Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 13.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla sentenza della Corte Costituzionale 23 settembre - 7 ottobre 2003, n. 307.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


 

 

Testo vigente della Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 13.

 

"Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti"

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

 

 

Articolo 1

Finalità

1. La Regione Campania stabilisce con la presente legge le norme per la tutela della salute della popolazione e per la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, coordinandole con le scelte della pianificazione territoriale ed urbanistica.

2. Per i fini di cui al comma 1, la presente legge detta norme per localizzazione degli elettrodotti.


 

 

Articolo 2

Impianti per la distribuzione dell'energia elettrica

1. I Comuni devono indicare negli strumenti urbanistici gli elettrodotti esistenti e specifici corridori aerei o interrati per la localizzazione delle linee elettriche con tensione uguale o superiore a 30.000 volt, anche con riferimento ai programmi di sviluppo delle reti di distribuzione dell'energia elettrica.

2. Con direttiva della Regione è definita l'ampiezza dei corridoi in relazione alla tensione della linea elettrica.

[3. Gli strumenti urbanistici devono assicurare che si realizzi il rispetto del valore limite di induzione magnetica, misurata al ricettore, di 0.2 micro Tesla in prossimità di asili, scuole, aree verdi attrezzate, ospedali ed aree urbane, nonché uffici adibiti a permanenza di persone non inferiori a 4 ore giornaliere.] (1)

 

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 23 settembre - 7 ottobre 2003, n. 307 (Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 2003, n. 41, 1^ serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.


 

 

Articolo 3

Risanamento degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica

[1. I Comuni, con le procedure previste per la localizzazione delle opere pubbliche, adeguano la pianificazione urbanistica individuando gli elettrodotti in esercizio che non rientrano nella condizione di cui al comma 3, dell'articolo 2 e che sono oggetto di interventi prioritari di risanamento.] (1)

2. Le imprese distributrici di energia elettrica con elettrodotti di tensione sino a 150 mila volt presentano alla Regione, entro sei mesi dall'individuazione, ai sensi del comma 1, un piano di risanamento con le modalità e i tempi degli interventi da realizzare.

3. Il piano di risanamento è approvato dalla Regione acquisito il parere del Comune interessato per la coerenza con le previsioni urbanistiche e dell'Agenzia Regionale Protezione Ambiente per la Campania (ARPAC). Gli interventi contenuti nel Piano possono essere dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferibili.

[4. Per le finalità di cui al comma 1, le imprese distributrici di energia elettrica per le reti di tensione superiore a 150 mila volt attivano la procedura di risanamento con le modalità previste dal DPCM 23 aprile 1993.] (1)

 

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 23 settembre - 7 ottobre 2003, n. 307 (Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 2003, n. 41, 1^ serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.


 

 

Articolo 4

Catasto degli elettrodotti

1. È istituito presso la Regione il catasto degli elettrodotti.

2. L'ARPAC è responsabile della tenuta del catasto.

3. Le imprese distributrici di energia elettrica, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, forniscono all'Amministrazione regionale la mappa completa dello sviluppo delle reti di distribuzione comprensiva di relazione di conformità alla normativa vigente per quanto riguarda le emissioni di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico.

4. L'ARPAC, entro l'anno dal termine della presentazione della documentazione, valuta il rispetto della normativa vigente, dando priorità ai luoghi destinati all'infanzia.


 

 

Articolo 5

Misure di tutela dell'uomo, dell'ambiente e del paesaggio

1. I Comuni attraversati da elettrodotti possono chiedere alle imprese erogatrici di energia, che nelle aree urbane l'elettrodo corra in cavo sotterraneo.

2. Nelle aree soggette a vincoli imposti da Leggi statali e regionali nonché dagli strumenti territoriali ed urbanistici a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici ed ambientali, il parere favorevole della Regione è rilasciato a condizione che nel territorio vincolato l'elettrodotto corra in cavo sotterraneo e siano previste, in fase di progettazione, particolari misure onde evitare danni irreparabili ai valori paesaggistici ed ambientali.


 

 

Articolo 6

Vigilanza

L'attività di vigilanza e controllo per le tipologie di impianti previste dalla presente legge è esercitata dalla Regione avvalendosi dell'ARPAC. La medesima Autorità è competente per l'irrogazione ed introito delle sanzioni di cui all'articolo 7.


 

 

Articolo 7 (1)

Sanzioni

[1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettromagnetici supera i limiti fissati dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa da £. 2.000.000 (duemilioni) a £. 100.000.000 (centomilioni). Detta sanzione non si applica a coloro che nei termini previsti dalla presente legge presentano alle competenti Autorità i Piani di risanamento e/o delocalizzazione.

2. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede a presentare il Piano di risanamento e/o delocalizzazione è punito, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine assegnato dall'Autorità competente, con la sanzione amministrativa di cui al comma 1. In caso di inadempienza l'Autorità competente può sostituirsi, con lavori in danno, alla impresa erogatrice. Le predette sanzioni si applicano anche nei confronti di chi ha in corso Piani di risanamento e/o delocalizzazione, qualora non rispetti i tempi e i modi ivi previsti.]

 

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 23 settembre - 7 ottobre 2003, n. 307 (Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 2003, n. 41, 1^ serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.


 

 

Articolo 8 (1)

Norma transitoria

Gli elettrodotti in corrispondenza dei luoghi individuati al comma 3 dell'articolo 2, già autorizzati precedentemente ma non ancora in esercizio, sono adeguati alle norme della presente legge. A tal fine i soggetti titolari dell'autorizzazione sono tenuti a presentare, entro sei mesi, adeguata documentazione idonea a comprovare il rispetto dei limiti di cui al comma 3 dell'articolo 2. L'efficacia delle autorizzazioni già rilasciate è sospesa sino al pronunciamento della Regione.

 

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 23 settembre - 7 ottobre 2003, n. 307 (Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 2003, n. 41, 1^ serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.


 

Articolo 9

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

24 novembre 2001

Bassolino