Legge Regionale 22 luglio 2024, n. 12.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 52 del 22 luglio 2024


"Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:


Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 6 maggio 2013, n. 5)

1. All'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Campania) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo alinea del comma 89 dopo le parole TPL, le parole "mediante procedure ad evidenza pubblica" sono sostituite dalle seguenti "ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370 (Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70)"; 

b) dopo il comma 89 sono aggiunti i seguenti: 

"89bis. Ai Comuni capoluogo di provincia che, mediante apposita comunicazione alla Regione, esprimono la volontà di procedere ad affidare i servizi di TPL con le modalità previste all'articolo 5 paragrafo 2 del Regolamento (CE) 1370/2007 ed all'articolo 17 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), sono attribuite dalla stessa Regione, quale ente di governo dell'ambito unico regionale, le funzioni di autorità competente per il territorio afferente il relativo lotto, così individuate dalla delibera di Giunta regionale ai sensi del comma 89.

89ter. L'Autorità competente può delegare l'esecuzione dei contratti di servizio a proprie Agenzie o Società in house.";

c) al comma 90 dopo le parole "gestione e controllo dei servizi di TPL," sono aggiunte le seguenti "anche nei casi previsti al comma 89bis,";

d) alla fine del comma 90bis sono aggiunte le parole "fatto salvo quanto previsto dal comma 89 bis.";

e) al comma 91 dopo le parole "comunque obbligati" sono aggiunte le seguenti "anche nei casi previsti al comma 89bis,". 


 

Art. 2

(Norma finanziaria)

l. All'attuazione della presente legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. 



Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca