Legge Regionale 13 aprile 1995, n. 17.

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 19 del 24 aprile 1995

 

"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, concernente la disciplina della coltivazione delle cave e delle torbiere nella Regione Campania"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

 

ART. 1

L'articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato:

"Art. 2. Piano regionale delle attività estrattive.

1. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, previo parere della Commissione consultiva regionale di cui all'art. 3 della presente legge sentiti i Comuni, le Comunità montane ed i comprensori interessati e le Province, approva il piano del settore estrattivo, nel quadro delle esigenze generali di difesa dell'ambiente, del diritto alla salute dei cittadini, di recupero del patrimonio architettonico e monumentale dei borghi e dei centri storici della Campania, di sviluppo economico regionale ed in linea con le politiche comunitarie in materia, per attuare una politica organica di approvvigionamento e di razionale utilizzazione delle risorse delle materie di cava.

2. Il piano tendenzialmente deve escludere la localizzazione di cave in aree fortemente urbanizzate.

3. Il piano regionale del settore estrattivo, che può essere aggiornato ogni tre anni, deve contenere la quantificazione dei materiali estraibili, in base sia al fabbisogno regionale, sia alle esigenze della produzione, che vanno individuate entro i limiti compatibili con il principio della tutela ambientale propri della presente legge.

4. Detta quantificazione va effettuata secondo ipotesi di medio e lungo periodo, al fine di graduare nel tempo l'utilizzazione delle aree da destinare ad attività estrattiva.

5. Per mezzo del piano:

a) si individuano e delimitano le aree potenzialmente utilizzabili a fini estrattivi, tenuto conto delle compatibilità con i vincoli paesistici ed idrogeologici, con i parchi naturali perimetrati, nonché gli altri programmi di assetto del territorio;

b) si indicano i criteri e le metodologie per la coltivazione la ricomposizione ambientale delle cave nuove e per il recupero di quelle abbandonate e non sistemate;

c) si definiscono i criteri per la localizzazione delle singole autorizzazioni nelle aree individuate ai sensi della precedente lettera a);

d) si indicano i criteri per le destinazioni finali delle cave a sistemazione avvenuta, perseguendo, ove possibile, il restauro naturalistico, gli usi pubblici e gli usi sociali.

6. La Giunta Regionale predispone per ciascuna provincia un piano delle cave, volto ad individuare le aree nelle quali potranno essere consentiti, in rapporto alla consistenza delle risorse minerarie, alla possibilità di recupero ambientale della zona ed allo studio qualitativo e quantitativo di recettività del territorio interessato, insediamenti per la coltivazione di materiali di cava.

7. Il piano persegue anche la valorizzazione dei materiali lapidei tipici della Campania ai fini del recupero architettonico di cui al precedente comma 1, nonché dei materiali argillosi utilizzabili ad uso terapeutico e di rilevante interesse regionale.

8. Il piano deve inoltre essere coordinato con le previsioni degli strumenti urbanistici, sentite le Commissioni consiliari competenti.

9. Le previsioni e le destinazioni del piano regionale di cui al comma 1 sono immediatamente efficaci e vincolanti nei confronti di chiunque, anche in deroga ad altre diverse destinazioni.

10. Ferma l'immediata efficacia del piano regionale del settore estrattivo, i Comuni interessati provvedono, entro novanta giorni dalla sua approvazione, ad introdurre le correzioni necessarie per il coordinamento formale dei propri strumenti urbanistici con le previsioni del piano medesimo.

11. Dopo la sua approvazione, nessuna autorizzazione o concessione, ai sensi della presente legge, potrà essere rilasciata se non in ottemperanza con le prescrizioni del piano stesso.

12. Per la redazione del piano delle attività estrattive la Giunta Regionale potrà stipulare una convenzione con Organismi pubblici.

13. Ai fini di cui al presente articolo i settori di cui all'Area Generale di Coordinamento - Gestione del Territorio, Tutela dei Beni Paesistici, Ambientali e Culturali devono fornire una aggiornata cartografia di base, le previsioni e le destinazioni degli strumenti urbanistici di ciascun Comune, nonché la cartografia relativa alle aree oggetto di tutela ambientale, idrogeologica ed archeologica.

14. La spesa per la redazione del piano suddetto graverà sul cap. n. 844, la cui dotazione, in termini di competenza e di cassa, per l'esercizio finanziario 1995 è determinata in lire 500 milioni, mediante prelievo dell'occorrente somma dal cap. 10030 del medesimo esercizio finanziario 1995, che si riduce di pari importo."


 

 

ART. 2

L'articolo 3 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato:

"Art. 3. Commissione Tecnico – Consultiva.

1. È istituita la Commissione Tecnico Consultiva composta come appresso:

a) dall'Assessore che soprintende al competente settore o suo delegato, che assume la carica di presidente;

b) dal dirigente il competente settore, che assume la carica di vice - presidente;

c) dal coordinatore dell'Area Ecologica, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione civile;

d) dal coordinatore dell'Area Gestione del Territorio, Beni Culturali, Ambientali e Paesistici;

e) dal coordinatore dell'Area Avvocatura;

f) dal coordinatore del Settore Primario;

g) da due rappresentanti effettivi designati dalle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'Ambiente;

h) da due rappresentanti effettivi designati congiuntamente da Organizzazioni Sindacali più rappresentative a livello nazionale;

i) da due rappresentanti effettivi designati dall'organizzazione degli imprenditori più rappresentativa a livello nazionale.

2. I componenti di cui alle lettere b), c), d) e), f) del comma 1 possono delegare dipendenti con qualifica non inferiore a dirigente.

3. Per i componenti di cui alle lettere g), h), i) del comma 1, le Associazioni o le Organizzazioni indicate designano anche i rispettivi membri supplenti che intervengono alle sedute in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi.

4. Le designazioni dovranno pervenire entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, i soggetti invitati alla designazione perdono il relativo diritto ed i componenti di competenza vengono nominati d'ufficio, entro i successivi trenta giorni dal presidente della Giunta Regionale.

