Legge Regionale 4 novembre 1991, n. 16.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 47 del 18 novembre 1991

 

"Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 23 febbraio 1982, n. 12 concernente "Riserva alloggi a favore dei componenti le forze dell'ordine pubblico" e alla Legge Regionale 27 febbraio 1984, n. 7 concernente "Concessione contributi alle cooperative edilizie costituite tra gli appartenenti alle forze dell'ordine per la costruzione di alloggi"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1

L'art. 1 della Legge Regionale 23 febbraio 1982, n. 12 viene sostituito con il seguente:

1) Nei programmi di edilizia convenzionata ed agevolata una percentuale non superiore al 15% dei relativi stanziamenti in contributi è riservata alle Cooperative edilizie i cui soci siano in servizio, all'atto della pubblicazione del bando, nelle Forze dell'Ordine, nelle Forze Armate e nel Corpo dei Vigili del Fuoco.

2) Si intendono per Forze dell'Ordine gli appartenenti al Corpo della Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, al Corpo delle Guardie di Custodia, al Corpo Forestale dello Stato.

3) Per Forze Armate si intendono i militari di carriera dipendenti dall'Esercito, dall'Aeronautica Militare e della Marina Militare.


 

ART. 2

L'art. 3 della Legge Regionale 23 febbraio 1982, n. 12 è così modificato:

alla fine del primo comma sono aggiunte le parole "alle Forze Armate ed ai Vigili del Fuoco".


 

ART. 3

Il primo comma dell'articolo 1 della Legge Regionale 27 febbraio 1984, n. 7 è sostituito con il seguente:

1) Le riserve dei contributi di edilizia convenzionata ed agevolata, previste dalla Legge Regionale 23 febbraio 1982, n. 12, sono concesse alle Cooperative edilizie costituite solamente tra gli appartenenti alle Forze dell'Ordine, alle Forze Armate ed ai Vigili del Fuoco, per la realizzazione di alloggi per i propri soci.


 

ART. 4

L'articolo 5 della Legge Regionale 27 febbraio 1984, n. 7 è sostituito dal seguente:

1) La Commissione prevista dal primo comma del precedente articolo 4 è così composta:

a) da un rappresentante rispettivamente dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale, degli Agenti di Custodia, designati dai relativi Comandi Generali, nonché da due rappresentanti dei Sindacati della Polizia di Stato più rappresentativi nella Regione;

b) da un rappresentante rispettivamente dell'Esercito, dell'Aeronautica Militare, della Marina Militare e del Corpo dei Vigili del Fuoco, designati dai rispettivi Comandi Generali;

c) dal dirigente del Settore Edilizia Pubblica Abitativa;

d) da un rappresentante rispettivamente delle tre Organizzazioni delle Cooperazioni più rappresentative nell'ambito regionale.

2) La Commissione è presieduta dall'Assessore Regionale all'Edilizia Economica e Popolare e in sua assenza o impedimento dal dirigente del Settore Edilizia Pubblica Abitativa.

3) Nel caso di mancata designazione entro venti giorni dalla richiesta regionale, la Commissione si intende validamente costituita, purché risulti composta da almeno i due terzi dei componenti.

4) Le decisioni sono prese a maggioranza dei partecipanti alla seduta con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti la Commissione, in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente.

5) Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario del Settore Edilizia Pubblica Abitativa.


 

ART. 5

Ai componenti e al segretario della Commissione, di cui al precedente articolo 4 della presente legge, viene corrisposto, per ciascuna seduta, un gettone di presenza così come previsto dalla Legge Regionale 24 aprile 1980, n. 25, modificata dalla Legge Regionale 7 aprile 1990, n. 16.

La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 4 novembre 1991

CLEMENTE DI SAN LUCA