. 1

1.  La Giunta regionale della Campania è  autorizzata a concedere, con le procedure e le modalità  della legge regionale 30 novembre 1982, n. 65 e con le modifiche di cui alla presente legge, contributi in conto capitale per l'acquisto da parte di locatari occupanti con rapporto comprovato da certificazione dell'ente proprietario, di alloggi facenti parte di complessi residenziali unitari, per i quali il proprietario abbia dato inizio alle procedure di vendita frazionata in data non posteriore al 31 dicembre 1994.

2.  I complessi residenziali di cui al precedente comma debbono essere costituiti da almeno 20 unità  per le province di Avellino, Benevento e Caserta, da almeno 100 unità  per provincia di Napoli e almeno 50 unità per la provincia di Salerno.

 

 

ART. 2

1. L'ammontare del contributo da concedere, secondo il disposto dell'articolo 2, comma decimo, della legge 25 marzo 1982, n. 94 è  pari al 40% dell'importo di Lire 30 milioni nel caso di acquirenti con reddito complessivo del nucleo familiare inferiore o pari a Lire 25 milioni, calcolato con le modalità  previste dall'articolo 21 della legge n. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni. (1)

3.  In ogni caso il contributo non può essere superiore al costo dell'alloggio da acquistare.

 

(1) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 1.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 1.

 

 

ART. 3

1.  All'onere derivante dall'attuazione della presente legge di lire 16.714.706.969 si fa fronte, in termini di competenza e di cassa, con i fondi del cap. 2436 dello stato di previsione della spesa del Bilancio di Previsione 1996.

2.  A ciascuna provincia viene assegnata la quota non utilizzata e restituita alla Regione.

3. La Giunta Regionale, sentite le Amministrazioni Provinciali interessate, provvede alla ulteriore utilizzazione di eventuali fondi residui.

 

 

ART. 4

1. Per la concessione dei contributi la Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare un apposito bando di concorso istituendo una commissione regionale per l'esame delle domande di partecipazione e l' accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 9 della legge 15 febbraio 1980, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni.

2.  Nel bando viene assicurata la priorità ai nuclei familiari con più basso reddito pro - capite.

 

 

ART. 5

1. Agli alloggi acquistati con i contributi previsti della presente legge si applica l'articolo 20 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 modificato dall'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 85.

 

 

ART. 6

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania

14 agosto 1996

Rastrelli