5. È componente di diritto, con voto consultivo, il relatore dell'argomento all'ordine del giorno, designato dal Presidente della Commissione, al quale possono essere associati, qualora l'argomento lo richieda, uno o più esperti qualificati (dirigenti e/o funzionari regionali, esperti esterni in materia amministrativa, ambientalista, urbanistica, idrogeologica, ingegneria etc).

6. Ai componenti della Commissione, agli esperti esterni, al Segretario della Commissione, è corrisposto un gettone di presenza, pari all'indennità di presenza stabilita per i componenti il Comitato Regionale di Controllo ed il rimborso di eventuali spese di trasferta da liquidarsi ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20.

7. Svolge le funzioni di segretario della Commissione un funzionario del Settore Cave della Regione Campania.

8. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale e dura in carica per tutto l'arco della legislatura regionale.

9. La Commissione formula pareri nei casi previsti dalla presente legge, nonché quando l'Amministrazione regionale o quelle dei Comuni interessati ne facciano richiesta.

10. Per la validità delle adunanze è richiesta, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei componenti la Commissione ed, in seconda convocazione, di almeno un terzo dei componenti la Commissione. Essa delibera a maggioranza dei presenti ed, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

11. Alla spesa occorrente per il funzionamento della Commissione Tecnico Consultiva si fa fronte con lo stanziamento del cap. 108 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1995. Per gli anni successivi si fa fronte con l'apposito stanziamento di bilancio."


 

 

ART. 3

L'articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato:

"Art. 4. Autorizzazione e concessione.

1. I lavori di coltivazione possono riguardare sia giacimenti in disponibilità dei privati o di enti pubblici, sia giacimenti appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione.

2. La coltivazione dei giacimenti in disponibilità dei privati o di enti pubblici è subordinata ad autorizzazione. La coltivazione di quelli appartenenti al patrimonio indisponibile della regione o di enti pubblici è subordinata a concessione.

3. L'autorizzazione e la concessione costituiscono gli unici titoli per la coltivazione del giacimento e tengono luogo di ogni altro atto, nulla osta o autorizzazione di competenza regionale per l'attività di cava e previsti da specifiche normative."


 

 

ART. 4

L'articolo 5 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato:

"Art. 5. Autorizzazione.

1. L'autorizzazione alla coltivazione di materiali di cui all'articolo 1 della presente legge è rilasciata, su domanda dell'interessato, dal presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, sentiti i Comuni interessati e le Soprintendenze per i Beni archeologici, nonché la Comunità Montana o la provincia, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della presente legge, dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 1 settembre 1981, n. 65 e secondo gli indirizzi programmatici e le direttive fondamentali di cui alla legge regionale 20 marzo 1982, n. 14.

2. Legittimato a richiedere l'autorizzazione è il titolare del diritto di proprietà del fondo o del diritto di usufrutto o il titolare di regolare contratto di fitto che preveda espressamente l'autorizzazione alla coltivazione di cava.

3. L'autorizzazione ha per oggetto il complesso estrattivo comprendente la coltivazione della cava o torbiera, le discariche, i connessi impianti di trattamento di materiali ubicati dentro il perimetro della cava o torbiera individuato a norma dell'articolo 8 della presente legge nonché le strade o piste di servizio del complesso estrattivo; nel caso che tali opere debbano essere eseguite su fondi di cui il titolare dell'autorizzazione non abbia il godimento, può essere richiesta la dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza, a norma dell'articolo 32 del RD 29 luglio 1927, n. 1443."


 

 

ART. 5

L'articolo 6 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato:

"Art. 6. Deposito cauzionale.

1. Il Presidente della Giunta Regionale o un suo delegato nel rilasciare l'autorizzazione deve tener conto:

a) della rilevanza del materiale da estrarre per l'economia regionale e della sua indennità agli scopi a cui si dice destinato;

b) della tutela e della salubrità della zona circostante, dell'ambiente e del paesaggio;

c) delle condizioni geologiche e idrogeologiche, con particolare riferimento alla stabilità delle aree interessate.

2. Viene inoltre disposto il versamento di una cauzione o la prestazione di idonee garanzie a carico del richiedente relativamente agli interventi atti a garantire il recupero o la ricomposizione del paesaggio naturale alterato.

3. L'ammontare del deposito cauzionale omnicomprensivo verrà stabilito dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato e non potrà , comunque, essere inferiore al 50% dell'importo che emerge dal piano finanziario di cui alla lettera i) del comma 2 dell'articolo 8.

4. Nel caso di inadempienza del soggetto autorizzato, la Regione impiega il suddetto deposito per la ricomposizione ambientale o il recupero, entro novanta giorni dalla notificazione della diffida inviata al soggetto titolare, fermo il diritto a richiedere gli eventuali ulteriori danni.

5. L'entità di detto deposito è aggiornata ogni due anni in relazione alle variazioni intervenute nell'indice ISTAT del costo della vita ed agli sviluppo dei lavori di estrazione.

6. La cauzione sarà versata alla tesoreria regionale e sarà disponibile in favore del Comune, dei Comuni o Comunità Montane interessati, per gli indennizzi derivanti dal mancato adempimento degli impegni assunti dai richiedenti, nonché per i danni recati dal richiedente medesimo alle infrastrutture.

7. Sono consentite garanzie mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa il cui schema deve essere sottoposto al parere della Commissione di cui all'articolo 3 della presente legge.

8. La garanzia deve essere vincolata a favore della Giunta Regionale della Campania, alla quale spetta rilasciare il relativo svincolo ai sensi dell'articolo 23 della presente legge."


 

 

ART. 6

L'articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato:

"Art. 7. Negazione dell'autorizzazione di nuove cave.

1. L'autorizzazione non potrà essere rilasciata:

a) nelle zone nelle quali l'apertura o la coltivazione delle cave sia vietata da altre leggi regionali e nazionali o da provvedimenti regionali di carattere generale interessanti l'organizzazione ed il riassetto del territorio;

b) nelle zone nelle quali le cave sono vietate espressamente dagli strumenti urbanistici comunali in vigore, salvo variante allo stesso strumento urbanistico adottata dal competente Organo comunale, senza preventiva autorizzazione e secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 della legge 18 aprile 1962, n. 167;

c) nei Comuni privi di strumento urbanistico, quando il fronte di cava disti meno di 500 metri dal centro abitato, come definito dall'articolo 3, comma 1, n. 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero quando esistano nuclei abitati entro la stessa distanza.

2. Nelle zone oggetto di tutela ai sensi delle leggi statali 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, 8 agosto 1985, n. 431 e 6 dicembre 1991, n. 394 e delle leggi regionali 27 giugno 1987, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni e 1 settembre 1993, n. 33, o soggette a vincolo idrogeologico, l'autorizzazione non potrà essere rilasciata se non previo nulla osta da parte dell'autorità competente alla tutela, da rendersi secondo la procedura di cui all'articolo 11 della presente legge."


 

 

ART. 7

L'articolo 8 della legge regionale 13 settembre 1985, n. 54, è così modificato:

"Art. 8. Procedura per l'autorizzazione

1. La domanda, in duplice copia, per la richiesta dell'autorizzazione deve riportare:

a) le generalità del richiedente ed il suo domicilio per le persone fisiche, la sede e le generalità del legale rappresentante per le Società o Imprese cooperative;

b) il numero di codice fiscale del richiedente;

c) il titolo giuridico sul quale si fonda il godimento del giacimento;

d) l'ubicazione della cava o torbiera e l'indicazione della superficie dell'area oggetto della domanda;

e) l'indicazione della sostanza minerale oggetto della coltivazione;

f) il periodo di tempo per il quale viene richiesta l'autorizzazione;

g) l'eventuale connessione tra l'esercizio dell'attività estrattiva e le attività cui sono destinati i materiali escavati.

2. La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati:

a) il titolo dal quale risulta il diritto del richiedente alla coltivazione del giacimento nonché la certificazione prevista dalle leggi 13 settembre 1982, n. 646, e 23 dicembre 1982, n. 937, al fine di accertare che il richiedente non versi in nessuna condizione ostativa delle suddetti leggi antimafia;

b) corografia, in scala 1: 25.000, con l'indicazione dell'ubicazione della cava ed il suo inserimento nel quadro delle infrastrutture e delle destinazioni di uso del territorio limitrofo;

c) planimetria catastale nella quale siano indicati i terreni in disponibilità del richiedente, il perimetro dell'area oggetto dei lavori di coltivazione ed i manufatti esistenti in un raggio di m 500 da detto perimetro;

d) una relazione sulle caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche e paesaggistiche dell'area oggetto di coltivazione. Nella stessa relazione dovranno essere specificati tutti i vincoli esistenti nelle aree, nonché indicate le colture agricole e forestali esistenti; ad essa dovrà essere allegata una documentazione fotografica comprendente, oltre l'area di cava, anche una panoramica d'insieme;

e) il programma dei lavori di estrazione con l'indicazione anche dei materiali impiegati, degli impianti, della manodopera da occupare, della produzione prevista, della potenzialità degli impianti;

f) un progetto di recupero contenente:

1) elaborati grafici (planimetrie e sezioni) inerenti la morfologia prevista per il sito sia alla fine che nelle eventuali diverse fasi dell'intervento di recupero;

2) progetto delle opere necessarie al recupero delle caratteristiche ecologiche e paesaggistiche durante e al termine della coltivazione e di quelle finalizzate a minimizzare gli impatti sull'ambiente derivanti dall'attività proposta (quali interventi di minimizzazione degli inquinamenti da polvere, da rumori, ecc);

3) relazione comprendente la specificazione della destinazione finale del sito al termine dei lavori, della sistemazione del residui di lavorazione e delle discariche e dei tempi di attuazione degli interventi, da realizzare di norma contestualmente alla coltivazione e ove impongano motivi tecnici, secondo lotti di recupero, di cui l'ultimo deve essere completato entro e non oltre sei mesi dall'ultimazione della coltivazione;

g) la prova degli adempimenti compiuti ai sensi dell'articolo 10 della presente legge;

h) la ricevuta di versamento della Tesoreria regionale di lire cinquecentomila a titolo di deposito per il rimborso delle spese occorrenti per l'istruttoria della domanda;

i) un piano finanziario necessario al recupero ambientale;

l) la nomina ad accettazione di un tecnico da individuare tra le categorie degli iscritti all'Albo degli Ingegneri, Architetti, Geologi, Dottori Agronomi e Dottori Forestali, Periti, Geometri o dei Direttori Tecnici con provata esperienza nel settore delle cave e delle miniere, quale responsabile dell'andamento della coltivazione della cava e del rispetto dei tempi e modalità dell'escavazione e del progetto ambientale, nonché delle norme di sicurezza per gli addetti alla coltivazione ed al recupero ambientale della cava.

3. Gli atti indicati alle lettere b), c), d), e), f) ed i) del comma 2 devono essere firmati da un Ingegnere e/o da un Architetto e/o da un Geologo e/o da un Perito e/o da un Geometra e/o da un Dottore Agronomo e/o da un Dottore Forestale, iscritti nei rispettivi Albi professionali e nell'ambito delle rispettive competenze professionali."


 

 

ART. 8

L'articolo 9 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato:

"Art. 9. Ricomposizione ambientale.

1. Per ricomposizione ambientale si intende l'insieme delle azioni da realizzare di norma contestualmente alla coltivazione della cava, salvo quanto stabilito all'articolo 8, comma 2, lettera f) n. 3, della presente legge, aventi lo scopo di realizzare sull'area ove si svolge l'attività di cava, come delimitata ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 della presente legge, un assetto dei luoghi ordinato e tendente alla salvaguardia dell'ambiente naturale ed alla conservazione della possibilità di riuso del suolo.

2. La ricomposizione ambientale deve prevedere:

a) la sistemazione idrogeologica, cioè la modellazione del terreno atta ad evitare frane o ruscellamenti e le misure di protezione dei corpi idrici suscettibili di inquinamento;

b) il risanamento paesaggistico, cioè la ricostituzione dei caratteri generali ambientali e naturalistici dell'area, in rapporto con la situazione preesistente e circostante, attuata sia mediante un opportuno raccordo delle superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti, sia mediante il riporto dello strato di terreno di coltivo o vegetale preesistente, eventualmente insieme con altro con le stesse caratteristiche, seguito da semina o da piantumazione di specie vegetali analoghe a quelle preesistenti, anche commiste con altre a rapido accrescimento;

c) la restituzione del terreno agli usi produttivi agricoli, analoghi a quelli precedentemente praticati, anche se con colture diverse."


 

 

ART. 9

Dopo l'articolo 9 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 9- BIS. Riutilizzo di cave dismesse.

1. La Regione Campania, nello spirito della legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10, assume, anche attraverso l'istituzione di consorzi pubblici o privati, ogni iniziativa volta a:

a) smaltire i rifiuti prodotti in Campania provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, utilizzando cave dismesse, da recuperare anche per altre utilizzazioni;

b) riutilizzare i rifiuti provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi per nuovi impieghi produttivi.

2. I Consigli Provinciali, sentiti i Comuni interessati, formulano all'Ente Regione proposte per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1."


 

 

ART. 10

L'articolo 10 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato:

"Art. 10. Modalità di presentazione della domanda.

1. La domanda di autorizzazione è presentata al presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, ed in copia con tutti gli allegati al Comune o ai Comuni nonché alle Comunità Montane nel cui territorio è compreso il giacimento o, se non compreso, alla Provincia.

2. All'atto della presentazione della domanda il richiedente ne dà avviso alle Soprintendenze alle antichità ed ai monumenti e a quella archeologica, territorialmente competenti, allegando una planimetria relativa alla zona interessata alla coltivazione.

3. Il Comune o i Comuni, le Comunità Montane o la Provincia, nonché la Soprintendenza per i Beni Archeologici, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e della relativa documentazione, trasmettono alla Giunta Regionale il proprio motivato parere di cui all'articolo 5 della presente legge.

4. La mancata comunicazione del parere entro il termine predetto equivale ad assenso."


 

 

ART. 11

L'articolo 11 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato:

"Art. 11. Rilascio dell'autorizzazione.

1. Il competente Settore, entro centoventi giorni dal ricevimento o dalla formazione dei pareri e/o nulla osta richiesti dalla presente legge, sulla domanda di autorizzazione e relativi allegati, deve disporre l'istruttoria della pratica con relazione conclusiva ai fini del provvedimento di cui al successivo comma 5 del presente articolo.

2. Detto termine può essere interrotto una sola volta in relazione all'esigenza di richiedere all'istante, o agli enti, organi od uffici integrazione di documentazione e/o relazioni e/o pareri. In tal caso la relazione istruttoria deve essere completata entro trenta giorni dal ricevimento degli atti e/o pareri integrativi richiesti e, comunque, anche in caso di mancato ricevimento di tali atti e/o pareri, non oltre novanta giorni dalla loro richiesta.

3. In relazione alle istanze aventi ad oggetto cave interessanti aree sulle quali non sussistono gli impedimenti o vincoli previsti dall'articolo 7 della presente legge, nonché nei casi in cui risultino già presenti i relativi nulla osta, assensi, svincoli, varianti ecc., ovvero nell'ipotesi di cui all'articolo 36, comma 5, della presente legge, il Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, acquisiti i pareri di cui all'articolo 5, comma 1, della presente legge, e, previa istruttoria di cui ai precedenti commi 1 e/o 2 del presente articolo, provvede ai sensi dei commi 5, 6 e 7 del presente articolo.

4. Nelle zone sottoposte a tutela, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, della legge 8 agosto 1985, n. 431, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e delle leggi regionali 27 giugno 1987, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni e 1 settembre 1993, n. 33, nonché nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico e nelle zone soggette a vincoli statali o regionali, l'autorizzazione all'esercizio di cava è comunque subordinata al preventivo rilascio del nulla - osta da parte delle Autorità competenti alla tutela.

5. Il provvedimento definitivo di rilascio dell'autorizzazione ovvero del suo diniego deve essere adottato dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, entro sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma 1 e 2.

6. Il Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, provvede a comunicare l'autorizzazione agli Enti interessati.

7. L'autorizzazione è rilasciata per un periodo di tempo non superiore ad anni venti."


 

 

ART. 12

L'articolo 13 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così riformulato:

"Art. 13. Modi di estinzione dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione si estingue:

a) per scadenza del termine;

b) per rinuncia;

c) per trasferimento a terzi senza preventiva autorizzazione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3;

d) per decadenza nel caso che l'imprenditore della cava, preventivamente diffidato, non osservi le prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione.

2. La diffida ad adempiere, prevista dalla lettera d), deve assegnare un termine non inferiore a giorni novanta e non superiore a giorni centottanta.

3. La decadenza dell'autorizzazione può inoltre essere pronunciata dal Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato:

a) per mancato inizio dell'attività estrattiva entro quattro mesi dal rilascio del provvedimento di autorizzazione, ovvero nel caso di sospensione per un periodo superiore a sei mesi;

b) per recidiva delle infrazioni precedentemente diffidate."


 

 

ART. 13

L'articolo 14 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato:

"Art. 14. Revoca dell'autorizzazione.

1. Qualora sia intervenuta una alterazione della situazione geologica della zona interessata dal giacimento tale da rendere non tollerabile la prosecuzione dell'attività estrattiva, quali dissesti idrogeologici, salvaguardia della sicurezza e della salute delle maestranze e dei terzi, pericoli per opere pubbliche e private, il Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, può disporre la revoca dell'autorizzazione fatta

salva la determinazione di un equo indennizzo per il valore degli impianti e l'obbligo del titolare per la ricomposizione ambientale prevista nel provvedimento di autorizzazione."


 

 

ART. 14

L'articolo 18 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato:

"Art. 18. Convenzione fra imprenditori e Comuni.

1. Fra il richiedente l'autorizzazione o la concessione e il Comune o i Comuni interessati, viene stipulata una convenzione, secondo lo schema tipo approvato dalla Giunta Regionale, nel quale sarà previsto che il titolare dell'autorizzazione o della concessione è tenuto a versare, in unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno, al Comune o ai Comuni interessati, un contributo sulla spesa necessaria per gli interventi pubblici ulteriori, rispetto alla mera ricomposizione dell'area.

2. IL suddetto contributo verrà determinato dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato in relazione al tipo, qualità o quantità del materiale estratto nell'anno ed in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta Regionale.

3. Le somme introitate dai Comuni, ai sensi del precedente comma 2, debbono essere prioritariamente utilizzate dai Comuni medesimi per la realizzazione di interventi e di opere connesse alla ricomposizione ambientale o alla riutilizzazione delle aree interessate da attività di cava.

4. Il mancato pagamento comporta, comunque, la revoca della concessione o dell'autorizzazione.

5. In caso di mancato pagamento entro il termine previsto al comma 1, il Comune o i Comuni interessati chiedono alla Giunta Regionale il versamento della somma dovuta, da prelevarsi dal deposito cauzionale di cui all'articolo 6 della presente legge e da reintegrare entro e non oltre 15 giorni, pena la sospensione dell'attività estrattiva."


 

 

ART. 15

L'articolo 19 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato:

"Art. 19. Concessione edilizia.

1. Il provvedimento di concessione, previsto dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è obbligatorio per i manufatti e gli impianti ed ogni altra opera collegata all'attività della cava.

2. Il suo rilascio è obbligatorio, purché non in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti, e subordinato esclusivamente al possesso del provvedimento regionale previsto dall'articolo 4 della presente legge.

3. Tali manufatti ed impianti dovranno essere asportati o demoliti dopo la cessazione dell'attività autorizzata, fatta salva la facoltà di una diversa utilizzazione consentita dagli strumenti urbanistici vigenti."


 

 

ART. 16

L'articolo 20 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato:

"Art. 20. Permesso di ricerca.

1. Qualora si tratti di accertare la quantità, la consistenza e l'economicità di giacimenti su fondi non in disponibilità, occorre l'apposito permesso rilasciato dal Comune nel cui territorio ricadono i fondi stessi, a norma della legge regionale 29 maggio 1980, n. 54 e previo deposito di una cauzione fissata dal Comune stesso.

2. I possessori dei fondi, compresi nel perimetro al quale si riferisce il permesso, non possono opporsi ai lavori di ricerca.

3. Nel caso che il proprietario del fondo e il richiedente il permesso di ricerca non si siano accordati, si procederà a norma dell'articolo 10 del RD 29 luglio 1927, n. 1443.

4. La domanda di autorizzazione, da presentarsi dagli interessati al Comune ed, in copia, al competente Settore, deve essere corredata da un programma di ricerca costituito da idonea cartografia e da una relazione tecnico – finanziaria in ordine ai materiali da cercare, ai lavori da compiere, ai mezzi da impiegare e alla durata della ricerca.

5. Il permesso, valutata l'idoneità tecnica ed economica del richiedente, è rilasciato entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.

6. Nel permesso di ricerca sono fissati l'oggetto, le modalità, l'ammontare del deposito cauzionale da prestarsi nelle forme ammesse dalle leggi a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal permesso, nonché i termini iniziale e finale della ricerca. Il termine finale non può essere superiore ad un anno, salvo proroga motivata, che può essere accordata per un periodo massimo di sei mesi, previo accertamento e constatazione dei lavori compiuti e dei risultati ottenuti."


 

 

ART. 17

L'articolo 22 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così sostituito:

"Art. 22. Osservatorio delle cave.

1. Presso il Settore Ricerche e Valorizzazione di cave, torbiere, acque minerali e termali è istituito l'Osservatorio regionale delle cave.

2. L'Osservatorio, avvalendosi delle strutture del competente Settore Cave e/o Settori provinciali, raccoglie, tramite i dati conoscitivi da fornirsi a cura delle ditte esercenti l'attività estrattiva, elementi relativi a:

a) quantità e natura del materiale estratto e tipologia del suo utilizzo primario;

b) utilizzo e/ o destinazione del materiale di scarto.

3. I titolari di autorizzazioni e/o concessioni sono tenuti, secondo le istruzioni che il Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, emanerà entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a comunicare all'Osservatorio, con cadenza annuale, le informazioni di cui al precedente comma 2, a fornire le notizie ed i chiarimenti che, sui dati comunicati, siano richiesti dallo stesso Osservatorio e ponendo a disposizione di quest'ultimo i mezzi per l'acquisizione diretta dei dati stessi.

4. In caso di inottemperanza, i titolari di autorizzazioni e/o concessioni sono passibili delle sanzioni di cui all'articolo 28, comma 4, della presente legge.

5. I dati, le notizie ed i chiarimenti così ottenuti sono coperti dalla guarentigia di cui all'articolo 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162.

6. Il personale preposto al controllo e vigilanza ai sensi dell'articolo 25 della presente legge, comunica periodicamente le infrazioni rilevate in relazione:

a) alle attività estrattive esercite in difetto di autorizzazione e/o concessione;

b) alla mancata osservanza del piano di utilizzazione rispetto al progetto approvato;

c) al mancato rispetto delle fasi e delle modalità di attuazione del piano di recupero o ricomposizione ambientale;

d) alla prescrizioni imposte ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della presente legge.

7. All'Osservatorio compete la verifica dell'attuazione del Piano Regionale delle Cave di cui all'articolo 2 e 28 della presente legge.

8. Il Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato sulla base dei dati acquisiti dall'Osservatorio, riferisce entro il mese di dicembre di ogni anno al Consiglio Regionale sull'andamento dell'attività estrattiva nel territorio regionale, sulle più aggiornate previsioni dei fabbisogni e sullo stato di attuazione del Piano delle attività estrattive."


 

 

ART. 18

L'articolo 23 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così riformulato:

"Art. 23. Adempimenti connessi con l'ultimazione dei lavori di coltivazione.

1. Ultimati i lavori di coltivazione, il titolare dell'autorizzazione o della concessione deve chiedere al Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, di accertare la rispondenza dei lavori di coltivazione a quanto previsto nel provvedimento di autorizzazione o concessione con particolare riferimento ai lavori di ricomposizione ambientale.

2. Il sopralluogo accertativo viene effettuato da un funzionario della Regione di concerto con un funzionario dell'Ispettorato forestale, da un incaricato del Comune e dalle guardie ecologiche volontarie indicate dalle Associazioni ambientaliste che fanno parte della Commissione di cui all'articolo 3 della presente legge. Tale accertamento deve vertere, tra l'altro, anche sull'attecchimento delle specie arboree e/o vegetali piantumati.

3. Le risultanze del sopralluogo, in unico verbale, sono sottoscritte da ciascuno dei partecipanti.

4. Sulla base delle risultanze, la Giunta regionale provvede all'eventuale svincolo della cauzione prestata ai sensi dell'articolo 6 della presente legge, dichiarando estinta la cava, ovvero a intimare all'imprenditore la regolare esecuzione delle opere necessarie a soddisfare gli obblighi derivanti dal provvedimento di autorizzazione o concessione, entro un massimo di mesi otto, trascorso inutilmente il quale, la Giunta Regionale provvede d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempimento anche mediante incameramento della cauzione.

5. Le spese delle operazioni di accertamento sono a carico del richiedente e vengono liquidate dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato.

6. Il procedimento di cui ai commi precedenti viene comunque messo in atto dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato alla scadenza dell'autorizzazione o concessione salva proroga accordata su motivata richiesta."


 

 

ART. 19

L'art. 25 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato:

"Art. 25. Vigilanza e polizia mineraria.

1. Le funzioni di vigilanza sui lavori di ricerca e di coltivazione dei materiali di cava circa la loro abusività o difformità della presente legge, nonché quelle connesse in materia di polizia mineraria di cui al terzo comma dell'articolo 62 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, sono esercitate dal personale regionale del competente Settore e/o dei settori all'uopo delegati ed al quale è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria.

2. La Giunta Regionale, con proprio personale e strumenti, si attrezzerà in maniera tale da poter valutare la pericolosità dell'esercizio delle cave in relazione all'immissione nell'ambiente di polveri, rumori, vibrazioni.

3. Con apposito regolamento il Consiglio Regionale disciplinerà la collaborazione volontaria di guardie ecologiche facenti capo alle Associazioni ambientaliste, naturalistiche e dei produttori agricoli più rappresentative.

4. Il regolamento dovrà essere emanato entro sei mesi dall'approvazione della presente legge."


 

 

ART. 20

L'articolo 28 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato:

"Art. 28. Sanzioni.

1. Chiunque coltivi una cava senza autorizzazione o concessione è soggetto alla sanzione amministrativa non inferiore a lire 6 milioni o non superiore a lire 20 milioni, nonché, qualora vi sia stata alterazione dell'ambiente, all'obbligo di provvedere al suo ripristino o, quando non sia possibile, alla ricomposizione ambientale secondo le prescrizioni dettate dal Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, fatto salvo il potere di questa, in caso di inerzia, di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.

2. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel permesso di ricerca o nel provvedimento di autorizzazione o di concessione è comminata una sanzione amministrativa non inferiore a lire 1 milione e non superiore a lire 5 milioni, con l'obbligo, a carico dell'inadempiente, di provvedere all'attuazione di quanto prescritto dal Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato.

3. Qualora l'inosservanza abbia comportato alterazione ambientale, si procede con le stesse modalità stabilite dal comma 1 del presente articolo.

4. I titolari di permessi di ricerca o di autorizzazione o di concessione che si sottraggono all'obbligo di consentire l'accesso per ispezioni o controlli o che non forniscano i dati, le notizie e i chiarimenti richiesti, sono soggetti alla sanzione amministrativa non inferiore a lire 1 milione e non superiore a lire 3 milioni.

5. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative indicate nel presente articolo e per la riscossione coattiva delle somme dovute dai trasgressori, è competente il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, che provvede nel rispetto delle norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 e della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13.

6. Dei provvedimenti di cui al presente articolo verrà data notizia mediante adeguata pubblicità e comunque mediante affissione all'Albo del Comune interessato.

7. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni, detratta la somma spettante agli agenti scopritori ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1993, n. 13, incrementeranno il fondo regionale di cui all'articolo 38 della presente legge per interventi di ricomposizione ambientale delle aree delle cave abbandonate."


 

 

ART. 21

L'articolo 32 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato:

"Art. 32. Contributi regionali.

1. Per la realizzazione degli interventi di ricomposizione ambientale delle aree di cave abbandonate, la Regione concede contributi fino alle seguenti misure percentuali della spesa ritenuta ammissibile:

a) 50% a favore degli interventi dei privati;

b) 75% a favore degli interventi dei Comuni e loro Associazioni o Consorzi, nonché Consorzi di bonifica e Comunità montane.

2. Nella concessione del contributo viene data preferenza agli interventi dei soggetti pubblici.

3. Ai fini della concessione del contributo, la Giunta Regionale, sulla base delle risultanze dei censimenti comunali, dei dati in suo possesso, nonché dei progetti trasmessi ai sensi dell'articolo 31 della presente legge, approva un programma annuale degli interventi, con la determinazione dell'entità dei contributi che, comunque, nell'ambito delle percentuali determinate, di cui al comma 1, non potrà superare per i soggetti pubblici il 75% della spesa ritenuta ammissibile e, per i privati, il 50%.

4. I contributi sono accreditati su appositi conti vincolati ai Comuni nel cui ambito gli interventi vengono realizzati totalmente o prevalentemente.

5. Il Comune provvede all'erogazione del contributo in misura del 30% all'atto di inizio dei lavori e per la parte restante al termine dei lavori medesimi, previo accertamento della loro conformità al progetto sovvenzinato.

6. Gli interessi maturati sugli accantonamenti, di cui al comma 4, sono a credito della Regione.

7. Gli Enti interessati ed i privati dovranno dare inizio ai lavori entro tre mesi dalla data diinanziamento ed informare la Giunta Regionale sull'andamento dei lavori e su eventuali ritardi o difficoltà che venissero a determinarsi.

8. La Giunta Regionale può revocare, previa diffida e sentito il Sindaco, il contributo concesso in caso di mancata attuazione o modificazione dell'intervento finanziario o ordinare la restituzione della parte di contributo erogato.

9. Al saldo del contributo si provvede previo collaudo a cura del competente settore.

10. All'onere derivante dall'incremento per la concessione dei contributi di cui al precedente comma 1, nonché per la spesa di cui al comma 9 del presente articolo, si fa fronte con le disponibilità di cui al cap. 1138 dello stato di previsione della spesa da adeguare annualmente con la legge di bilancio con le risorse di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281."


 

 

ART. 22

L'articolo 36 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è così modificato:

"Art. 36. Norme transitorie per le cave in atto 1. La coltivazione delle cave in atto alla data dell'8 gennaio 1986, per le quali, a norma dell'articolo 28 del DPR 9 aprile 1959, n. 128, è stata presentata denuncia al Comune e alla Regione Campania, potrà essere proseguita, purché, entro sei mesi dalla stessa data, l'esercente abbia presentato domanda di proseguimento, con la procedura e documentazione prevista dall'articolo 8 della presente legge ed adempia agli obblighi previsti dagli articoli 6 e 18 della presente legge.

2. La denunzia d'esercizio ai sensi dell'articolo 28 del DPR 9 aprile 1959, n. 128, è titolo legittimante ai fini del precedente comma 1 purché la stessa risulti presentata al Comune, o al Distretto Minerario, o alla Regione, o alla Provincia e sia relativa a particelle già interessate dallo svolgimento del piano di coltivazione di cava.

3. In caso di mancata presentazione della domanda, alla scadenza del termine predetto, l'attività di coltivazione si considera cessata e l'eventuale continuazione dei lavori è sottoposta alle sanzioni di cui all'articolo 28 della presente legge.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere denegata se non quando l'attività estrattiva risulti in contrasto con i vincoli urbanistici, paesaggistici, idrogeologici ed archeologici derivanti da altre leggi nazionali o regionali.

5. Nelle aree sottoposte a vincoli paesaggistici, idrogeologici ed archeologici, derivanti da leggi nazionali o regionali e già oggetto di coltivazioni alla data di apposizione degli stessi l'attività estrattiva può essere proseguita nei limiti delle superfici oggetto di legittima coltivazione e, comunque, entro i limiti delle particelle ovvero della superficie già oggetto di coltivazione.

6. Per i vincoli imposti successivamente e semprechè siano suscettibili di deroga, si applicherà la procedura di cui all'articolo 11, commi 4 e 5, della presente legge.

7. Qualora la cava sia ubicata in zona a ciò non espressamente destinata dallo strumento urbanistico vigente, l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della presente legge costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico stesso."


 

 

ART. 23

Dopo l'articolo 36 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 36- BIS. Norme transitorie per la convenzione.

1. Tutte le ditte esercenti cave in atto ai sensi dell'articolo 36 e dell'articolo 38 ter, commi 2 e 3 della presente legge, per le quali non è stata ancora richiesta la stipula della convenzione con il Comune, dovranno versare, entro e non oltre sessanta giorni dalla relativa comunicazione, un contributo al Comune che sarà stabilito in misura provvisoria dal Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta Regionale.

2. Detto contributo sarà versato per intero entro il 31 dicembre di ogni anno e non subirà variazioni fino alla sua determinazione da parte del Presidente della Giunta Regionale o suo delegato.

3. È data facoltà al Comune di accettare, in alternativa al contributo, prestazioni di eguale importo fornite dalla ditta esercente la cava, quali la fornitura di materiali, l'utilizzo di mezzi meccanici, l'intervento in opere pubbliche preferenzialmente finalizzate al recupero ambientale o alla riutilizzazione di aree di cave dismesse.

4. In caso di inerzia del Comune nella stipula della convenzione di cui al comma 1 del presente articolo e per gli effetti di cui al comma medesimo, il titolare dell'autorizzazione o della concessione deposita presso il Comune un atto d'obbligo, avente i contenuti propri dello schema tipo della convenzione approvata dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 18 della presente legge.


 

 

ART. 24

Dopo l'articolo 36 BIS della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 36- TER. Norme transitorie per ambiti estrattivi su terreni in uso civico.

1. La coltivazione delle cave su terreni in uso civico, in atto alla data dell'8 gennaio 1986 o alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431, in assenza di mutamento di destinazione, può essere esercitata in attesa della autorizzazione regionale ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, purché, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'esercente presenti apposita domanda, con la procedura e documentazione prevista dal precedente articolo 8 ed adempia agli obblighi previsti dagli articoli 6 e 18 della presente legge, inviando all'Ente titolare dei diritti di uso civico, una copia di essa, corredata da una perizia giurata e da una planimetria catastale dell'ambito estrattivo coltivato e da coltivare, e una istanza di autorizzazione al mutamento di destinazione.

2. L'esistenza in atto alle date di cui al comma 1 del presente articolo è documentata nei modi previsti dall'articolo 36, comma 2, della presente legge.

3. In caso di mancata presentazione della domanda, alla scadenza del termine predetto, l'attività di coltivazione non può essere continuata e l'eventuale continuazione dei lavori è sottoposta alle sanzioni di cui all'articolo 28 della presente legge.

4. L'Ente titolare dei diritti di uso civico richiede alla Regione l'autorizzazione al mutamento di destinazione ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, per i terreni interessati dalle cave di cui al comma 1 del presente articolo.

5. L'autorizzazione al mutamento di destinazione non può essere denegata se non quando l'attività estrattiva risulti in contrasto con vincoli paesaggistici non suscettibili di deroga".


 

 

ART. 25

Dopo l'articolo 38 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 38 - BIS Delega dei poteri.

1. L'esercizio dei poteri afferenti i provvedimenti di cui alla presente legge e connessi con la potestà di competenza del presidente della Giunta Regionale può essere delegato ai dirigenti dei Settori provinciali del Genio Civile o ai dirigenti dei Settori tecnico - amministrativi delle Foreste.

2. Da tale esercizio sono escluse le competenze derivanti dagli articoli 1 - ultimo comma -, 2, 3, 18 - commi 2 e 4 -, 21 - comma 1 -, 22, 23 - comma 4 -, 24, 25 - comma 3 -,29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 - comma 2 - della presente legge, nonché dagli articoli 9 bis e 36 bis - comma 1 - della presente legge e, comunque, da definire con atto della Giunta Regionale.

3. La delega di cui al precedente comma 1 è esercitata mediante atti monocratici, nell'ambito della competenza territoriale di ciascun dirigente e con la procedura di cui all'articolo 11 della presente legge.

4. I provvedimenti adottati ai sensi del precedente comma 1, nonché ogni altro atto attinente all'argomento, devono essere rimessi in copia al competente Settore regionale, cui resta la competenza di emanare direttive e di attuare le altre disposizioni previste dalla presente legge, ivi compreso l'esercizio del potere sostitutivo del Presidente della Giunta Regionale, nell'ipotesi di inattività dei dirigenti dei Settori di cui al comma 1 del presente articolo."


 

 

ART. 26

Dopo l'articolo 38- BIS della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, sono aggiunti i seguenti articoli:

"Art. 38- TER. Norme finali e transitorie.

1. Ai fini dell'adozione del Piano regionale delle attività estrattive, prescritte dall'articolo 2 della presente legge, il termine è fissato al 31 dicembre 1995.

2. Sino all'entrata in vigore del piano regionale delle attività estrattive, il perimetro delle attività estrattive oggetto di istanze di prosecuzione della coltivazione delle cave in atto secondo quanto previsto dall'articolo 36 della presente legge, fermo restante la possibilità di proseguire l'attività estrattiva in approfondimento sull'area già interessata dai lavori di escavazione, può essere modificato per consentire il recupero ambientale di tutta l'area di cava a condizione che venga inoltrata, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita istanza.

3. Per le finalità di cui al precedente comma 2 possono essere utilizzate aree adiacenti al perimetro di cava fino al 30% della complessiva superficie adiacente e non superiore al 20% dell'area di cava ovvero del complesso estrattivo legittimamente interessato all'attività di coltivatore per i fronti di cava che hanno bisogno di una maggiore superficie necessaria per il corretto recupero ambientale.

4. La modifica del perimetro, ai sensi del precedente comma 3, è sottoposta alle condizioni di cui appresso:

a) la superficie, oggetto dell'originaria domanda di prosecuzione, sia esaurita o in fase di esaurimento;

b) l'istanza di cui al precedente comma 2 venga documentata ai sensi dell'articolo 8 della presente legge;

c) l'importo del deposito cauzionale, di cui all'articolo 6 della presente legge, sia pari a quello che emerge dal piano finanziario di cui all'articolo 8, comma 2, lettera i), della presente legge;

d) i lavori di ricomposizione ambientale siano attuali nella misura del 20% della cava se in fase di esaurimento e nella misura del 10% se la cava è già esaurita e, comunque, secondo un progetto - programma redatto ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera f) della presente legge.

5. Sono fatti salvi e conservano efficacia gli atti amministrativi depositati ai fini dell'istruttoria tecnico – amministrativa di domande presentate dagli interessati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge che risultino ancora con essa compatibili ed aventi ad oggetto lo sviluppo dell'attività.".


 

 

ART. 27

Dopo l'articolo 38- TER della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 38- QUATER. Decorrenza dei termini e delle procedure.

1. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 38- BIS, comma 1, della presente legge, venga disposta la delega ai Settori provinciali, le pratiche devono essere trasmesse, entro e non oltre il termine di giorni trenta dal provvedimento di delega. Limitatamente a tale termine resta sospeso l'inizio della procedura di cui all'articolo 11, commi 1 e/o 2, della presente legge."


 

 

ART. 28

Dopo l'articolo 38-QUATER della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 38- QUINQUIES. Approvazione del Piano regionale delle attività estrattive.

1. Il Piano regionale delle attività estrattive, di cui all'articolo 2 della presente legge, è approvato dal Consiglio Regionale entro il 31 dicembre 1995.

2. Entro il suddetto termine è vietato rilasciare autorizzazioni o concessioni per apertura di nuove cave, eccetto per le cave di cui al comma 2 dell'articolo 35 della presente legge.

3. La proposta di piano, articolato per provincia, di cui al comma 1 del presente articolo, è approvata dalla Giunta Regionale entro il 30 luglio 1995, sentita la competente Commissione consiliare."


 

 

ART. 29

Dopo l'articolo 38- QUINQUIES della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, è aggiunto il seguente articolo:

" Art. 38- SEXIES. Modifiche agli articoli 12, 15, 16, 17, 21, 25, 26, 27 e 37.

1. L'espressione " Giunta Regionale" è sottoscritta con l'espressione "Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato" ai seguenti articoli:

a) articolo 12, secondo comma;

b) articolo 16, secondo e quarto comma;

c) articolo 17, primo comma;

d) articolo 37, primo e secondo comma.

2. L'espressione "Presidente della Giunta Regionale" è integrata dall'espressione "o suo delegato" ai seguenti articoli:

a) articolo 15, secondo comma;

b) articolo 21, primo comma;

c) articolo 25, primo comma;

d) articolo 26, primo comma;

e) articolo 27, primo comma.".


 

ART. 30

Limiti dei compiti della Commissione tecnico – consultiva

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i compiti assegnati dalla legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, come modificata ed integrata dalla presente legge, alla Commissione Tecnico Consultiva restano limitati alla formulazione del parere di cui all'articolo 2 di detta legge.

2. Resta ferma la validità degli atti compiuti dalla Commissione fino all'entrata in vigore della presente legge in ordine alle autorizzazioni e concessioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

13 aprile 1995

Grasso